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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat - Austria) - Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk

(Causa C-283/11) 

(Direttiva 2010/13/UE - Fornitura di servizi di media audiovisivi - Articolo 15, paragrafo 6 - Validità - Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva - Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca - Limitazione dell'eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 16 e 17 - Proporzionalità)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Sky Österreich GmbH

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundeskommunikationssenat - Compatibilità dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1), con la libertà d'impresa ed il diritto di proprietà quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero con l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali - Diritto per qualsivoglia emittente televisiva di beneficiare, ai fini della realizzazione di brevi resoconti di attualità, dell'accesso ad eventi di elevato interesse per il pubblico oggetto di trasmissione in esclusiva - Limitazione dell'eventuale compenso economico ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso - Proporzionalità

Dispositivo

L'esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva "Servizi di media audiovisivi").

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1 - GU C 269 del 10.9.2011.