Language of document : ECLI:EU:C:2010:816

Causa C‑393/09

Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany

contro

Ministerstvo kultury

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)

«Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Nozione di “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” — Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma — Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica — Comunicazione di un’opera al pubblico»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Lite anteriore all’adesione di uno Stato all’Unione europea

(Art. 267 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Ambito di applicazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29; direttiva del Consiglio 91/250, art. 1, n. 2)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Comunicazione al pubblico di un’opera tutelata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, n. 1)

1.        Qualora le questioni pregiudiziali vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, verificare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto dell’Unione che hanno chiesto di interpretare.

La soluzione sarebbe diversa solo nelle ipotesi in cui o la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non fosse applicabile ai fatti di cui alla causa a qua, svoltisi prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione o fosse manifesto che la detta disposizione non può essere applicata.

(v. punti 25, 26)

2.        L’interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante diritto d’autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva.

Difatti, ogni forma di espressione di un programma per elaboratore deve essere tutelata a partire dal momento in cui la sua riproduzione comporterebbe la riproduzione del programma per elaboratore stesso, consentendo così all’elaboratore di svolgere la sua funzione. Orbene, secondo i ‘considerando’ decimo e undicesimo della direttiva 91/250, le interfacce sono parti del programma per elaboratore che assicurano l’interconnessione e l’interazione fra tutti gli elementi del software e dell’hardware con altri software e hardware e con gli utenti per consentirne il pieno funzionamento. In particolare, l’interfaccia utente grafica è un’interfaccia di interazione, che consente la comunicazione tra il programma per elaboratore e l’utente. In tali circostanze, l’interfaccia utente grafica non consente di riprodurre detto programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità.

Per contro, una simile interfaccia può godere della tutela mediante diritto d’autore in quanto opera, ai sensi della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore. È compito del giudice nazionale verificare se ciò avvenga nella fattispecie, tenendo conto, in particolare, della disposizione o della configurazione specifica di tutti gli elementi che compongono l’interfaccia utente grafica per determinare quali soddisfino il criterio di originalità. A tal riguardo, tale criterio non può essere soddisfatto dalle componenti dell’interfaccia utente grafica che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica.

(v. punti 38-42, 47, 48, 51, dispositivo 1)

3.        La radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Certamente, la radiodiffusione televisiva di un’opera è, in linea di principio, una comunicazione al pubblico che l’autore della stessa ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, e l’interfaccia utente grafica può inoltre costituire una creazione intellettuale del suo autore. Tuttavia, qualora, nell’ambito della radiodiffusione di un programma televisivo, sia visualizzata un’interfaccia utente grafica, i telespettatori ricevono la comunicazione di detta interfaccia utente grafica solo in modo passivo, senza possibilità di intervenire. Essi non possono utilizzare la funzione di tale interfaccia, che consiste nel permettere l’interazione tra il programma per elaboratore e l’utente. Dato che, con la radiodiffusione televisiva, l’interfaccia utente non è messa a disposizione del pubblico in modo tale che gli individui che compongono quest’ultimo possano avere accesso all’elemento essenziale che caratterizza l’interfaccia, vale a dire l’interazione con l’utente, non si tratta di una comunicazione al pubblico dell’interfaccia utente grafica, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

(v. punti 55-58, dispositivo 2)