Language of document : ECLI:EU:T:2014:616





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 24 giugno 2014 – PPG e SNF / ECHA

(Causa T‑1/10 RENV)

«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante – Mancanza di pregiudizio diretto – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑30)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilamide come sostanza estremamente preoccupante – Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico rappresentante società produttrici e importatrici di detta sostanza – Difetto di incidenza diretta – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 3, 7, 33, 34, a), 57, a) e b), e 59, e allegato II, sezione 15] (v. punti 32, 35, 37‑39, 50‑53, 56‑60)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201‑173‑7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), a norma dell’articolo 59 di detto regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannate alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)

La SNF sosterrà le spese afferenti al procedimento sommario.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sosterranno le proprie spese.