Language of document : ECLI:EU:C:2021:351

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 29 aprile 2021 (1)

Causa C301/20

UE,

HC

contro

Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG,

nei confronti di:

Eredi di VJ

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Validità di una copia autentica priva di data di scadenza – Effetti del certificato nei confronti delle persone in esso indicate che non ne hanno richiesto il rilascio – Momento per verificare la validità della copia»






1.        Il regolamento (UE) n. 650/2012 (2) istituisce per il mercato interno un certificato successorio europeo e disciplina dettagliatamente il suo regime di rilascio e i suoi effetti. Il suo scopo è consentire agli eredi, ai legatari, agli esecutori testamentari o agli amministratori dell’eredità di dimostrare facilmente la loro qualità e/o i loro diritti o poteri in ogni Stato membro.

2.        La Corte di giustizia si è già pronunciata in varie sentenze in merito al certificato successorio europeo (3). L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) le sottopone adesso tre questioni pregiudiziali in merito ad elementi di tale documento non ancora trattati: la terza questione – alla quale, su indicazione della stessa Corte di giustizia, si limiteranno le presenti conclusioni – verte sulla validità temporale (4) di una copia autentica del certificato e sul momento procedurale in cui deve aver luogo la valutazione.

3.        Sia nella prassi nazionale sia in dottrina(5), le interpretazioni del regolamento divergono su tale punto, il che conferma la rilevanza della questione pregiudiziale. Nel rispondervi, la Corte di giustizia contribuirà a favorire la certezza del diritto nel contesto dell’uso delle copie del certificato successorio europeo, promuovendo la sua integrazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

I.      Contesto normativo. Regolamento n. 650/2012

4.        Ai sensi del considerando 7:

«È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace».

5.        Il considerando 67 così recita:

«Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la [loro] qualità e/o i [loro] diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato “certificato”), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri».

6.        Secondo il considerando 71:

«Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (...). A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti».

7.        L’articolo 62 («Istituzione di un certificato successorio europeo») al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69».

8.        Ai sensi dell’articolo 63 («Scopo del certificato»):

«1.      Il certificato è destinato ad essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

2.      Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a)      la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

b)      l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

c)      i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità».

9.        L’articolo 65 («Domanda di certificato»), al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 (“richiedente”)».

10.      L’articolo 69 («Effetti del certificato») così dispone:

«1.      Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.      Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3.      Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

(…)».

11.      Ai sensi dell’articolo 70 («Copie autentiche del certificato»):

«1.      L’autorità di rilascio conserva l’originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

2.      Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 73, paragrafo 2, l’autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

3.      Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev’essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio».

12.      Ai sensi dell’articolo 71 («Rettifica, modifica o revoca del certificato»):

«1.      Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

2.      Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

3.      L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato».

II.    Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

13.      Il procedimento principale ha per oggetto la domanda dei creditori di svincolo di beni in deposito giudiziario (6).

14.      Il primo creditore, padre di HC e UE, è deceduto il 5 maggio 2017. La sua ultima residenza abituale era in Spagna e la sua successione è stata ivi eseguita da un notaio ai sensi del diritto spagnolo.

15.      Per comprovare, in Austria, la loro qualifica di eredi del padre (il primo creditore) rispettivamente al 50%, HC e UE presentavano una copia autentica del certificato successorio europeo rilasciato dal notaio spagnolo, ai sensi degli articoli 62 e segg. del regolamento.

16.      Il certificato è stato rilasciato dal notaio spagnolo su richiesta di HC, conforme al modulo V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 (7). UE figura nominativamente nell’allegato IV del modulo V, insieme a HC, quale erede al 50%.

17.      Nell’apposito riquadro della copia autentica (alla voce «È valida fino al») (8) si specificava che la sua durata era a tempo indeterminato.

18.      Con ordinanza del 17 settembre 2018, il Bezirksgericht Bregenz (Tribunale circoscrizionale di Bregenz, Austria) rigettava la domanda di svincolo dei beni.

