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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti (Romania) il 6 aprile 2021 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN / Consiliul Superior al Magistraturii

(Causa C-216/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Ploieşti

Parti

Ricorrente: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN

Resistente: Consiliul Superior al Magistraturii

Questioni pregiudiziali

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito conformemente alla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 1 , debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Se il contenuto, il carattere e la portata temporale dell’MCV, istituito conformemente alla decisione n. 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, ricadano nel Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro dell’MCV siano vincolanti per lo Stato rumeno.

Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, [paragrafo] 1, secondo [comma], del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 2 TUE, possa essere interpretato nel senso che esso riguarda anche i procedimenti relativi alla promozione dei giudici in funzione.

Se tale principio sia pregiudicato attraverso l’istituzione di un sistema di promozione all’organo giurisdizionale superiore basato esclusivamente su una valutazione sommaria dell’attività e della condotta realizzata da una commissione composta dal presidente dell’organo giurisdizionale di controllo giudiziario e da giudici di quest’ultimo, che effettua, separatamente, oltre alla valutazione periodica dei giudici, tanto la valutazione dei giudici per la promozione, quanto il controllo giurisdizionale delle sentenze da essi pronunciate.

Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, [paragrafo] 1, secondo [comma], del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’articolo 2 TUE, sia pregiudicato qualora lo Stato rumeno non rispetti la prevedibilità e la certezza giuridica del diritto dell’Unione europea, accettando l’MCV e le sue relazioni e conformandosi ad esse per più di 10 anni, e poi modificando senza preavviso la procedura di promozione dei giudici con funzioni non direttive, in contrasto con le raccomandazioni dell’MCV.

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1 Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).