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Ricorso presentato il 17 novembre 2008 - Power-One Italy/Commissione

(Causa T-489/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (Terranova Bracciolini, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida, avvocato, A. Giussani, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Condannare la Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 288 del Trattato istitutivo della Comunità europea a risarcire Power One Italy spa tutti i danni subiti e quantificati in misura pari ad Euro 2.876.188,99 ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, ovvero in quella, diversa maggiore o minore, cha sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la decisione di chiusura del progetto denominato "Pneuma", e di ricupero della somma concessa quale anticipo per il suo finanziamento. Questo progetto aveva ad oggetto la creazione di un innovativo sistema UPS per la fornitura, attraverso lo sfruttamento di un'opportuna riserva di aria compressa, di energia alle apparecchiature delle stazioni radio base di telefonia mobile. Per la sua realizzazione, la ricorrente stipulò une convenzione con i partner strategici ed in particolare con l'Università di Firenze, che si sarebbe occupata della progettazione e del perfezionamento della parte dinamica e dei test dei prototipi del nuovo sistema, ENEA e FEBE ECOLOGIC, per l'analisi ambientale del nuovo UPS, e con TELEFONICA MOVILES, che ha messo a disposizione alcune stazioni radio base sul territorio spagnolo per permettere di testare i prototipi in condizioni di reale operatività).

In seguito alla predetta decisione della Commissione, la ricorrente ha dovuto restituire l'intera somma percepita a titolo di anticipo di finanziamento, trovandosi oltretutto costretta a dover rispondere ai propri partners strategici che avanzavano richieste risarcitorie. In ogni caso, Power One ha completato e consegnato il progetto a proprie spese, anche in considerazione del ragionevole affidamento riposto delle proroghe sempre concesse dalla Commissione, sostenendo un costo di Euro 2.876.188,99 e rendendo pienamente operativo e funzionante in Spagna l'apparato predisposto come da accordi con la Convenuta ed i partners.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).1

L'inapplicabilità dell'articolo 14 delle Norme amministrative standard dei progetti LIFE, nella misura in cui la ricorrente ha sempre mantenuto un rigoroso e coerente comportamento di collaborazione e ha sempre risposto puntualmente ad ogni richiesta della Commissione. Per di più, il progetto "Pneuma" sarebbe stato realizzato completamente, reso funzionante e collaudato.

La discriminatorietà della decisione in questione e la violazione del principio comune del ragionevole affidamento.

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1 - GU L 192, del 28.7.2000, pag. 1