Language of document : ECLI:EU:C:2014:2216

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate l’11 settembre 2014 (1)

Causa C‑424/13

Zuchtvieh‑Export GmbH

contro

Stadt Kempten

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Trasporto di animali da uno Stato membro verso un paese terzo – Articolo 14, paragrafo 1 – Controllo del giornale di viaggio da adottarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi – Allegato I, capo V – Disposizioni relative agli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione nonché ai periodi di viaggio e di riposo – Applicabilità di tali disposizioni con riferimento alla parte del trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione»





1.         La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Zuchtvieh-Export GmbH (in prosieguo: la «Zuchtvieh‑Export») e la Stadt Kempten (Città di Kempten, Germania) in merito alla decisione, adottata da quest’ultima nella sua qualità di autorità competente del luogo di partenza, di negare lo sdoganamento di una partita di bovini da trasportare su strada da Kempten ad Andijan (Uzbekistan).

3.        Il regolamento n. 1/2005 impone all’organizzatore di un viaggio di lunga durata di presentare all’autorità competente del luogo di partenza un giornale di viaggio la cui sezione 1 deve contenere una pianificazione del viaggio programmato. In tale pianificazione devono, in particolare, figurare i punti di riposo, di trasferimento e di uscita previsti. La problematica sollevata dalla presente controversia consiste nello stabilire se, con riferimento alla parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione europea e il paese terzo di destinazione, l’organizzatore di detto viaggio sia o no tenuto a conformarsi ai requisiti relativi ai periodi di viaggio e di riposo che sono previsti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005.

4.        Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che il regolamento n. 1/2005 deve essere interpretato nel senso che non impone all’organizzatore di un viaggio di lunga durata verso un paese terzo di far figurare nella sezione 1, rubrica 6, del giornale di viaggio informazioni sui periodi di viaggio e di riposo conformi ai requisiti previsti all’allegato I, capo V, di tale regolamento oppure alle condizioni generali applicabili al trasporto di animali che compaiono nell’articolo 3 di tale regolamento, per quanto riguarda la parte del viaggio che si svolge tra il punto d’uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione.

5.        Ne deriva, a mio avviso, che l’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), ii), e c), del regolamento n. 1/2005 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente del luogo di partenza non può rifiutare di timbrare il giornale di viaggio a motivo che le informazioni registrate in tale giornale, relative alla parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione, non sono conformi né ai requisiti previsti all’allegato I, capo V, di tale regolamento né alle condizioni generali applicabili al trasporto di animali, che figurano all’articolo 3 di tale regolamento.

I –    Contesto giuridico

6.        Le disposizioni essenziali del regolamento n. 1/2005, nell’ambito del presente rinvio, sono le seguenti.

7.        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento definisce come segue il suo ambito di applicazione:

«Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono».

8.        L’articolo 2 del regolamento n. 1/2005 contiene un certo numero di definizioni, tra cui:

«d)      “posto di ispezione frontaliero”: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;

(...)

f)      “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

(...)

h)      “posti di controllo”: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;

i)      “punto di uscita”: posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità;

j)      “viaggio”: l’intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

(...)

m)      “lungo viaggio”: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;

(...)

s)      “luogo di destinazione”: il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e:

i)      sistemato per almeno 48 ore prima dell’ora di partenza; ovvero

ii)      macellato;

t)      “luogo di riposo o trasferimento”: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;

(...)

w)      “trasporto”: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;

(...)».

9.        L’articolo 3 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Condizioni generali per il trasporto di animali», così dispone:

«Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;

b)      gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

(...)

f)      il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;

(...)

h)      acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia».

10.      L’articolo 5 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali», precisa, al suo paragrafo 4, che, «per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».

11.      L’articolo 14 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell’autorità competente prima di lunghi viaggi», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, l’autorità competente del luogo di partenza:

a)      effettua controlli adeguati per verificare che:

i)      i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani;

ii)      il giornale di viaggio presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento;

b)      qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento;

c)      qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l’autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio;

d)      invia quanto prima all’autorità competente del luogo di destinazione, del punto di uscita o del posto di controllo, mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, le informazioni relative alle modalità del lungo viaggio previsto riportate nel giornale di viaggio».

12.      L’articolo 15 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Controlli da effettuarsi ad opera dell’autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio», dispone, al suo paragrafo 1, che «l’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del lungo viaggio, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il presente regolamento e in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all’allegato I, capo V».

13.      L’articolo 21 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Controlli ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri», è così formulato:

«1.      (...), allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita o ai posti d’ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:

a)      che i trasportatori abbiano presentato copia di un’autorizzazione valida (...);

b)      che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani abbiano presentato un certificato di idoneità valido (...);

c)      che gli animali siano idonei a continuare il viaggio;

d)      che i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano conformi all’allegato I, capo II e, se del caso, capo VI;

e)      che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme all’eventuale accordo internazionale citato nell’allegato V applicabile ai paesi terzi in questione;

f)      se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.

2.      In caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono conservate dall’autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli (...).

3.      Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare al posto di controllo».

14.      L’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 contiene le norme relative agli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione, nonché ai periodi di viaggio e di riposo. In conformità ai punti 1.4, lettera d), e 1.5 di tale capo, per quanto riguarda i bovini, i lunghi viaggi su strada devono prevedere, dopo 14 ore di trasporto, un periodo di riposo di almeno 1 ora, durante il quale gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati; il trasporto può poi riprendere per un periodo massimo di 14 ore, al termine del quale gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati, e devono beneficiare di un periodo di riposo minimo di 24 ore.