19.      Con ordinanza del 28 gennaio 2019, il Landesgericht Feldkirch (Tribunale del Land, Feldkirch, Austria), in qualità di giudice d’appello, confermava la decisione di primo grado per le seguenti motivazioni:

–        Con la copia di un certificato successorio europeo solo la parte che abbia richiesto il rilascio del certificato potrebbe dimostrare la sua legittimazione.

–        Il rilascio di un certificato valido a tempo indeterminato è contrario al principio di limitazione temporale di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento. Esso deve quindi essere trattato come un certificato con un normale periodo di validità di sei mesi dalla data di rilascio (9).

–        Affinché la copia del certificato possa produrre il suo effetto di legittimazione, la validità temporale deve essere in corso non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche al momento della decisione del giudice di primo grado.

20.      HC e UE hanno proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), che sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato che sia stata rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza:

a.      è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure

b.      è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio, oppure

c.      è valida solo per un periodo di sei mesi a partire da un’altra data, oppure

d.      è invalida e non idonea all’utilizzo ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 650/2012.

2.      Se l’articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, cosicché possono utilizzare detto certificato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio.

3)      Se l’articolo 69, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l’effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, ancorché sia scaduta prima che l’autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

21.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 luglio 2020.

22.      Hanno presentato osservazioni scritte i governi tedesco, austriaco, spagnolo e ungherese, nonché la Commissione. Non è stata ritenuta necessaria un’udienza di discussione.

IV.    Analisi

23.      Con la terza questione pregiudiziale, l’unica sulla quale mi pronuncerò, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli 69 e 70, paragrafo 3, del regolamento.

24.      La questione, nella sua attuale formulazione, solleva un’alternativa che non è tale, poiché pone sullo stesso piano l’effetto di legittimazione associato ad una copia autentica del certificato successorio e la legittimazione che conferisce il certificato stesso (10).

25.      Dagli atti emerge che la questione riguarda esclusivamente l’idoneità della copia a produrre effetti di legittimazione. Poiché la durata della copia è limitata nel tempo, occorre determinare l’esatto momento in cui l’autorità a cui viene presentata deve verificare se essa sia valida, o continui a esserlo, ratione temporis.

26.      A tal proposito si possono considerare due opzioni: a) effettuare l’esame tenendo conto della data di deposito della domanda supportata dalla copia; e b) effettuare l’esame tenendo conto anche del momento in cui l’autorità competente è chiamata a pronunciarsi sulla domanda.

27.      Prima di analizzare tali opzioni, affronterò alcuni aspetti del regolamento che possono fornire un chiarimento alla controversia.

A.      Certificato successorio europeo

28.      Ai sensi del considerando 7 del regolamento, il certificato ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di coloro che intendono esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

29.      Nell’ambito di tale obiettivo, un’attenzione specifica è rivolta a garantire in maniera efficace i diritti di eredi e legatari e di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità.

30.      Risponde direttamente a tale scopo la creazione del certificato che, rilasciato in uno Stato membro, consente «a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la propria qualità e i propri diritti successori» (11).

1.      Regime di rilascio ed effetti

31.      Il certificato presenta caratteristiche che, all’interno di scenari di successione transfrontaliera, si traducono normalmente in benefici, se lo si confronta con documenti nazionali di natura analoga.

32.      L’idoneità del certificato a far sorgere tali vantaggi deriva dal suo regime di rilascio (12). Il certificato:

–        si chiede, tramite un modulo (13), a un’autorità dotata di competenza giurisdizionale internazionale ai sensi del regolamento e di competenza oggettiva in materia di successione nel diritto nazionale di appartenenza;

–        è rilasciato utilizzando un modulo uniforme e dettagliato, con poco testo libero, disponibile nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione europea;

–        nel rispetto delle procedure probatorie previste dai diritti nazionali, l’autorità di rilascio dovrebbe verificare, prima di emetterlo, gli elementi che il certificato andrà ad attestare e adottare le misure necessarie per informare tutti i beneficiari della successione, innanzitutto, della richiesta di rilascio e, successivamente, del rilascio stesso;

–        l’autorità di rilascio conserva il certificato ed esercita il controllo su di esso. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale; e lo modifica o lo revoca, ove venga accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondono alla realtà giuridica;

–        le decisioni dell’autorità di rilascio possono, in linea generale, essere impugnate dinanzi a un giudice.

