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Ricorso proposto il 6 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique / Commissione

(Causa T-449/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

condannare la Commissione alla restituzione dell'asserito credito di importo pari a EUR 97 399,55, fatto valere dalla Commissione in forza del contratto nella sua nota di addebito del 6 luglio 2009, n. 3230906573, e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 28 agosto 2009 (rif. BUDG/C3 D2009 10.5 - 1232), maggiorato degli interessi moratori al tasso legale in base al diritto belga applicabile al contratto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) chiede al Tribunale di condannare la Commissione alla restituzione del credito di importo pari a EUR 97 399,55, come indicato nella nota di addebito del 6 luglio 2009, n. 3230906573, asseritamente dovuto dal ricorrente in base al contratto NEMAGENETAG, relativo ad un progetto del Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo, e che ha dato luogo ad un atto di compensazione del 28 agosto 2009, nonché degli interessi di mora.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi relativi:

al mancato rispetto dei criteri di definizione e di giustificazione dei costi ammissibili previsti dal contratto NEMAGENETAG e del principio di buona fede nell'esecuzione delle convenzioni, il che avrebbe limitato, se non, in alcuni casi, addirittura privato il CNRS della possibilità di dimostrare un corretto adempimento del contratto;

all'errata valutazione dell'accantonamento per la perdita del posto di lavoro (APP) riguardo ai criteri previsti dagli artt. II.19.1, II.19.2.c e II.20 delle condizioni generali del contratto NEMAGENETAG, poiché, contrariamente alla sua denominazione ingannevole, l'APP costituirebbe un onere del personale connesso all'assicurazione contro la disoccupazione, indissociabile dai costi ammissibili del personale. La Commissione, escludendo dai costi ammissibili gli importi corrispondenti all'APP prelevato sulle retribuzioni del personale temporaneo del CNRS coinvolto nel progetto NEMAGENETAG, avrebbe violato le summenzionate disposizioni.

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