15.      L’allegato II dello stesso regolamento contiene le disposizioni relative al giornale di viaggio che i trasportatori e gli organizzatori, in caso di lunghi viaggi tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi, devono tenere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento. Tale giornale contiene cinque sezioni relative, rispettivamente, alla pianificazione del viaggio, al luogo di partenza, al luogo di destinazione, alla dichiarazione del trasportatore riguardante, da una parte, l’itinerario effettivo, i punti di riposo, di trasferimento e di uscita e, dall’altra, gli animali feriti o morti durante il viaggio, e alle eventuali relazioni sulle anomalie. Tale allegato contiene in particolare le seguenti disposizioni:

–        punto 3, lettera e): «l’organizzatore (...) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita»;

–        punto 4: «i detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l’autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5»;

–        punto 7: «se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione»;

–        punto 8: «il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene (...) a) una copia del giornale di viaggio compilato; (...) I documenti [contemplati] sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta[,] dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo. Il documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi [di navigazione] di cui all’articolo 6, paragrafo 9 (...)».

16.      L’appendice dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 contiene un modello delle diverse sezioni del giornale di viaggio.

II – Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

17.      La Zuchtvieh‑Export ha noleggiato due camion per effettuare il trasporto di 62 bovini da Kempten ad Andijan attraverso la Polonia, la Bielorussia, la Russia e il Kazakistan, cioè per un tragitto di circa 7 000 km. Tale trasporto doveva svolgersi dal 23 aprile al 2 maggio 2012. Si trattava di un’esportazione non soggetta a domanda di restituzioni all’esportazione.

18.      La sezione 1, rubrica 6, del giornale di viaggio presentato nel contesto della domanda di sdoganamento menzionava, come unici punti di riposo e di trasferimento per la parte del viaggio che si svolgeva sul territorio dei paesi terzi interessati, le località di Brest (Bielorussia), che si prevedeva di raggiungere il 24 aprile alle ore 13, e di Karaganda (Kazakistan), che si prevedeva di raggiungere il 30 aprile alle ore 15, con un riposo di 24 ore programmato in ciascuna di tali località. Dalla decisione di rinvio risulta che tra dette località erano previsti periodi di pausa durante i quali gli animali sarebbero stati nutriti e abbeverati, senza essere tuttavia scaricati. La parte finale del viaggio, tra Karaganda e Andijan, sarebbe dovuta durare altre 29 ore.

19.      Con decisione del 30 gennaio 2012, la Stadt Kempten ha negato lo sdoganamento della partita di bovini, esigendo che la pianificazione del viaggio fosse modificata in modo che le disposizioni del regolamento n. 1/2005 fossero rispettate anche per la parte del viaggio che si svolgeva sul territorio dei paesi terzi interessati, tra Brest e Andijan, il che non si verificava alla luce dei dati di pianificazione menzionati alla sezione 1 di detto giornale di viaggio.

20.      Oltre ad una domanda di provvedimenti sommari, che è risultata infruttuosa, la Zuchtvieh‑Export ha proposto un ricorso nel merito avverso la decisione summenzionata, su cui il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa della Baviera) è attualmente chiamato a decidere in grado d’appello. Nel contesto di tale ricorso, la Zuchtvieh‑Export chiede, in particolare, che sia constatata l’illegittimità della decisione della Stadt Kempten del 30 gennaio 2012 e che sia ingiunto a quest’ultima di procedere allo sdoganamento della partita di bovini controversa.

21.      Dinanzi al giudice del rinvio, le parti della controversia principale hanno affermato tesi contrapposte al fine di stabilire se, nel caso di un viaggio che inizia sul territorio dell’Unione ma termina fuori di tale territorio, il regolamento n. 1/2005, in particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, di esso, debba essere applicato anche alla parte di esso che si svolge sul territorio di uno o più paesi terzi.

22.      Il giudice del rinvio si esprime a favore della tesi secondo cui, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005, l’autorità competente del luogo di partenza, in caso di trasporto a partire da un luogo situato nell’ambito del territorio dell’Unione e diretto ad un luogo di destinazione situato nel territorio di un paese terzo, può apporre il timbro sul giornale di viaggio soltanto se dai suoi controlli risulta che le disposizioni di tale regolamento sono state rispettate anche fuori del territorio dell’Unione. Esso menziona al riguardo, da una parte, ma senza fornire chiarimenti, gli articoli 1, 3, 5 e 21, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento e si ricollega, d’altra parte e soprattutto, all’appendice dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, in cui compare il modello delle diverse sezioni del giornale di viaggio, in particolare la sezione 1, relativa alla pianificazione del viaggio, che conterrebbe indicazioni in tal senso:

–        i suoi punti da 2 a 4 (durata totale prevista, luogo e momento della partenza, luogo di destinazione e momento di arrivo), combinati con la definizione della nozione di «viaggio» prevista all’articolo 2, lettera j), di tale regolamento, i quali indicherebbero che devono essere forniti dati per la totalità del viaggio;

–        la dichiarazione dell’organizzatore, oggetto del punto 7 di tale sezione, secondo cui egli ha «preso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell’intero viaggio conformemente alle disposizioni [di detto] regolamento».

