Language of document :

Impugnazione proposta il 23 agosto dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2023, causa T-376/21, Instituto Cervantes / Commissione

(Causa C-539/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: I. Herranz Elizalde, agente)

Altre parti nel procedimento: Instituto Cervantes, Commissione europea

Conclusioni

Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 14 giugno 2023, Instituto Cervantes/Commissione, (T-376/21, EU:T:2023:331) e decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata;

in subordine, nel caso in cui la Corte, accogliendo la tesi relativa all’illegittimo rifiuto di ammettere la prova dedotta, ritenga che l’acquisizione di quest’ultima sia necessaria per decidere sul secondo motivo di impugnazione, il Regno di Spagna chiede che, ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura della Corte, la causa sia rinviata dinnanzi al Tribunale affinché esso possa procedere all’acquisizione della prova indebitamente non ammessa e pronunciarsi sul merito della causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il Regno di Spagna deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale non applicando correttamente l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali e omettendo di constatare il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Secondo il Regno di Spagna, la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato il motivo vertente sul difetto di motivazione, per due ragioni: (i) non tenendo conto del fatto che la selezione dell’offerta si basa sul rapporto qualità/prezzo e che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario presentare una motivazione tale da giustificare il fatto che l’offerta del raggruppamento di imprese CLL-interlingua (in prosieguo: «CLL») risulta superiore di 1,49 punti, il che è impossibile a meno che tale motivazione includa il valore attribuito agli elementi valutati in ciascun sottocriterio; e (ii) ritenendo che una formulazione meno dettagliata dei criteri di aggiudicazione possa limitare la portata dell’obbligo di motivazione degli atti della Commissione, previsto dalla giurisprudenza del Tribunale.

Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale omettendo di constatare la violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento da parte della Commissione, in quanto essa non ha concesso all’Instituto Cervantes la possibilità di provare che i documenti accessibili mediante collegamenti ipertestuali non erano stati modificati.

Secondo il Regno di Spagna, la sentenza impugnata si è erroneamente pronunciata sulla chiarezza del quadro legislativo applicabile (il capitolato approvato dalla Commissione), senza tenere conto del comportamento, sia quello precedente sia quello attuale, della Commissione nell’applicazione della stessa clausola, e senza tenere conto che il medesimo errore è stato commesso da altri offerenti.

Sempre secondo il Regno di Spagna, la sentenza impugnata è viziata da un errore in quanto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, stante la mancanza di chiarezza – ingenerata dalla Commissione stessa – del quadro giuridico applicabile, la Commissione non avrebbe potuto sanzionare l’errore commesso dall’Instituto Cervantes semplicemente escludendo i documenti presentati, ma avrebbe dovuto adottare misure positive per porre rimedio all’errore che essa stessa aveva causato, per esempio, permettendo all’Instituto Cervantes e agli altri offerenti interessati di correggere l’errore commesso, provando che i documenti accessibili mediante collegamenti ipertestuali non erano stati modificati.

Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale nel rigettare il motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà nel valutare le offerte, nonché sulla violazione dell’articolo 145, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, in ragione dell’irregolare mancata ammissione di un mezzo istruttorio.

Secondo il Regno di Spagna, la sentenza impugnata è viziata da un errore in quanto il Tribunale si è limitato a esaminare il carattere positivo o negativo delle osservazioni, e non ha valutato i casi richiamati dalle parti che indicano che la Commissione ha applicato una metodologia diversa nella valutazione delle offerte dell’Instituto Cervantes rispetto a quella impiegata nella valutazione delle offerte del CLL.

Inoltre, la decisione impugnata viola l’articolo 145, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale si è rifiutato di ammettere il mezzo istruttorio indicato dal Regno di Spagna.

Quarto motivo, vertente sull’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare il motivo attinente alla violazione del diritto a una buona amministrazione, in ragione del mancato rispetto dei principi di imparzialità oggettiva e di trasparenza.

Secondo il Regno di Spagna, la sentenza impugnata è viziata da un errore in quanto il Tribunale ha escluso la possibilità che vi sia una violazione del principio di imparzialità oggettiva in una procedura di gara d’appalto, come quella in esame nel caso di specie, dove non è garantita un’adeguata separazione tra una valutazione basata su giudizi di valore e una basata su formule matematiche.

____________