Language of document : ECLI:EU:T:2014:839

Causa T‑601/11

Dansk Automat Brancheforening

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Giochi on line – Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti

(Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Ricorso di un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese – Ricevibilità – Presupposti

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri – Incidenza individuale dell’atto sui membri dell’associazione – Necessità, per l’associazione, di dimostrare l’incidenza sostanziale sui suoi membri – Mancanza – Irricevibilità

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano o meno misure di esecuzione – Nozione – Ricorsi giurisdizionali esperibili contro tali atti

(Artt. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno – Irricevibilità del ricorso introdotto dinanzi al giudice dell’Unione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di esperire i rimedi interni per contestare tali misure

(Artt. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31‑33, 41, 42)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

3.      Nel caso di un ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri contro una decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno, non spetta al giudice dell’Unione, nella fase dell’esame della ricevibilità, pronunciarsi in modo definitivo sulle relazioni concorrenziali fra i membri dell’associazione ricorrente e le imprese destinatarie dell’aiuto. Spetta soltanto all’associazione indicare in modo pertinente i motivi per i quali l’aiuto di cui trattasi potrebbe ledere i legittimi interessi di una o più delle sue affiliate, pregiudicando sostanzialmente la loro posizione sul mercato in questione.

Qualora l’associazione non abbia provato, da un lato, che le conseguenze della misura di aiuto di cui trattasi non investono i suoi membri soltanto nella loro qualità oggettiva di gestori del gioco off line, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica, né, d’altro lato, l’importanza dell’impatto che tale misura potrebbe avere sulla situazione economica dei propri membri, essa non ha dimostrato che la misura di aiuto di cui trattasi fosse idonea a pregiudicare in maniera sostanziale la posizione sul mercato in questione di uno o più dei suoi membri. I membri di tale associazione e, di conseguenza, anche quest’ultima, non sono quindi individualmente interessati dalla decisione impugnata.

(v. punti 40, 52)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54‑57)

5.      La decisione con cui la Commissione dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, che non definisce le conseguenze specifiche e concrete di tale decisione per ciascuno dei contribuenti e da cui emerge che l’entrata in vigore della legge relativa alle tasse sui giochi è stata rinviata dalle autorità nazionali finché la Commissione non abbia adottato la propria decisione definitiva, secondo quanto disposto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, comporta misure di esecuzione.

Infatti, le conseguenze specifiche e concrete di una siffatta decisione della Commissione nei confronti dei contribuenti si sono concretizzate per mezzo di atti nazionali, in particolare la legge relativa alle tasse sui giochi, mediante la quale è stato introdotto dallo Stato membro il regime di aiuto di cui trattasi, ed i provvedimenti emanati in applicazione di tale legge, che stabiliscono l’importo delle imposte dovute dai contribuenti, e che in quanto tali costituiscono misure d’esecuzione che la decisione impugnata comporta, ai sensi dell’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tali atti dovevano intervenire dopo l’adozione della decisione impugnata affinché il regime di aiuto in questione producesse effetti nei confronti dei contribuenti. Poiché detti atti potevano essere contestati davanti al giudice nazionale, i contribuenti potevano agire in giudizio senza dovere necessariamente violare la legge. Infatti, nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali, avrebbero potuto far valere l’invalidità della decisione impugnata e sollecitare questi ultimi ad interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Pertanto, il ricorso avverso una tale decisione non soddisfa le condizioni di ricevibilità previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 58‑60)