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Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-125/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea 1 o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 5 dicembre 2011 e a notificare tali misure alla Commissione.

La Commissione considera che l’Irlanda ha violato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.

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1 GU 2008, L 327, pag. 27.