33.      Come conseguenza di tale regime e dell’aspetto uniforme del certificato, il certificato rilasciato in uno Stato membro produce effetti negli altri Stati automaticamente, vale a dire senza che sia necessario seguire alcuna procedura.

34.      Non esiste un controllo sostanziale sul certificato nello Stato membro dinanzi alle cui autorità viene presentato. La necessità di una traduzione ai fini della circolazione è inoltre limitata, poiché è limitato il testo libero del modulo comune.

35.      Il certificato produce in tutti gli Stati membri gli stessi effetti:

–        dimostra, con presunzione iuris tantum, gli elementi che vi figurano (e che sono disciplinati dal regolamento);

–        tutela i terzi in buona fede;

–        autorizza l’accesso ai registri.

36.      È dunque irrilevante che i documenti in uso nello Stato membro in cui viene prodotta la copia autentica del certificato abbiano o meno tali medesimi effetti (14).

2.      Circolazione del certificato

37.      Il certificato non circola nella sua forma originale. Contrariamente ad altri certificati istituiti per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (15) e ai certificati successori nazionali in alcuni Stati membri (16), il certificato previsto dall’articolo 62 del regolamento rimane nel possesso e sotto il controllo dell’autorità di rilascio.

38.      La circolazione avviene, invece, mediante la copia o le copie autentiche rilasciate «al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse» (17).

39.      La copia trasferisce nella pratica gli effetti del certificato. Come il certificato, la copia costituisce prova sufficiente degli elementi che documenta e che sono disciplinati dal regolamento.

40.      Il ricorso al certificato non è obbligatorio (18). Tuttavia, a farvi ricorso, «si dovrebbe presumere che [esso] dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte» (19). Gli Stati membri non possono richiedere l’esibizione di altre prove finché questa presunzione non sia stata superata.

41.      L’importanza della copia autentica nel traffico transfrontaliero esige che il suo contenuto corrisponda alla realtà giuridica. Al fine di garantire tale concordanza:

–        alla copia viene conferita una durata limitata: il suo vigore (letteralmente il suo «periodo di validità») è limitato per disposizione di legge, in generale, a sei mesi dalla data in cui è rilasciata (20);

–        la modifica, la rettifica o la revoca del certificato, nonché la sospensione temporanea dei suoi effetti, si ripercuotono automaticamente sulle copie. Pertanto, in presenza di una di tali circostanze, l’autorità di rilascio deve informare senza indugio le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie (21).

42.      Il regolamento ammette tuttavia che, alla scadenza, il periodo di validità (vigore) di una copia possa essere prorogato (22). A differenza di quanto accade per il processo di rilascio della copia, il regolamento non disciplina il regime di proroga.

B.      Momento in cui considerare la validità della copia

43.      Come indicavo sopra, la terza questione del giudice del rinvio ha ricevuto risposte diverse nella prassi degli Stati membri e in dottrina. Allo stesso modo, divergono tra loro le osservazioni degli Stati che sono intervenuti nel presente procedimento pregiudiziale e della Commissione.

44.      In realtà, la prima questione da affrontare è se la scelta del momento determinante per valutare la validità temporale della copia possa essere fatta applicando il regolamento o se, al contrario, essa non sia regolamentata a livello europeo.

45.      Al riguardo sussistono argomenti (ragionevoli) a favore di soluzioni del tutto opposte:

–        per alcuni, il silenzio del regolamento sul punto rimette la soluzione al diritto di ciascuno Stato membro (23);

–        per altri, la risposta si deduce dal regolamento stesso. Alcune delle espressioni del regolamento, nonché i motivi connessi all’obiettivo di facilitare la gestione della successione, consentirebbero di sostenere che il momento rilevante per stabilire se una copia è valida, a livello temporale, è quello in cui essa viene prodotta nel procedimento in cui, proprio sulla sua base, deve essere presa una decisione (24).

