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Ricorso proposto il 27 marzo 2012 - Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT / Commissione

(Causa T-134/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. M. Jiménez Perona)

Convenuta: Commissione europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea Ref. Ares (2012)39854, datata 19/01/2012, con la quale è disposta la ripetizione degli importi di cui alle note di addebito emanate a seguito della revisione contabile 09-INFS-001/041;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo della Commissione oggetto del ricorso, quantificati nell'importo di EUR 732 788.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa ha stipulato diversi contratti con la Commissione in ambito Ricerca e Sviluppo (Investigación y Desarrollo: I + D), disciplinati dalla decisione della Commissione C (2003) 3834 del 23 ottobre 2003, che consta di un contratto tipo FP 5 o FP 6 e delle condizioni generali FP 5 e FP 6.

Con riferimento a tali contratti, e in base agli esiti di un procedimento d'indagine dell'OLAF e di una revisione contabile della Commissione, quest'ultima ha adottato una decisione di revoca delle sovvenzioni.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, derivante dalle modalità di esecuzione della revisione summenzionata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il ricorrente non ha mai avuto conoscenza della normativa applicabile.

Terzo motivo, vertente sull'inosservanza da parte dell'istituzione convenuta dell'obbligo di motivazione degli atti.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza, in conseguenza del tono adottato dalla DG INFSO nella relazione di revisione contabile.

Quinto motivo, basato sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, derivante a sua volta dall'inosservanza dell'obbligo di imparzialità ed equità incombente ai revisori.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, con riferimento, in particolare, alla mancanza di accreditamento dei revisori esterni e all'origine stessa del procedimento di revisione contabile.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Ottavo motivo, basato sulla violazione del diritto all'intimità.

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