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Impugnazione proposta il 17 novembre 2008 da Philippe Bui Van avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-51/07, Bui Van/Commissione

(causa T-491/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francia) (rappresentante: avv. P. Nelissen Grade)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 11 settembre 2008, nella causa F-51/07;

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 5 marzo 2007, che respinge il reclamo del ricorrente;

annullare la decisione del direttore generale del CCR (Centro comune di ricerca) 4 ottobre 2006, in quanto essa reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto;

confermare la decisione 28 giugno 2006 che nomina il ricorrente nel grado AST 4, secondo scatto;

indicare all'APN gli effetti dell'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, l'inquadramento nel grado AST 4, secondo scatto, nonché la retroattività della nomina al grado AST 4, secondo scatto, alla data di assunzione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 settembre 2008, emessa nella causa F-51/07, Bui Van/Commissione, con la quale il TFP ha condannato la convenuta a versare al ricorrente la somma di EUR 1 500 a titolo di risarcimento danni e ha respinto, per la restante parte, il ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione che reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui considera, pur riconoscendo che la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente, che il fatto che il ricorrente non sia stato sentito non influisce sulla regolarità della decisione impugnata della Commissione.

In secondo luogo, in relazione al motivo del ricorrente attinente in primo grado ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il TFP avrebbe a torto confermato la decisione amministrativa 4 ottobre 2006, che ha retrocesso il ricorrente dal grado AST 4 al grado AST 3, ritenendo erroneamente che il legittimo affidamento, che il ricorrente fa valere, sull'atto che lo nomina nel grado AST 4 fosse ingiustificato, per il fatto che il ricorrente avrebbe dovuto sapere, a causa di una nota a fondo pagina contenuta nel bando di concorso, che la sua nomina nel grado AST 4 era irregolare e che poteva essergli opposto il nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee applicabile dopo la pubblicazione del bando di concorso. Il ricorrente fa valere che la suddetta nota a fondo pagina non potrebbe modificare le disposizioni dello statuto in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso.

In terzo luogo, il TFP avrebbe erroneamente escluso la violazione del principio della parità di trattamento, mentre l'APN, pur retrocedendo il ricorrente al grado AST 3, avrebbe accolto i reclami presentati da altri tre funzionari che si trovano essenzialmente nella stessa situazione del ricorrente.

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