46.      Con le sfumature che indicherò più avanti, relative alla pluralità di obiettivi del regolamento – facilitare la gestione della successione è uno di questi –, sono anch’io di quest’ultimo avviso.

47.      Comprendo, tuttavia, che è legittimo dubitare che il legislatore europeo, dopo aver disciplinato dettagliatamente il regime di rilascio del certificato, abbia voluto anche fissare il momento di valutazione della validità della copia, ignorando così le disposizioni procedurali nazionali.

48.      Benché il regolamento non fornisca espressamente una soluzione a tale interrogativo, mi sembra possibile individuarla interpretando le sue disposizioni secondo gli ordinari criteri ermeneutici (eccetto quello letterale, poiché, ripeto, non esiste nel regolamento una norma espressa al riguardo). Ai fini della certezza del diritto, sarebbe indubbiamente preferibile una risposta uniforme per tutta l’Unione (25).

49.      Tale risposta unica garantisce, inoltre, l’identità degli effetti di un certificato quando le sue copie sono fatte valere contemporaneamente in più di uno Stato membro. Se, in tale ipotesi, si lasciasse determinare il momento della verifica della validità della copia a ciascuno di questi Stati individualmente, la copia presentata contemporaneamente a più giurisdizioni nazionali potrebbe produrre effetti differenti a seconda delle diverse valutazioni individuali (ovvero della valutazione con riferimento a momenti diversi) (26).

1.      Interpretazione sistematica

50.      Il regolamento contiene espressioni che collegano il requisito della validità temporale della copia al primo momento in cui il suo possessore la esibisce dinanzi all’autorità chiamata a pronunciarsi sulla sua domanda. Quale sia tale momento (quello della presentazione della domanda o uno successivo) dipenderà dalla natura del procedimento e dalle norme che lo disciplinano nello Stato membro interessato.

51.      Il nesso sarebbe costituito dalle espressioni «utilizzato» e «far valere» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, e dal riferimento alla persona che possiede la copia e che, per «poter utilizzare» il certificato dopo la scadenza del periodo di validità della copia, dovrà chiedere una proroga, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3.

52.      I termini impiegati suggeriscono un’attività che si consuma nel momento in cui è realizzata: l’«uso» è l’azione di esibire la copia o di consegnarla all’autorità competente. Colui che «fa valere» una qualità, dimostra di rivestirla proprio in quel momento. La copia che è l’oggetto di queste azioni o le accompagna deve essere valida nel momento in cui si concretizza l’attività corrispondente.

53.      Il considerando 71 del regolamento enuncia che «la protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide». Da tale espressione si può dedurre che una copia in vigore al momento della presentazione è idonea a produrre effetti anche dopo la sua scadenza (27).

54.      È vero che l’espressione riprodotta indica una situazione ben precisa, per cui la sua portata è limitata (28): essa riguarda la protezione dei terzi che effettuano pagamenti o consegnano beni alla (o li acquistano dalla) persona che è indicata nella copia come legittimata. Costoro (29) non ricevono alcuna comunicazione riguardo alla sospensione degli effetti del certificato che intervenga nel corso di un procedimento di rettifica, modifica o revoca [articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento].

55.      L’efficacia della copia può essere contestata durante detto periodo; tuttavia, per i terzi summenzionati, quest’ultima rimane valida, ratione temporis (30), perché non è stata messa in questione quando è stata loro presentata e non è previsto che l’autorità di rilascio del certificato li informi sulle vicende di tale documento.

56.      In ogni caso, ritengo che le disposizioni testé citate suffraghino la tesi favorevole a una (implicita) soluzione uniforme, piuttosto che la molteplicità di approcci nazionali.

2.      Interpretazione teleologica: eliminare gli ostacoli derivanti dal carattere transfrontaliero della successione

57.      Che la prima presentazione di una copia costituisca il momento determinante per valutarne la validità temporale risponde ad argomenti correlati agli obiettivi che presiedono al regime di tali documenti.

58.      Se la (prima) presentazione della copia non fosse il principale dato temporale, e fosse richiesta la sua ripetizione in un momento ulteriore, si verificherebbero ritardi e sarebbero necessari adempimenti e sforzi aggiuntivi, tanto per gli interessati quanto per le autorità incaricate della successione (31).

