Language of document : ECLI:EU:T:2016:693





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 novembre 2016 –
Export Development Bank of Iran / Consiglio

(causa T89/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale – Errore di diritto – Errore di fatto – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Parità di trattamento»

1.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al governo iraniano – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche

[Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/35/PESC, considerando 13; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)]

(v. punti 3840, 109)

2.      Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Sindacato di legittimità – Criteri

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 43, 129)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi

(Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013)

(v. punti 5558)

4.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC)

(v. punti 7579)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, come modificato dal regolamento del Consiglio n. 1154/2013)

(v. punti 105, 106, 111115)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione di congelamento dei capitali di un ente bancario iraniano – Mancata adozione da parte del Consiglio di provvedimenti di congelamento dei capitali a carico di altri enti che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013)

(v. punti 118124)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Export Development Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.