Language of document : ECLI:EU:T:2021:557





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2021 – Qx World / EUIPO – Mandelay (SCIO)

(causa T86/20)

«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCIO – Marchio anteriore non registrato SCIO – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della convenzione di Parigi»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1)

(v. punto 26)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94)

(v. punto 30)

3.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1)

(v. punto 31)

4.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 1)

(v. punti 40-44)

5.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità riguardante impedimenti alla registrazione relativi – Esame limitato ai motivi dedotti – Esame d’ufficio di una questione di diritto – Presupposto

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1)

(v. punti 46, 47)

6.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Agente o rappresentante – Obiettivo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3 e 53, § 1, a)]

(v. punti 60, 61)

7.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo SCIO e marchio non registrato SCIO

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3, e 53, § 1, b)]

(v. punti 63, 64, 69, 72, 73, 77, 78)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296 TFUE)

(v. punto 74)

9.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

(v. punto 79)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1312/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Qx World e la Mandelay.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 è annullata.

2)

La Qx World Kft, l’EUIPO e la Mandelay Kft si faranno carico ciascuno delle proprie spese.