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Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 - Bayerische Asphaltmischwerke / UAMI - Koninklijke BAM Groep (bam)

(Causa T-426/09) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BAM - Marchio nazionale figurativo anteriore BAM - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente J. van Manen, in seguito J. van Manen e M. van de Braak, e infine J. van Manen e R. Sjoerdsma, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008 2), relativa al procedimento di opposizione tra la Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

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1 - GU C 11 del 16.1.2010.