23.      Il giudice del rinvio osserva parimenti che, anche in caso di esportazione, e sebbene il trasportatore debba consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita, in conformità al punto 7 di tale allegato II, egli deve tuttavia conservarne una copia e spedirla all’autorità competente del luogo di partenza, in conformità al punto 8 di detto allegato.

24.      Tale giudice considera che il giornale di viaggio presentato dalla Zuchtvieh‑Export non contiene alcun dato «realistico» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005 per le parti del tragitto che si svolgono sul territorio di paesi terzi. I dati indicati in tale giornata di viaggio non consentirebbero pertanto di concludere che il viaggio programmato rispetti i requisiti derivanti da tale regolamento.

25.      Esso considera, al riguardo, che non sarebbe sufficiente che la Zuchtvieh-Export affermi che, tra una tappa e l’altra del trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione, le disposizioni delle normative applicabili nei paesi terzi attraversati nonché le convenzioni internazionali applicabili in tali paesi saranno rispettate. Sarebbe inoltre necessario che ciò si traducesse nelle menzioni del giornale di viaggio. Orbene, ciò accadrebbe nella fattispecie, in quanto la sezione 1 del giornale di viaggio controverso non contiene alcun dato «realistico», nel senso in cui tale termine viene utilizzato all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005, poiché essa non menziona alcun punto di riposo nel corso dei tragitti tra Brest e Karaganda e tra quest’ultima località e Andijan, luogo di destinazione finale. Peraltro, l’apposizione del timbro da parte delle autorità del luogo di partenza lascerebbe intendere che il viaggio, fino al luogo di destinazione, sarebbe stato approvato in tutte le sue modalità, il che, secondo il giudice del rinvio, sarebbe inopportuno anche nei confronti delle autorità dei paesi terzi.

26.      Secondo la tesi opposta, sostenuta dalla Zuchtvieh‑Export, l’approvazione della pianificazione del viaggio nell’ambito dei controlli da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 riguarderebbe soltanto la parte del viaggio alla quale tale regolamento è applicabile ratione loci. Diverse disposizioni di esso, tra le quali l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), relativo ai controlli ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri, indicherebbero che il regime da esso istituito non si applica al di là delle frontiere dell’Unione.

27.      La Zuchtvieh‑Export asserisce anche che l’applicabilità delle norme del regolamento n. 1/2005 fuori del territorio dell’Unione, in particolare quelle di cui all’allegato I, capo V, relative agli intervalli per abbeveraggio e alimentazione, nonché ai periodi di viaggio e di riposo, sarebbe irrealistica e controproducente; così, nei paesi terzi, non si troverebbero stalle igienicamente e tecnicamente sicure in cui far riposare animali in transito, per cui i rischi di ferite e di propagazione di malattie infettive sarebbero notevoli. Infatti, le norme che tale regolamento stabilisce sarebbero inscindibili dalla qualità delle infrastrutture previste per il trasporto di animali sul territorio dell’Unione, come i posti di controllo (che sono i luoghi di riposo) che vi sono stabiliti, che l’articolo 36 di detto regolamento assoggetta a requisiti tecnici e sanitari.

28.      Peraltro, il fatto che le norme del regolamento n. 1/2005 non sarebbero necessariamente applicabili, dal punto di vista materiale, in ogni circostanza sarebbe dimostrato dall’articolo 30, paragrafo 6, di esso, il quale prevede la possibilità di deroghe per i lunghi viaggi allo scopo di tenere conto della distanza di talune regioni rispetto alla parte continentale del territorio dell’Unione.

29.      Deriverebbe inoltre dal titolo del punto 6 della sezione 1 del modello di giornale di viaggio («Elenco dei previsti punti di riposo, trasferimento o uscita») che l’organizzatore del trasporto non sarebbe tenuto a menzionare tutti i punti di riposo. Peraltro, la realtà geografica non consentirebbe sempre di prevedere i luoghi in cui le pause saranno effettuate.

30.      Inoltre, tali norme potrebbero essere in contraddizione con le regole applicabili nei paesi terzi interessati, come quelle che sarebbero in vigore nella Federazione russa, in cui sarebbe prassi costante delle autorità vietare lo scarico degli animali durante i periodi di riposo.

31.      Infine, il principio di territorialità militerebbe a favore di un’applicabilità del regolamento n. 1/2005 limitata al territorio dell’Unione.

32.      A tali argomenti, la convenuta nel procedimento principale e la Landesanwaltschaft Bayern (procura del Land della Baviera) ribattono che l’indisponibilità dei punti di riposo fuori del territorio dell’Unione non esime i trasportatori dagli obblighi che il regolamento n. 1/2005 impone loro al riguardo. In particolare, l’assenza di scarico degli animali per i periodi di riposo avrebbe la conseguenza che i compartimenti di trasporto non verrebbero puliti, che non sarebbe garantito l’abbeveraggio di tutti gli animali e che non sarebbe possibile il controllo dello stato di salute di ogni animale. Pertanto, alla luce del considerando 5 di tale regolamento, secondo cui i viaggi di lunga durata dovrebbero essere per quanto possibile limitati, occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità che taluni trasporti non possano essere effettuati fintantoché le condizioni logistiche del trasporto previsto non siano conformi alle norme applicabili.

33.      È in tale contesto che il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento [n. 1/2005] debba essere interpretato nel senso che, per lunghi viaggi che interessano equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina in cui il luogo di partenza sia ubicato in uno Stato membro (…) ma il luogo di destinazione sia situato in un paese terzo, l’autorità competente del luogo di partenza può apporre un timbro sul giornale di viaggio presentato dall’organizzatore [del trasporto] ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), solo se il suddetto giornale sia conforme ai requisiti enunciati all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), per l’intero percorso del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione, e dunque anche per le parti del viaggio che si trovino interamente all’esterno del territorio (…) dell’Unione (…).

