Ricorso proposto l’8 marzo 2013 – ZZ / Commissione
(Causa F-21/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e S. Greco, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, sulla base della proposta di calcolo che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Conclusioni del ricorrente
Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari;
annullare, di conseguenza, la decisione del Segretariato generale del Consiglio del 23 maggio 2012, che stabilisce una proposta per il trasferimento dei diritti a pensione, a titolo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sulla base delle DGE dell’11.10.2011, al ricorrente e come da quest’ultimo sottoscritta il 19 luglio 2012;
condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.