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Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio

(Causa T-87/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Tehran, Iran); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Tehran); Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran); IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania); IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran); Irano – Misr Shipping Co. (Tehran); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Tehran); Shipping Computer Services Co. (Tehran); Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Tehran); South Way Shipping Agency Co. Ltd (Tehran) e Valfajr 8th Shipping Line Co. (Tehran) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 46) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1), nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti;

dichiarare inapplicabile la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 46) e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1);

condannare alle spese il convenuto.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sollevano un’«eccezione di illegittimità» al fine di veder dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti adottati in ottobre per i seguenti motivi: mancanza di una valida base giuridica; violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, del ne bis in idem, della res judicata; discriminazione nei confronti della IRISL e violazione dei suoi diritti fondamentali senza giustificazione o proporzione; violazione del diritto di difesa delle ricorrenti; abuso di potere da parte del Consiglio.

A sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di una valida base giuridica per i provvedimenti impugnati.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dal Consiglio nell’includere negli elenchi ciascuna ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del diritto di difesa delle ricorrenti.

Quarto motivo, vertente sulla violazione mediante i provvedimenti impugnati del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, di ne bis in idem, della res judicata e di non discriminazione.

Quinto motivo, vertente sul fatto i provvedimenti impugnati violerebbero, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, tra cui in particolare il diritto alla reputazione e al rispetto della loro proprietà.