2)      Se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento [n. 1/2005] debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente nel luogo di partenza in base alla suddetta norma può obbligare l’organizzatore del trasporto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), [di tale] regolamento, a modificare la pianificazione del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al suddetto regolamento per tutto il viaggio, dal luogo di partenza al luogo di destinazione, anche ove singole parti del viaggio si trovino esclusivamente in paesi terzi».

III – Valutazione

34.      Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che un trasporto di lunga durata con partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo debba essere conforme a tale regolamento, in particolare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo V, di detto regolamento, relative, segnatamente, ai periodi di viaggio e di riposo, incluso per quanto riguarda la parte di tale trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione, e, di conseguenza, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza soltanto se è stato pianificato nel rispetto di tali disposizioni.

35.      Il giudice del rinvio chiede così se l’autorità competente del luogo di partenza possa, a buon diritto, rifiutare di timbrare un giornale di viaggio ove consideri, alla luce delle menzioni che compaiono in tale giornale, relative alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione, che tale giornale non sia realistico ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005 e non sia pertanto conforme alle disposizioni di tale regolamento.

36.      Il giornale di viaggio, il cui modello figura all’allegato II di detto regolamento, ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni necessarie alla realizzazione dei controlli relativi all’osservanza delle disposizioni del regolamento n. 1/2005 per i viaggi di lunga durata. Le dichiarazioni riguardanti l’organizzazione del viaggio che sono contenute nel giornale di viaggio devono essere verificate e la loro conformità convalidata dall’autorità competente del luogo di partenza prima del carico degli animali. Tali informazioni costituiscono la base dei controlli ufficiali che possono essere attuati nel corso della realizzazione concreta del viaggio, cioè all’atto del carico, nel corso del trasporto oppure a destinazione.

37.      I controlli preventivi alla partenza hanno ad oggetto l’esistenza e la validità delle autorizzazioni amministrative obbligatorie (trasportatori, veicoli, conducenti), l’osservanza delle densità massime di carico autorizzate in funzione delle categorie di animali dichiarate, nonché il dettaglio dell’itinerario programmato, tenuto conto degli intervalli di riposo necessari in funzione delle categorie di animali di cui trattasi, della distanza da effettuare e della prevedibile durata delle operazioni in tutte le tappe del viaggio.

38.      Le autorità competenti possono poi effettuare controlli in ogni fase di un lungo viaggio. Tali controlli, che sono previsti all’articolo 15 del regolamento n. 1/2005, riguardano, in particolare, il rispetto della programmazione che compare nella sezione 1 del giornale di viaggio.

39.      Le dichiarazioni contenute nella sezione 1 del giornale di viaggio («Pianificazione»), che costituiscono il nodo della presente controversia, sono destinate ad essere confrontate con quelle contenute nelle sezioni 2 («Luogo di partenza»), 3 («Luogo di destinazione»), 4 («Dichiarazione del trasportatore») e, se del caso, 5 («Modello per la relazione sulle anomalie»). Le sezioni da 2 a 5 del giornale di viaggio vengono pertanto progressivamente completate nel corso del viaggio e una copia di tale giornale viene poi spedita all’autorità competente del luogo di partenza.

40.      Occorre, fin d’ora, precisare che trasporti di animali destinati o provenienti da paesi terzi sono oggetto di controlli specifici, rispettivamente ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri dell’Unione.

41.      Il presente rinvio pregiudiziale deve essere pertanto esaminato tenendo presente tale schema globale dei controlli che si applicano ai lunghi viaggi.

42.      Per rispondere alle questioni presentate dal giudice del rinvio, è necessario considerare adeguatamente qual è l’estensione delle informazioni relative ai periodi di viaggio e di riposo che l’organizzatore di un lungo viaggio è tenuto ad annotare nel giornale di viaggio. Infatti, segnatamente alla luce di tali informazioni, l’autorità competente del luogo di partenza è tenuta, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005, a decidere se il giornale di viaggio presenti o meno carattere realistico ai sensi di quest’ultima disposizione e permetta di considerare che il trasporto è conforme a detto regolamento.

43.      Qualora si segua la tesi sostenuta dalla Stadt Kempten, dalla Landesanwaltschaft Bayern e dalla Repubblica di Lituania, occorrerebbe che il giornale di viaggio specifichi la parte del tragitto tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione in modo conforme ai requisiti relativi ai periodi di viaggio e di riposo previsti all’allegato I, capo V, punti 1.4, lettera d), e 1.5, del regolamento n. 1/2005. Concretamente, per quanto riguarda i bovini che sono oggetto del trasporto di cui trattasi nel procedimento principale, tali disposizioni prevedono il seguente ritmo di viaggio: dopo 14 ore di trasporto, gli animali beneficiano di un periodo di riposo sufficiente, di almeno 1 ora, in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo tale periodo di riposo, il trasporto può riprendere per un periodo di 14 ore. Ogni volta che tale periodo di viaggio è trascorso, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo minimo di 24 ore.

44.      Viene contestato alla Zuchtvieh‑Export di non aver pianificato la parte del tragitto tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione finale nel rispetto di tali regole.