59.      Il ragionamento descritto corrisponde direttamente alle finalità che hanno ispirato la creazione del certificato. In particolare, lo scopo perseguito con la sua introduzione era che:

–        «[i] diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità [fossero] garantiti in maniera efficace»; e che

–        una «successione con implicazioni transfrontaliere [fosse] regolata in modo rapido, agevole ed efficace» (32).

60.      La realizzazione di tali obiettivi sarebbe compromessa se si richiedesse che la copia sia valida, oltre che al momento della sua presentazione, quando l’autorità davanti alla quale è presentata deve adottare la sua decisione finale. Se così fosse, vi è motivo di temere che, nella prassi, le occasioni in cui l’interessato dovrà chiedere all’autorità di rilascio la proroga o una nuova copia saranno più numerose rispetto a quelle in cui non sarà necessario farlo.

61.      Nel valutare vantaggi e svantaggi bisogna considerare che l’autorità di rilascio della copia ha sede, di norma (33), in uno Stato membro diverso da quello in cui la copia viene presentata, per cui il ripetersi delle richieste comporterà inevitabilmente ritardi e costi aggiuntivi (34). La rapidità, la flessibilità e l’efficacia del sistema soffrirebbero in questa stessa misura.

62.      Inoltre, come sottolinea il governo tedesco (35), il periodo supplementare che offrirebbero la proroga o il rinnovo della copia autentica potrebbe non essere sufficiente a garantire l’efficacia di quest’ultima alla data di adozione della decisione. In questa eventualità, sarebbero necessarie successive richieste di proroga o di rinnovo, a seconda della maggiore o minore durata del procedimento.

63.      Ritengo, in definitiva, che non sia conforme al regolamento imporre all’interessato, come regola generale, l’obbligo di chiedere la proroga della copia – o il rilascio di una nuova copia – quando quella presentata era valida ed efficace nella fase processuale in cui è stata prodotta.

C.      Corrispondenza del certificato (e delle sue copie) con la realtà giuridica

64.      Tuttavia, è possibile che, dopo che la copia è stata presentata per la prima volta, si manifestino dubbi o indizi che il certificato sia stato rettificato, modificato, revocato o sospeso. Al verificarsi di una tale situazione, la copia potrebbe non corrispondere fedelmente al certificato stesso.

65.      L’intento di facilitare la gestione delle successioni con implicazioni transfrontaliere è una finalità essenziale del regolamento, ma non costituisce un imperativo assoluto. Coesiste con l’intento di preservare l’identità tra ciò che si certifica e la realtà giuridica. Tale disegno si traduce, a sua volta, nella necessità di garantire la concordanza tra la realtà e il certificato e tra quest’ultimo e le sue copie.

66.      Nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, la parte alla quale il contenuto del certificato reca pregiudizio avrà interesse a controllare tali elementi e può, se del caso, informare l’autorità investita della controversia di eventuali modifiche al documento (il certificato) originale, successive al rilascio della copia presentata (36)

67.      In tale ipotesi, nulla impedisce all’autorità chiamata a risolvere la controversia di valutare la rilevanza delle affermazioni che negano la corrispondenza con la realtà del certificato o di quest’ultimo con la copia e di esigere un nuovo documento conforme alla realtà.

68.      La situazione è diversa nei procedimenti in cui non è previsto l’obbligo di informare di tali sviluppi procedurali le altre parti interessate o le potenziali parti lese affinché possano comparire davanti all’autorità decidente. Come ho spiegato sopra, il regolamento ha previsto garanzie (37) che forniscono la soluzione a tali casi.

69.      In effetti, l’autorità di rilascio deve informare le persone cui ha rilasciato la copia di qualsiasi modifica relativa al certificato (38), al fine di evitarne un utilizzo improprio (39). Così, a mio avviso, una parte che non riferisse (all’autorità dello Stato ricevente, dinanzi alla quale ha presentato la copia) che quest’ultima non corrisponde al certificato originale, in quanto tale certificato è stato revocato, rettificato o modificato, agirebbe in modo indebito.

