Language of document : ECLI:EU:C:2013:28

Causa C‑283/11

Sky Österreich GmbH

contro

Österreichischer Rundfunk

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat)

«Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media audiovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare del diritto esclusivo ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013

1.        Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Nozione — Bundeskommunikationssenat — Inclusione

(Art. 267 TFUE)

2.        Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto di proprietà — Ambito di applicazione — Diritto che conferisce una posizione giuridica acquisita — Nozione — Diritti esclusivi di trasmissione televisiva acquisiti contrattualmente dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/65 — Diritto di esigere un compenso superiore al limite imposto dalla direttiva — Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/65)

3.        Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 2010/13 — Diritti esclusivi e brevi estratti di cronaca — Diritto di accesso delle emittenti televisive a eventi di grande interesse pubblico — Limitazione della libertà di impresa dei titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 16 e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/13, art. 15, § 6)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 26-29)

2.        La tutela attribuita articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non verte su semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, la cui aleatorità è inerente alla natura stessa delle attività economiche, bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare.

A tal proposito, diritti esclusivi di trasmissione televisiva devono essere considerati non come costituivi di semplici interessi o opportunità di ordine commerciale, bensì nel senso che essi possiedono valore patrimoniale, in quanto vengono attribuiti a titolo oneroso, per effetto di pattuizione contrattuale, ad emittenti televisive, consentendo a queste ultime la ritrasmissione di determinati eventi in modo esclusivo, il che fa sì di escludere che altre emittenti televisive possano effettuare una qualsivoglia ritrasmissione televisiva degli eventi medesimi.

Tuttavia, un operatore economico che abbia acquisito contrattualmente diritti esclusivi di trasmissione televisiva successivamente all’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 2007/65, che modifica la direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, non può legittimamente far valere, con riguardo al diritto dell’Unione, una posizione giuridica acquisita al fine di esigere, contro il dettato imperativo della direttiva 2007/65, un compenso superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale. Gli Stati membri, infatti, all’epoca erano già obbligati a procedere alla trasposizione della direttiva medesima, trasposizione che poteva essere effettuata in qualsiasi momento ma doveva, in ogni caso, essere realizzata entro e non oltre il 19 dicembre 2009.

In un contesto del genere, il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva relativi ad eventi di grande interesse pubblico non può invocare la tutela attribuita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

(v. punti 34, 35, 38-40)

3.        Sulla validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, ai sensi del quale il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva è tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia altra emittente televisiva, stabilita nell’Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, non incide l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Vero è che l’articolo 15, paragrafo 6, costituisce un’ingerenza nella libertà d’impresa dei titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva.

Tuttavia, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società. Essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

A tal proposito, tenuto conto, da un lato, dell’importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media garantiti dall’articolo 11 della Carta e, dall’altro, della salvaguardia della libertà d’impresa riconosciuta dall’articolo 16 della Carta stessa, legittimamente il legislatore dell’Unione può adottare norme, del genere di quelle previste all’articolo 15 della direttiva 2010/13, che comportano limitazioni della libertà d’impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l’accesso del pubblico all’informazione rispetto alla libertà contrattuale.

Ciò considerato, legittimamente il legislatore dell’Unione può imporre le limitazioni alla libertà d’impresa che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 pone a carico dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva e ritenere che gli inconvenienti che discendono da tale disposizione non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti e siano di natura tale da realizzare un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco nella specie.

(v. punti 44-47, 66-68 e dispositivo)