Language of document : ECLI:EU:C:1998:169

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 aprile 1998 (1)

«Revocazione di una sentenza - Sentenza pregiudiziale -

Irricevibilità manifesta»

Nel procedimento C-116/96 REV,

Reisebüro Binder GmbH,

avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte 6 novembre 1997, causa C-116/96, Reisebüro Binder (Racc. pag. I-6103),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Con due domande, rispettivamente, del 15 dicembre 1997 e del 29 gennaio 1998, registrate nella cancelleria della Corte il 2 febbraio successivo, la Reisebüro Binder GmbH (in prosieguo: la «Binder»), richiamandosi all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso per revocazione della sentenza della Corte 6 novembre 1997, causa C-116/96, Reisebüro Binder (Racc. pag. I-6103).

2.
    In detta sentenza la Corte si era pronunciata su una questione pregiudiziale di cui era stata investita, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof e che verteva sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). Detta questione era stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Binder e il Finanzamt Stuttgart-Körperschaften circa la determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto per una prestazione forfettaria di trasporto internazionale di passeggeri.

3.
    Dopo il deposito della prima domanda, la Binder è stata informata dalla cancelleria della Corte che, come emerge espressamente dall'ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche (Racc. pag. 947, punto 14), l'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia non si applica alle sentenze pronunciate in via pregiudiziale. La ricorrente, tuttavia, ha presentato una nuova domanda e ha concluso che la Corte voglia:

-    trasmettere la duplice domanda di revocazione agli altri partecipanti al procedimento e all'avvocato generale, affinché presentino le loro osservazioni;

-    accogliere la domanda di revocazione e avviare un riesame degli atti tenendo conto delle osservazioni già presentate nella fase scritta del procedimento e dell'integrazione costituita dal progetto di esposizione orale allegato alla domanda;

-    pronunciare una nuova sentenza conformemente alle disposizioni del regolamento di procedura;

-    se del caso, disporre, mediante ordinanza, la reiezione della nuova domanda di revocazione.

4.
    A sostegno delle sue conclusioni la Binder invoca in particolare il fatto che la Corte sarebbe stata lacunosamente informata, prima di pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale, sulla situazione giuridica che costituiva oggetto della controversia principale, poiché il «mandatario n. 2» della ricorrente aveva trattenuto le osservazioni scritte del «mandatario n. 1». La ricorrente sostiene inoltre che né l'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, né gli artt. 98-100 del regolamento di procedura prevedono limiti o esclusioni e che dette disposizioni devono quindi considerarsi applicabili a tutte le pronunce della Corte, ivi comprese quelle emanate nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali.

5.
    Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, «quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».

6.
    Come la Corte ha osservato al punto 14 della citata ordinanza Wünsche, gli artt. 38-41 dello Statuto CE della Corte di giustizia enumerano tassativamente i mezzi d'impugnazione straordinari che consentono di rimettere in discussione l'efficacia propria delle sentenze della Corte e, data la mancanza di parti in causa, dette disposizioni non si applicano alle sentenze pronunciate nei procedimenti pregiudiziali.

7.
    Si deve infatti ricordare che l'art. 177 del Trattato istituisce, tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, un procedimento di cooperazione diretta nel corso del quale le parti sono solo invitate a presentare osservazioni entro i limiti tracciati dal giudice a quo (v., in tal senso, ordinanza 18 ottobre 1979, causa 40/70, Sirena, Racc. pag. 3169).

8.
    Nei limiti fissati dall'art. 177 del Trattato spetta quindi ai soli giudici nazionali decidere del principio e dell'oggetto di un eventuale rinvio alla Corte e spetta del pari a questi soli giudici stabilire se si ritengono sufficientemente illuminati dalla pronuncia pregiudiziale emessa su loro domanda o se ritengono necessario adire nuovamente la Corte. Di conseguenza, le parti nella causa principale non possono far valere l'art. 40 dello Statuto CE della Corte di giustizia, né l'art. 102 delregolamento di procedura per chiedere l'interpretazione delle sentenze pronunciate a norma di detto art. 177 (ordinanza Sirena, citata).

9.
    Analogamente, le parti nella causa principale non possono invocare l'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia né gli artt. 98-100 del regolamento di procedura per chiedere la revocazione delle sentenze pronunciate negli stessi frangenti. Solo il giudice nazionale destinatario di detta sentenza potrebbe, se necessario, riproporre alla Corte nuovi elementi di valutazione che possano indurla a fornire una soluzione diversa per un quesito già sollevato (ordinanza Wünsche, citata, punto 15).

10.
    Ne consegue che la domanda di revocazione è manifestamente irricevibile e deve quindi essere respinta ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura.

Sulle spese

11.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. In assenza della convenuta, la ricorrente per revocazione, che è rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)    La domanda di revocazione è irricevibile.

2)    La Reisebüro Binder GmbH sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 aprile 1998

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

C. Gulmann


1: Lingua processuale: il tedesco.