70.      Infine, se l’autorità davanti alla quale viene prodotta la copia dispone, da altre fonti, di informazioni che giustifichino ragionevolmente i suoi dubbi sullo stato del certificato originale, nulla le impedisce di imporre all’interessato una prova.

71.      Come ho già indicato, il regolamento consente al possessore della copia di chiedere una proroga o il rilascio di una copia nuova (40), senza alcuna condizione (41). Tale previsione differisce da quella contenuta nella proposta originaria della Commissione, il cui articolo 43 limitava l’efficacia delle copie a tre mesi (42) Non era previsto un rilascio iniziale per un periodo più lungo né una proroga della validità della copia scaduta. L’unica opzione che restava all’interessato era quella di chiederne una nuova.

72.      La brevità del periodo previsto ha provocato la reazione sfavorevole tanto dei teorici quanto dei pratici del diritto(43). L’articolo 43 della proposta è stato modificato dal Parlamento europeo, che ha suggerito l’attuale formulazione.

73.      La soluzione adottata alla fine, più flessibile, consente una coesistenza pacifica degli obiettivi del regolamento:

–        da un lato, tiene conto della data di presentazione della copia come momento in cui, normalmente, se ne deve valutare la validità temporale;

–        dall’altro, introduce meccanismi volti a confermare l’identità tra il certificato e la copia, nell’ipotesi in cui l’autorità, chiamata a decidere, nutra dubbi riguardo ad una copia nel frattempo scaduta.

74.      Ritengo che in tal modo sia raggiunto un equilibrio tra l’obiettivo degli interessati che «una successione con implicazioni transfrontaliere sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace» e quello delle autorità competenti di assicurarsi dell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato e riflesse nella copia.

75.      È quindi soddisfatta, con maggiore fedeltà, la presunzione che la persona o le persone indicate nel certificato (nel caso di specie, in quanto eredi) siano titolari dei diritti o dei poteri enunciati nello stesso, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso, la cui copia autentica si limita a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro.

V.      Conclusione

76.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nel modo seguente:

«L’articolo 69, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che è opportuno riconoscere la validità della copia autentica di un certificato successorio europeo che, pur se scaduta prima che l’autorità competente adottasse la decisione richiestale, era in vigore quando è stata presentata per la prima volta.

In via eccezionale, qualora sussistano indizi ragionevoli del fatto che il certificato successorio europeo sia stato rettificato, modificato, revocato o sospeso nella sua efficacia prima della decisione di detta autorità, la stessa può chiedere che le venga presentata una nuova copia o una copia prorogata».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo: il «regolamento n. 650/12» o anche solo il «regolamento»). Esso è applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e della Danimarca.


3      Sentenze del 1º marzo 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), e del 17 gennaio 2019, Brisch (C‑102/18, EU:C:2019:34).


4      Nell’ordinanza di rinvio, così come nel regolamento medesimo, si fa riferimento al «periodo di validità» della copia. Potrebbe forse essere preferibile riservare il termine «validità» all’assenza di vizi che comportano la nullità di un atto e utilizzare la nozione di «efficacia» o di «vigore» per far riferimento alla qualità di tale atto che gli consente di produrre i suoi effetti per un periodo determinato. Al termine di tale periodo, l’efficacia dell’atto si esaurisce anche in assenza di motivi di invalidità. Tuttavia, nell’ambito del rinvio pregiudiziale in esame, utilizzerò queste due nozioni come se fossero sinonimi.


5      Ordinanza di rinvio, punti 7 e 8. Per la dottrina, con riferimenti che danno conto delle diverse opinioni, v. Bergquist, U., «Muss ein Europäisches Nachlasszeugnis nicht nur im Zeitpunkt der Antragsstellung bei dem Grundbuchamt, sondern auch bei Vollendung der Grundbucheintragung gültig sein?», IPRax, 2020, pag. 232. Il dibattito, trattandosi di Austria e Germania, verte in particolare sull’accesso al registro immobiliare.


