Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015 –
Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a.
(Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri)
(cause riunite T‑331/10 RENV e T‑416/10 RENV)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi comunitari figurativi che rappresentano una superficie coperta da punti neri – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Segni bidimensionali o tridimensionali – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, e), ii)] (v. punti 38, 39)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento n. 207/2009 – Marchi figurativi che rappresentano una superficie coperta da punti neri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, e), ii)] (v. punti 53, 64‑66)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico – Irrilevanza ai fini dell’impedimento alla registrazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, e), ii)] (v. punti 62, 65)
Oggetto
| Ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimenti R 1235/2008‑1 e R 1237/2008‑1), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Pi-design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S, da un lato, e la Yoshida Metal Industry Co. Ltd, dall’altro. |
Dispositivo
1) | | I ricorsi sono respinti. |
2) | | La Yoshida Metal Industry Co. Ltd sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S, dinanzi al Tribunale e alla Corte. |