45.      A mio avviso, tale contestazione è infondata.

46.      Risulta, infatti, chiaramente dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005 che il controllo preventivo che l’autorità competente del luogo di partenza deve effettuare riguarda l’osservanza delle regole contenute nello stesso regolamento. È pertanto determinante esaminare quale sia l’ambito d’applicazione di detto regolamento.

47.      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 è, al riguardo, privo di ambiguità. Il testo di tale disposizione indica chiaramente che detto regolamento «si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono» (3).

48.      La formulazione così recepita dal legislatore dell’Unione significa, a mio avviso, che le norme contenute in tale regolamento e i relativi controlli si applicano esclusivamente alla parte del trasporto di animali che si svolge sul territorio dell’Unione. Ciò include i controlli specifici delle partite che entrano nel territorio doganale dell’Unione o che ne escono, il che appare logico in quanto, allorché tali controlli vengono effettuati, il trasporto di animali si colloca all’interno del territorio dell’Unione e deve pertanto essere conforme alle norme fissate dal regolamento n. 1/2005, qualunque ne sia la provenienza o la destinazione.

49.      Tenuto conto della chiara definizione dell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1/2005 contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, di esso, non si può sostenere che la formulazione accolta dal legislatore dell’Unione all’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento per designare i lunghi viaggi che devono essere oggetto di un controllo preventivo da parte dell’autorità competente del luogo di partenza militi a favore di un obbligo per l’organizzatore di tali viaggi di rispettare le norme relative ai periodi di viaggio e di riposo, come previste all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005, per quella parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e un paese terzo.

50.      Ricordo che, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità competente del luogo di partenza è tenuta ad effettuare un certo numero di controlli preventivi «per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina».

51.      La designazione così effettuata dei lunghi viaggi che devono essere oggetto di controllo di conformità ai requisiti contenuti nel regolamento n. 1/2005 da parte dell’autorità competente del luogo di partenza non significa che, in caso di trasporto di animali a destinazione di paesi terzi, tale controllo debba avere ad oggetto non soltanto la parte del viaggio che si svolge sul territorio dell’Unione, ma anche la parte del viaggio che ha luogo tra il punto di uscita da tale territorio e quello del paese terzo di destinazione.

52.      Tale precisazione mira, infatti, soltanto a sottolineare che tutti i lunghi viaggi ricadono nel controllo preventivo effettuato dall’autorità competente del luogo di partenza, che si svolgano soltanto tra gli Stati membri dell’Unione o che siano provenienti o destinati a paesi terzi (4). Tale formulazione permette di valutare la totalità dei viaggi di lunga durata alla luce delle norme fissate dal regolamento n. 1/2005, che si svolgano integralmente o parzialmente sul territorio dell’Unione.

53.      Tenuto conto sia dell’ambito d’applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005, come definito all’articolo 1, paragrafo 1, di esso, e della circostanza che il controllo che l’autorità competente del luogo di partenza deve effettuare è un controllo di conformità alle norme fissate dallo stesso regolamento, non si può esigere dall’organizzatore, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), di tale regolamento, di indicare nel giornale di viaggio informazioni relative ai periodi di viaggio e di riposo conformi ai requisiti previsti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 per la parte del viaggio di lunga durata che si svolge fuori del territorio dell’Unione.

54.      In altri termini, sarebbe contraddittorio che l’autorità competente del luogo di partenza possa contestare all’organizzatore di non aver annotato nel giornale di viaggio, per la parte del tragitto che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e un paese terzo, luoghi di riposo con intervalli corrispondenti ai requisiti stabiliti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005, allorché, da una parte, l’ambito d’applicazione di tale regolamento è limitato al territorio dell’Unione e, dall’altra, il controllo che tale autorità è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), di detto regolamento, è un controllo di conformità alle norme da esso fissate.

55.      Ne deduco che l’«elenco dei previsti punti di riposo, trasferimento o uscita» che deve comparire alla sezione 1, rubrica 6, del giornale di viaggio richiede soltanto l’annotazione dei luoghi che sono situati sul territorio dell’Unione.

56.      Ne deriva che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1/2005 deve, a mio avviso, essere interpretato nel senso che autorizza l’autorità competente del luogo di partenza a verificare che, con riferimento, in particolare, ai periodi di viaggio e di riposo previsti all’allegato I, capo V, di tale regolamento, il giornale di viaggio presentato dall’organizzatore sia realistico e consenta di pensare che il trasporto è conforme a tale regolamento, soltanto per quanto riguarda la parte del viaggio che si svolge tra il luogo di partenza e il punto di uscita dal territorio dell’Unione.

57.      Le definizioni delle nozioni di «viaggio» e di «trasporto» che compaiono, rispettivamente, all’articolo 2, lettere j) e w), del regolamento n. 1/2005, in quanto designano l’insieme delle operazioni di trasporto fino allo scarico degli animali nel luogo di destinazione, senza che si faccia distinzione a seconda che tale luogo sia situato sul territorio dell’Unione oppure su quello di un paese terzo, non possono essere invocate per estendere l’ambito d’applicazione ratione loci del medesimo regolamento. Al contrario, tali definizioni devono essere lette alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, che costituisce l’unico articolo avente lo scopo di determinare l’ambito d’applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005.

58.      Altre disposizioni di tale regolamento confermano del resto che, ai fini del controllo preventivo previsto all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), ii), di tale regolamento, l’organizzatore non è tenuto a far comparire informazioni relative alla pianificazione del viaggio conformi ai requisiti contenuti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 per quanto riguarda la parte del tragitto che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione.