6      Il promotore del deposito è un istituto bancario [Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG, 6900 Bregenz (Austria)] che aveva richiesto il deposito giudiziario dei beni (oro e valori mobiliari) a causa dell’esistenza di pretese concorrenti sugli stessi e del fatto che non risultava chiara la fondatezza della legittimazione dei creditori. Secondo il diritto austriaco, i beni in deposito giudiziario possono essere svincolati solo su richiesta scritta congiunta dei creditori o per decisione giudiziaria definitiva.


7      Regolamento di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30).


8      Nella versione spagnola del modulo, l’aggettivo utilizzato è, in realtà, al maschile («Es válido hasta»), il che potrebbe forse generare confusione se si debba indicare la validità della copia o piuttosto quella del certificato stesso. Non avviene altrettanto in altre versioni linguistiche, come quella francese, italiana o portoghese (rispettivamente «elle est valable», «è valida fino al», «válida até»).


9      In realtà, la limitazione temporale cui si riferisce tale disposizione riguarda la copia e non il certificato (v. nota 8 delle presenti conclusioni).


10      Considerato che non è il certificato a circolare, bensì la sua copia (v. paragrafo 37 delle presenti conclusioni), determinate disposizioni del regolamento relative allo scopo del certificato o ai suoi effetti si trasferiscono, nella prassi, sulla copia, quale rappresentazione esatta del certificato. Ciò non vale, tuttavia, per quanto riguarda l’efficacia temporale di ciascun documento: la copia scade al termine dei sei mesi dal suo rilascio, anche se il certificato rimane inalterato.


11      Sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), punto 59, e del 1º marzo 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), punto 36.


12      Capo VI del regolamento, articoli da 62 a 73.


13      Modulo IV, nell’allegato 4 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. L’impiego di tale modulo non è obbligatorio: sentenza del 17 gennaio 2019, Brisch (C‑102/18, EU:C:2019:34).


14      In altri termini, gli effetti del certificato sono determinati dal legislatore europeo, ragion per cui non si pone il dubbio, tipico in materia di circolazione delle decisioni e dei documenti autentici esteri, se sia opportuno assimilare il «prodotto» straniero a quelli nazionali o rispettare, invece, l’efficacia di cui esso è dotato nello Stato di origine, indipendentemente dall’equivalenza o meno con l’efficacia riconosciuta agli strumenti analoghi dello Stato ricevente.


15      Quali il certificato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), o il certificato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15). Deve intendersi che tale confronto non pregiudica l’identità di natura, scopo o effetti dei diversi documenti di stampo europeo che condividono la denominazione di «certificati».


16      Come l’Erbschein tedesco.


17      Articolo 70, paragrafo 1, e considerando 72 del regolamento.


18      Considerando 69 del regolamento. Il certificato non è nemmeno di uso preferenziale. L’opzione fra certificato europeo e certificato nazionale spetta esclusivamente all’interessato al suo utilizzo.


19      Considerando 71 del regolamento.


20      Articolo 70, paragrafo 3, del regolamento.


21      Articoli 71, paragrafo 3, e 73, paragrafo 2, nonché considerando 72, in fine, del regolamento. Non è invece necessario informare altre persone (v. paragrafo 54 delle presenti conclusioni).


22      Articolo 70, paragrafo 3, del regolamento.


23      Osservazioni scritte del governo austriaco, punti 41 e segg., e del governo ungherese, punto 18. In dottrina, a favore di tale posizione, v., tra gli altri, Schmitz, S.D., «Das Europäische Nachlasszeugnis», RNotZ, 2017, pag. 269, in particolare pag. 286.


24      Per quanto riguarda l’accesso al registro immobiliare, sono del suddetto avviso Schmidt, J., «Artikel 70 EuErbVO», beck-online Grosskommentar, 2020, punto 17.5; Perscha, A., «Art 70 EuErbVO. Beglaubigte Abschriften des Zeugnisses», in Deixler-Hübner, A. e Schauer, M. (a cura di), Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung, Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2020, punto 19, e, in generale, Dutta, A., «Artikel 69 EuErbVO», MünchKomm zum BGB, vol. 11, 2020, punto 4. Nel caso in esame, questo è il parere concordante della Commissione e dei governi spagnolo e tedesco (sebbene per quest’ultimo con sfumature).


