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Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 – Infocit/UAMI – DIN (DINKOOL)

(Causa T-85/14)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo DINKOOL – Marchio internazionale figurativo anteriore DIN – Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (rappresentante: A. Oliveira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Bagh, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 novembre 2013 (procedimento R 1106/2012-2), relativa a un’opposizione tra la DIN – Deutsches Institut für Normung eV e la Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI).

La DIN – Deutsches Institut für Normung eV sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 135 del 5.5.2014.