59.      Ricordo, al riguardo, che, in caso di lungo viaggio diretto ad un paese terzo, il controllo effettuato dall’autorità competente del luogo di partenza viene completato da altri controlli. Si tratta, da una parte, dei controlli previsti all’articolo 15 del regolamento n. 1/2005, che possono avere luogo ad ogni stadio del viaggio sul territorio dell’Unione al fine, in particolare, di verificare che i periodi di viaggio e di riposo rispettino i limiti fissati all’allegato I, capo V, di tale regolamento. D’altra parte, l’articolo 21 di detto regolamento impone controlli ai punti di uscita dal territorio dell’Unione.

60.      Con riferimento a quest’ultima categoria di controlli, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 prevede che, quando gli animali sono presentati ai punti di uscita, veterinari ufficiali degli Stati membri verifichino che essi siano trasportati nel rispetto di detto regolamento. Nell’ambito dei controlli ai punti di uscita, viene così verificato, sostanzialmente, che i trasportatori dispongano di un’autorizzazione valida, che i conducenti siano in grado di presentare un certificato di idoneità o di competenza professionale valido, che gli animali siano idonei a proseguire il loro viaggio, che i mezzi di trasporto mediante i quali gli animali dovranno continuare il loro viaggio rispettino le disposizioni di cui all’allegato I, capo II e, eventualmente, capo VI di detto regolamento, e se siano stati o debbano essere trasportati per lunghi periodi equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina.

61.      Peraltro, l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2005 prevede che i veterinari ufficiali debbano verificare che, «in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme all’eventuale accordo internazionale citato nell’allegato V applicabile ai paesi terzi in questione». Quest’ultimo allegato fa al riguardo menzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale (5).

62.      A mio avviso, si può dedurre dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1/2005 che, coerentemente con l’ambito d’applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005 come è precisato all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, il viaggio tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione è disciplinato non dalle norme contenute in tale regolamento, ma, eventualmente, da accordi internazionali.

63.      Inoltre, diverse disposizioni del regolamento n. 1/2005 dimostrano, a mio avviso, che, in caso di lungo viaggio a destinazione di un paese terzo, il giornale di viaggio è destinato ad essere completato soltanto al punto di uscita dal territorio dell’Unione.

64.      Così, l’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento precisa, in particolare, che, per tali viaggi, «i veterinari ufficiali dei punti di uscita (…) eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all’allegato II, sezione 3 “Luogo di destinazione”». Per questi viaggi, il veterinario ufficiale del punto di uscita si sostituisce pertanto al detentore sul luogo di destinazione, al quale spetta, in linea di principio, riempire la sezione 3 del giornale di viaggio. In altri termini, è tale veterinario, a questo stadio del viaggio, ad essere incaricato di attestare che quest’ultimo è conforme al regolamento n. 1/2005 e, in particolare, che la programmazione prevista nella sezione 1 del giornale di viaggio è stata rispettata tra il luogo di partenza e il punto di uscita.

65.      Diversi punti introduttivi dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 convergono nella stessa interpretazione. Così, in forza del punto 3, lettera e), di tale allegato, l’organizzatore «si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita» (6). Inoltre, il punto 7, primo comma, di detto allegato precisa che, «se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita». La constatazione secondo cui, in forza del punto 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, il trasportatore deve poi conservare una copia del giornale di viaggio compilato non contraddice, ma conferma al contrario che l’originale del giornale di viaggio non deve più essere compilato successivamente ai controlli effettuati dal veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione.

66.      Orbene, il legislatore dell’Unione, qualora avesse voluto imporre l’osservanza delle norme contenute nell’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 per la parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita e il paese terzo di destinazione, avrebbe richiesto al trasportatore di conservare l’originale del giornale di viaggio per tutto lo svolgersi del viaggio e avrebbe previsto un sistema di controllo nel paese terzo di destinazione.

67.      Dagli elementi che precedono risulta che, in caso di lungo viaggio a destinazione di paesi terzi, la pianificazione del viaggio annotata nella sezione 1 del giornale di viaggio si tradurrà concretamente nelle altre sezioni di tale giornale soltanto al punto di uscita dal territorio dell’Unione. Tale pianificazione non è quindi idonea ad essere confrontata con il tragitto che ha effettivamente luogo successivamente a tale punto di uscita. Sarebbe pertanto incoerente esigere che siffatta pianificazione contenga informazioni relative ai periodi di viaggio e di riposo conformi ai requisiti previsti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 riguardo al tragitto che si svolge oltre il punto di uscita dal territorio dell’Unione, in quanto tale parte del viaggio non è oggetto di verifiche nel contesto del regime generale attuato da detto regolamento.

68.       Al riguardo, la comparazione con il regime speciale attuato dal legislatore dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione dimostra che, al di fuori di tale regime, i requisiti contenuti nell’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 non sono idonei ad essere applicati alla parte del trasporto di animali che si svolge fuori del territorio dell’Unione.

69.      In forza dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (7), con riferimento ai prodotti del settore della carne bovina, «la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto».

70.      L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (8), intitolato «Campo di applicazione», precisa che il pagamento di tali restituzioni «è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati (...)».

71.      Da quest’ultima disposizione risulta chiaramente che, contrariamente a quanto in vigore nel contesto del regime generale istituito dal regolamento n. 1/2005, il rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli da 3 a 9 di tale regolamento nonché ai relativi allegati si impone per la totalità del viaggio, incluso per quella parte del tragitto che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione.

