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Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 – Verein Natura Havel e Vierhaus/Commissione

(Causa T-538/13)1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Lettera di diffida nell’ambito di un procedimento per inadempimento in corso riguardante la conformità del diritto aeronautico tedesco al diritto dell’Unione – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di controllo, d’indagine e di audit – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato in diritto»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Verein Natura Havel eV (Berlino, Germania); e Hans-Peter Vierhaus (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Austilat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e C. Zadra, successivamente B. Martenczuk e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 24 giugno 2013, recante rigetto della domanda iniziale di accesso a una lettera di diffida inviata alla Repubblica federale di Germania in forza dell’articolo 258 TFUE e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 settembre 2013, recante rigetto della domanda confermativa di accesso a detta lettera.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Verein Natura Havel eV e la Hans-Peter Vierhaus sono condannate alle spese.

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1 GU C 344 del 23.11.2013.