Language of document : ECLI:EU:F:2008:18

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

19 febbraio 2008

Causa F‑49/07

R

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Condizioni di svolgimento del periodo di prova – Proroga del periodo di prova – Nomina in ruolo – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale R chiede, in particolare, al Tribunale, in primo luogo, di dichiarare inesistenti o di annullare l’intero periodo di prova che la riguarda nonché tutti gli atti prodotti in tali circostanze, in secondo luogo, di annullare parzialmente il rapporto finale sul periodo di prova che la riguarda, ultimato il 18 maggio 2004, in terzo luogo, di annullare la decisione del direttore generale del personale e dell’amministrazione 20 luglio 2005, recante rigetto della domanda di assistenza da lei presentata l’11 novembre 2004, e, infine, di condannare la Commissione a versarle un risarcimento di EUR 2 500 000 a fronte dei pretesi danni da lei subiti.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 78)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

3.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio

(Statuto dei funzionari, artt. 34, 90 e 91)

4.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Anche se la norma sancita dall’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può respingere con ordinanza un ricorso in quanto irricevibile qualora gli sia stata rivolta una domanda in tal senso proposta da una parte con atto separato, è una norma di procedura che si applica sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme giuridiche sulla base delle quali il Tribunale esamina, in applicazione di tale articolo, se un ricorso sia o meno ricevibile e che possono essere solo quelle applicabili alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 33)

2.      Ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, il che implica che tale oggetto sia definito con precisione sufficiente per consentire al convenuto di far valere utilmente i suoi motivi difensivi al riguardo e al Tribunale di comprendere l’oggetto delle domande del ricorrente.

In mancanza di sufficiente precisione, devono essere dichiarate irricevibili conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale dichiari l’inesistenza dell’intero periodo di prova di un funzionario nonché di tutti gli atti prodotti in tali circostanze, senza che gli atti considerati siano identificati. Il numero elevato delle decisioni impugnate non è tale, ben al contrario, da dispensare l’autore di un ricorso dall’obbligo di designare ciascuna decisione da lui contestata in maniera sufficientemente precisa per consentirne l’identificazione.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 1996, causa T‑146/95, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. II‑769, punto 25); 14 luglio 1998, causa T‑192/96, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑363 e II‑1047, punto 33)

3.      Allorché si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti intermedi, diretti a preparare la decisione finale. Pertanto, in materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

In particolare, i provvedimenti adottati nel corso del periodo di prova di un funzionario, in applicazione dell’art. 34 dello Statuto, hanno semplicemente lo scopo di consentire all’autorità che ha il potere di nomina di decidere con cognizione di causa, in esito al periodo di prova, se occorra nominare in ruolo o meno il funzionario in prova. Tali provvedimenti hanno pertanto il carattere di atti preparatori. Ciò vale, in particolare, per il rapporto finale sul periodo di prova e per il rapporto intermedio sul periodo di prova, nonché per la decisione di proroga del periodo di prova.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento:

Corte: 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 10); 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑4723, punto 26)

Tribunale di primo grado: 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28); 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-95 e II‑A‑2‑441, punto 36)

Tribunale della funzione pubblica: 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 57‑61 e 68)

4.      I termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, essendo destinati a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e si impongono alle parti e al giudice. Pertanto, proponendo all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, un funzionario non può far rivivere, a suo vantaggio, il diritto di impugnare una decisione divenuta definitiva allo spirare dei termini suddetti.

Vero è che l’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione definitiva. Il fatto di cui trattasi deve poter modificare in maniera sostanziale la situazione di chi intenda ottenere il riesame di una siffatta decisione. Ciò non si verifica qualora l’interessato sostenga che una comunicazione, da parte dell’amministrazione, di documenti che lo riguardano costituisce un fatto nuovo e sostanziale senza fornire indicazioni sul contenuto di tali documenti e senza dimostrare come la comunicazione dei detti documenti avrebbe modificato in maniera sostanziale la sua situazione.

(v. punti 78-80)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (Racc. pag. 3027, punto 14); 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 10)

Tribunale di primo grado: 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑651, punto 20); 14 luglio 1998, causa T‑42/97, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑371 e II‑1071, punto 25), e 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punto 51)