Language of document : ECLI:EU:F:2008:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 settembre 2008

Causa F‑44/05

Guido Strack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Ricevibilità – Interesse ad agire – Pensione – Comitato di preselezione – Composizione – Applicazione nel tempo di nuove disposizioni – Indipendenza – Imparzialità – Comunicazione di una decisione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee recante rigetto della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» (A 5/A 4) del detto Ufficio e della decisione di nominare il sig. A al posto controverso, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Decisione: La domanda di annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni è irricevibile. La decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 53, 78 e 90; allegato VIII, art. 14)

2.      Funzionari – Diritti e obblighi – Obbligo di indipendenza e di integrità

(Statuto dei funzionari, art. 11 bis)

3.      Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, art. 29)

4.      Funzionari – Decisione individuale – Comunicazione tardiva – Effetti

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

1.      Un ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto da lui impugnato e, ove l’interesse che vanta riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà provare che il pregiudizio arrecato a questa situazione si presenta sin da ora certo. Per quanto riguarda un funzionario collocato in pensione a seguito di un’invalidità permanente considerata come totale prima della proposizione del suo ricorso diretto all’annullamento della nomina di un altro funzionario al posto per il quale il ricorrente aveva presentato la propria candidatura, la possibilità di un’eventuale reintegrazione nel servizio ai sensi dell’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto costituisce solo un elemento eventuale la cui futura realizzazione è incerta, produttiva di un interesse semplicemente ipotetico e quindi insufficiente a provare che la sua situazione giuridica si troverebbe pregiudicata dal mancato annullamento della decisione impugnata. Pertanto, il ricorrente è tenuto a provare l’esistenza di una circostanza particolare che giustifichi il mantenimento di un interesse personale e attuale ad agire per l’annullamento della decisione impugnata.

Per contro, la domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso è ricevibile, dato che l’interessato conserva un interesse a far accertare l’illegittimità della decisione di rigetto della sua candidatura al fine di ottenere il risarcimento del danno che essa ha potuto causargli.

(v. punti 70, 72, 74, 76 e 79)

Riferimento:

Corte: 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 11)

Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 25); 30 novembre 1998, causa T‑97/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑621 e II‑1879, punti 26 e 27), e 7 febbraio 2007, causa T‑175/04, Gordon/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 33 e 35)

2.      L’art. 11 bis dello Statuto persegue obiettivi di indipendenza, di integrità e di imparzialità, che sono fondamentali. L’obbligo prescritto al suo n. 2 consiste, per il funzionario interessato, nell’informare l’autorità che ha il potere di nomina a titolo preventivo affinché questa possa prendere i provvedimenti opportuni in relazione al contesto della questione, e non nel rinunciare immediatamente a trattare o a risolvere tale questione ovvero nell’escludere, ai fini di tale trattazione o di tale soluzione, gli elementi che potrebbero compromettere il suo interesse personale. Di conseguenza, l’art. 11 bis dello Statuto ha un ampio ambito di applicazione, che ricomprende ogni situazione che il funzionario, alla luce della funzione da lui esercitata e delle circostanze del caso di specie, deve ragionevolmente riconoscere come idonea ad apparire, agli occhi dei terzi, quale possibile causa di menomazione della sua indipendenza.

(v. punto 132)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 2002, causa T‑21/01, Zavvos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑483, punto 39); 11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑803, punto 47), e 12 luglio 2005, causa T‑157/04, De Bry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑901, punto 33)

3.      L’esercizio della discrezionalità di cui l’amministrazione dispone in materia di nomina o di promozione presuppone che essa esamini con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura e che osservi scrupolosamente i requisiti enunciati nell’avviso di posto vacante, cosicché essa è tenuta a escludere qualunque candidato che non risponda a tali requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, un ambito legale che l’autorità che ha il potere di nomina si autoimpone e che deve rispettare scrupolosamente.

Per quanto riguarda la valutazione di un eventuale errore nella scelta di un funzionario, un errore del genere deve essere manifesto ed eccedere l’ampia discrezionalità di cui, nell’ambito tracciato dall’avviso di posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina dispone nel confrontare i meriti dei candidati e nel valutare l’interesse del servizio. Il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata la detta autorità per procedere alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali esso le era stato conferito.

Il Tribunale non può pertanto sostituire il suo giudizio dei meriti e delle qualificazioni dei candidati a quello dell’autorità che ha il potere di nomina, qualora nessun elemento del fascicolo consenta di affermare che, nel valutare tali meriti e tali qualificazioni, quest’ultima ha commesso un errore manifesto.

(v. punti 155 e 156)

Riferimento:

Corte: 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punti 26, 38 e 41); 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento (Racc. pag. 2323, punto 16), e 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529, punto 6)

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II‑769, punto 29); 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punto 54); 9 novembre 2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1541, punto 65), e 4 maggio 2005, causa T‑30/04, Sena/AESA (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punti 80 e 81)

4.      L’art. 25, secondo comma, prima frase, dello Statuto prevede che ogni decisione individuale dev’essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario. L’accertamento di un ritardo che inficia tale comunicazione non può tuttavia, da solo, far configurare una violazione della detta disposizione tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata.

(v. punti 195 e 198)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 marzo 1997, cause riunite T‑178/95 e T‑179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑155, punti 28 e 29); 17 novembre 1998, causa T‑131/07, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑613 e II‑1855, punto 69), e 7 febbraio 2007, cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 79)