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Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 – Export Development Bank of Iran / Consiglio

(Causa T-89/14)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale – Errore di diritto – Errore di fatto – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Parità di trattamento»)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Export Development Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 135 del 5/5/2014