72.      Il sistema di controllo attuato dal regolamento n. 817/2010 è adattato a tale ambito d’applicazione ampliato delle norme stabilite dal regolamento n. 1/2005.

73.      Quindi, per quanto riguarda i controlli sul territorio doganale dell’Unione, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 prevede che il veterinario ufficiale del punto di uscita debba procedere alle seguenti verifiche.

74.      Da una parte, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, il veterinario ufficiale del punto di uscita deve verificare se «le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sono state rispettate dal luogo di partenza (...) fino al punto di uscita».

75.      D’altra parte, tale veterinario deve, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 817/2010, verificare se «le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al regolamento (CE) n. 1/2005 e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale».

76.      Il veterinario ufficiale del punto di uscita annota i risultati di tale controllo nella «relazione sul controllo al punto di uscita», il cui modello compare all’allegato I del regolamento n. 817/2010. Tale relazione distingue i controlli che si riferiscono al tragitto fino al punto di uscita e quelli che riguardano il tragitto a partire dal punto di uscita. Perché i controlli siano giudicati soddisfacenti, occorre che l’esportatore rispetti i requisiti previsti nel regolamento n. 1/2005 per queste due parti del tragitto.

77.      Tali controlli sono poi completati da controlli effettuati nei paesi terzi.

78.      Quindi, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 817/2010, l’esportatore deve vigilare che gli animali siano oggetto di controllo dopo aver lasciato il territorio doganale dell’Unione in due casi, cioè, da una parte, ovunque vi sia un cambio di mezzo di trasporto e, dall’altra, nel luogo del primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, detti controlli devono essere effettuati da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta e controllata a tale scopo da uno Stato membro, oppure da un’agenzia ufficiale di uno Stato membro.

79.      Tale descrizione del regime speciale attuato dal regolamento n. 817/2010 dimostra, a mio avviso, che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso estendere in modo generale l’obbligo per l’organizzatore di un lungo viaggio di rispettare i requisiti previsti nell’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 per quanto riguarda quella parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione, egli avrebbe, da una parte, optato per una definizione più ampia dell’ambito d’applicazione di tale regolamento di quella che ha accolto all’articolo 1, paragrafo 1, di esso e, dall’altra, avrebbe corredato tale obbligo di un sistema di controllo paragonabile a quello che ha attuato in materia di restituzioni all’esportazione.

80.      Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che il regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato dichiarando che esso non impone all’organizzatore di un lungo viaggio a destinazione di un paese terzo di far figurare nella sezione 1, rubrica 6, del giornale di viaggio informazioni relative ai periodi di viaggio e di riposo conformi ai requisiti previsti nell’allegato I, capo V, di tale regolamento per quanto riguarda la parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione.

81.      Di conseguenza, sono del parere che l’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), ii), e c), di detto regolamento debba essere interpretato dichiarando che l’autorità competente del luogo di partenza non può negare il timbro sul giornale di viaggio a motivo che le informazioni annotate in tale giornale, che si riferiscono alla parte del viaggio tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione, non sono conformi ai requisiti previsti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005.

82.      Lo stesso può dirsi nel caso opposto del trasporto di animali provenienti da paesi terzi. Si dovrà allora esigere dall’organizzatore di tale trasporto di conformarsi ai requisiti contenuti in tale regolamento a partire dal suo ingresso nel territorio dell’Unione attraverso un posto di ispezione frontaliero. Per contro, alla luce del fatto che l’ambito d’applicazione di detto regolamento si limita al territorio dell’Unione, non si potrà richiedere a tale organizzatore di aver rispettato gli stessi requisiti per quella parte del viaggio che si è svolta anteriormente al suo ingresso nel territorio dell’Unione, anche qualora il tragitto a partire dal paese terzo fino allo Stato membro di destinazione costituisca un unico viaggio.

83.      Occorre, adesso, esaminare la fondatezza della tesi svolta dalla Commissione europea nell’ambito della presente controversia.

84.      Infatti, anche se, alla luce dei chiarimenti da essa forniti nelle sue osservazioni scritte nonché all’udienza, la Commissione sembra del pari ritenere che i requisiti previsti all’allegato I, capo V, del regolamento n. 1/2005 non siano applicabili alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione, essa propone tuttavia una soluzione intermedia che consiste, sostanzialmente, nel consentire all’autorità competente del luogo di partenza di verificare se, per quanto riguarda tale parte del viaggio, l’organizzatore rispetti le «condizioni generali per il trasporto di animali» elencate all’articolo 3 del regolamento n. 1/2005.

85.      Si ricorda che tale disposizione espone il principio secondo cui «nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili». Essa contiene anche un certo numero di condizioni generali, come quella secondo cui «[devono essere] previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio», quella che stabilisce che «il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e [che] le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate», o anche quella in forza della quale «acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia».

86.      Non credo che la soluzione auspicata dalla Commissione possa essere accolta per le seguenti ragioni.

87.      In primo luogo, occorre mettere l’accento sul fatto che, in mancanza d’indicazione contraria, la definizione dell’ambito d’applicazione ratione loci di tale regolamento, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di esso, è necessariamente valida per la totalità dei requisiti contenuti in tale regolamento, che si tratti delle «condizioni generali per il trasporto di animali», previste all’articolo 3 del regolamento n. 1/2005, oppure di requisiti più precisi, come le specifiche tecniche che sono elencate nell’allegato I dello stesso regolamento.

