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Ricorso proposto l’8 marzo 2013 – ZZ / Commissione

(Causa F-21/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e S. Greco, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, sulla base della proposta di calcolo che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

annullare, di conseguenza, la decisione del Segretariato generale del Consiglio del 23 maggio 2012, che stabilisce una proposta per il trasferimento dei diritti a pensione, a titolo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sulla base delle DGE dell’11.10.2011, al ricorrente e come da quest’ultimo sottoscritta il 19 luglio 2012;

condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.