25      Ad eccezione dell’Irlanda e della Danimarca.


26      Osservazioni scritte della Commissione, punto 22, e del governo tedesco, punto 28.


27      Osservazioni scritte della Commissione, punto 25, e del governo spagnolo, punto 45.


28      Peraltro, a causa della sua collocazione sistematica (in un considerando), il riferimento non ha un valore strettamente normativo.


29      A differenza delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1.


30      A meno che, all’atto del pagamento o della transazione, non fossero già a conoscenza per qualche motivo della contestazione del certificato o ignorassero l’informazione per colpa grave: v. articolo 69, paragrafi 3 e 4, in fine.


31      Così, in dottrina, tra gli altri, gli autori citati alla nota 24 delle presenti conclusioni; anche il governo tedesco, ai punti 25, 26 e 29 delle sue osservazioni scritte, e, sebbene con minor articolazione, la Commissione, al punto 26 delle proprie osservazioni.


32      Considerando 7 e 67 del regolamento.


33      Il certificato rilasciato in uno Stato membro per essere utilizzato in un altro Stato membro produce nel primo gli effetti previsti nel regolamento, conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, dello stesso.


34      Il regolamento, come ho già indicato, non disciplina il procedimento di proroga. È ragionevole ritenere che, qualora il certificato non sia stato modificato o revocato, se l’autorità di rilascio non dispone di alcuna informazione che suggerisca il contrario, la proroga sarà automatica. La questione è lasciata tuttavia nelle mani degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.


35      Punto 26 delle sue osservazioni scritte.


36      Di norma dovrà inoltre dimostrare tali modifiche. Se del caso, può chiedere copia del certificato in quanto persona avente un «interesse» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento.


37      Paragrafo 41 delle presenti conclusioni.


38      Il regolamento non pone alcun limite a tale obbligo. A mio avviso, l’autorità non ne è liberata dopo la scadenza dei sei mesi: la richiesta di proroga della validità della copia non deve necessariamente essere immediatamente successiva alla sua scadenza.


39      Ricevuta tale comunicazione, le persone a favore delle quali è stata rilasciata la copia in vigore (cioè non ancora scaduta) non dovranno aspettare la fine del periodo di sei mesi per chiederne una nuova, posto che la copia precedente non è più valida.


40      Sebbene il regolamento non dica nulla in proposito, sembra ragionevole associare la proroga della copia al caso in cui il certificato non è stato modificato e la richiesta di una nuova copia al caso in cui è stato modificato. Nulla impedisce di preferire la seconda opzione anche in assenza di modifiche dell’originale.


41      A differenza di quanto avviene per il rilascio per un periodo superiore a sei mesi, che è possibile, ma solo «in casi eccezionali debitamente motivati», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento. Non vi sono indicazioni sui casi che rientrano nell’eccezione. A mio avviso, (quello del)la valutazione iniziale secondo cui un procedimento durerà più di sei mesi non dovrebbe essere uno di tali casi, in quanto non è inusuale che la durata media di un normale procedimento in materia successoria superi i sei mesi, in particolare in determinati Stati membri.


42      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo].


43      V. Crône, R., «Le certificat successoral européen», in Khairallah, G. e Revillard, M., Perspectives du droit des successions européennes et internationales, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, pag. 155, in particolare pag. 168. Inoltre, la posizione del Conseil des Notariats de l’Union Européenne [Consiglio dei notariati dell’Unione europea] dell’11 dicembre 2009 sulla proposta della Commissione, accessibile all’indirizzo http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID= 4976, pag. 6. Tra le alternative si è valutata quella di creare certificati di successione elettronici e di promuovere l’interconnessione dei registri nazionali dei documenti in materia di successione: se le autorità disponessero di un accesso immediato alle informazioni, non sarebbe necessario assoggettare la validità della copia a un termine. La Commissione ha promosso studi in tal senso, i cui risultati possono essere consultati sul portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-it.do?init=true). Ad oggi, solo alcuni registri nazionali di certificati successori europei sono interconnessi.