88.      Tenuto conto della formulazione univoca dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005, appare pertanto impossibile sostenere, come fa la Commissione, da una parte, che i requisiti previsti nell’allegato I, capo V, di tale regolamento non siano applicabili per la parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione e, dall’altra, che tale carenza di detto regolamento potrebbe essere colmata estendendo l’ambito d’applicazione delle «condizioni generali per il trasporto di animali» che figurano all’articolo 3 del regolamento n. 1/2005 alla totalità del viaggio fino al paese terzo di destinazione.

89.      In secondo luogo, la soluzione suggerita dalla Commissione condurrebbe a conferire all’autorità competente del luogo di partenza un potere di valutazione esteso a valutare, per quanto riguarda la parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione, l’adeguatezza dei periodi di viaggio e di riposo previsti. Le differenze di valutazione da parte delle autorità competenti che ne conseguirebbero ci sembrano difficilmente compatibili con l’imperativo di applicazione uniforme del regolamento n. 1/2005, del pari che con gli altri obiettivi che tale regolamento persegue a fianco di quello di protezione degli animali durante il trasporto, cioè l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato (9).

90.      In ultima analisi, ammettere che l’autorità competente del luogo di partenza benefici di un potere di valutazione tanto esteso nell’attuazione delle condizioni previste all’articolo 3 di detto regolamento, che sono caratterizzate dal loro aspetto generale, provocherebbe distorsioni di concorrenza fra gli organizzatori di trasporti di animali vivi.

91.      Per questi motivi, non seguirò la tesi sostenuta dalla Commissione, consistente nell’apportare una risposta diversa alle questioni sollevate dal giudice del rinvio a seconda che si tratti delle condizioni generali per il trasporto di animali, come previste all’articolo 3 del regolamento n. 1/2005, oppure dei requisiti più precisi contenuti in tale regolamento, come menzionati all’allegato I, capo V, di esso.

92.      Per concludere, desidero indicare che sono perfettamente consapevole dell’importanza rivestita dall’obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto. Ho anche chiaramente presente l’articolo 13 TFUE che impone all’Unione e agli Stati membri, allorché determinano e attuano la politica dell’Unione segnatamente nei settori dell’agricoltura e dei trasporti, di tenere pienamente conto delle esigenze del benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

93.      Comprendo anche la preoccupazione consistente nell’attribuire un effetto utile al regolamento n. 1/2005 che sia geograficamente il più esteso possibile, appoggiandosi alle regole generali che compaiono nell’articolo 3 di tale regolamento, oppure nell’articolo 13 TFUE.

94.      Tuttavia, è giocoforza constatare che il legislatore dell’Unione ha inteso, almeno a questo stadio dell’evoluzione del diritto dell’Unione, limitare l’ambito d’applicazione ratione loci del regolamento n. 1/2005 al territorio dell’Unione.

95.      Di conseguenza, spetta, a mio avviso, a questo stesso legislatore, e a lui solo, decidere di imporre per l’avvenire il rispetto dei requisiti contenuti in tale regolamento per la totalità dei viaggi di lunga durata, incluso per quanto riguarda la parte di essi che si svolge fuori del territorio dell’Unione, e di corredare siffatta estensione dell’ambito d’applicazione ratione loci di tale regolamento con l’attuazione di un adeguato sistema di controllo.

IV – Conclusione

96.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof:

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato dichiarando che esso non impone all’organizzatore di un lungo viaggio a destinazione di un paese terzo di far figurare nella sezione 1, rubrica 6, del giornale di viaggio informazioni relative ai periodi di viaggio e di riposo conformi ai requisiti previsti nell’allegato I, capo V, di tale regolamento, oppure alle condizioni generali per il trasporto di animali che compaiono nell’articolo 3 di detto regolamento, per quanto riguarda quella parte del viaggio che si svolge tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione.

Di conseguenza, l’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), ii), e c), del regolamento n. 1/2005 deve essere interpretato dichiarando che l’autorità competente del luogo di partenza non può negare il timbro sul giornale di viaggio a motivo che le informazioni annotate in tale giornale, che si riferiscono alla parte del viaggio tra il punto di uscita dal territorio dell’Unione e il paese terzo di destinazione, non sono conformi né ai requisiti previsti nell’allegato I, capo V, di tale regolamento né alle condizioni generali per il trasporto di animali che figurano all’articolo 3 di tale regolamento.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU 2005, L 3, pag. 1, e rettifica in GU 2011, L 336, pag. 86.


3 – Il corsivo è mio.


4 – La stessa analisi vale per l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2005 che impone ai trasportatori e agli organizzatori di conformarsi alle disposizioni relative al giornale di viaggio che compaiono all’allegato II di tale regolamento, nel caso dei lunghi viaggi tra Stati membri e tra questi ultimi e paesi terzi.


5 – Convenzione firmata il 13 dicembre 1968 a Parigi. Testo riveduto in conformità alle disposizioni del protocollo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale, entrato in vigore il 7 novembre 1989. Per quanto riguarda la sottoscrizione di tale Convenzione da parte dell’Unione, v. decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) (GU L 241, pag. 21).


6 – Il corsivo è mio.


7 – GU L 299, pag. 1.


8 – GU L 245, pag. 16.


9 – V., al riguardo, sentenza Danske Svineproducenter (C‑316/10, EU:C:2011:863, punti 44 e 55).