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Ordinanza del Tribunale 24 giugno 2014 – PPG e SNF / ECHA

(Causa T-1/10 RENV)1

(«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante – Mancanza di pregiudizio diretto – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio); e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente K. Van Maldegem e R. Cana, poi R. Cana, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi) (rappresentante: B. Koopman, agente); e Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), a norma dell’articolo 59 di detto regolamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannate alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

La SNF sosterrà le spese afferenti al procedimento sommario.

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sosterranno le proprie spese.

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1 GU C 63 del 13.3.2010.