Language of document : ECLI:EU:T:2018:786

Causa T207/10

Deutsche Telekom AG

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Regime fiscale che consente alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese con domicilio fiscale all’estero – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero parziale – Disposizione che consente al regime di continuare ad applicarsi in parte – Domanda di non luogo a statuire – Persistenza dell’interesse ad agire – Legittimo affidamento – Assicurazioni precise fornite dalla Commissione – Legittimità dell’affidamento – Ambito di applicazione temporale del legittimo affidamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno, ne ordina il recupero parziale e consente al regime fiscale in parola di continuare ad applicarsi in parte – Persistenza dell’interesse ad agire della parte ricorrente denunciante contro una disposizione che autorizza la prosecuzione dell’applicazione del regime di aiuti controverso, malgrado la circostanza, insorta successivamente alla proposizione del ricorso, riguardante il mancato sfruttamento di tale autorizzazione da parte del concorrente

[Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h)]

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Insussistenza salvo circostanze eccezionali – Legittimo affidamento sorto da garanzie specifiche, incondizionate e concordanti prestate dalla Commissione – Pubblicazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale che fa cessare detto legittimo affidamento

(Artt. 107, § 1, e 108, § 3, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Insussistenza salvo circostanze eccezionali – Legittimo affidamento sorto da garanzie specifiche, incondizionate e concordanti prestate dalla Commissione – Ambito di applicazione temporale del legittimo affidamento riconosciuto – Operazioni anteriori all’atto generatore dell’affidamento – Inclusione

(Artt. 107, § 1, e 108, § 3, TFUE)

1.      La persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.

Un simile interesse risulta, anzitutto, dalla qualità della ricorrente di parte interessata denunciante nonché dal rigetto parziale e nel merito di tale denuncia da parte della disposizione impugnata.

Infatti, la ricorrente è un «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato, «i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti», che ha quindi per definizione un «interesse» al procedimento di indagine formale che porti all’adozione di una decisione da parte della Commissione e, in maniera corrispondente, tenuto conto del rigetto della sua denuncia da parte della decisione in questione, un interesse a impugnare la medesima decisione che non gli è favorevole. Essa è inoltre la parte interessata che ha presentato la denuncia all’origine dell’avvio del procedimento di indagine formale e che, nell’ambito della medesima denuncia, ha esposto le ragioni della sua presentazione.

Sebbene la decisione impugnata, e quindi la disposizione impugnata, non costituisca una risposta esplicita alla denuncia della ricorrente, resta nondimeno il fatto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella sua denuncia, la Commissione ha ritenuto che il regime contestato potesse continuare ad applicarsi in determinate ipotesi ivi indicate. Orbene, un simile rigetto è sufficiente a caratterizzare l’interesse ad agire della ricorrente nel caso di specie, nel senso che l’annullamento di tale rigetto sulla base del motivo unico da essa dedotto è idoneo a procurarle un beneficio, ossia che il regime contestato sia dichiarato illegale e vietato, anche nelle ipotesi previste dalla disposizione impugnata.

Ne consegue che la circostanza dedotta dalla Commissione e asseritamente emersa dopo la proposizione del presente ricorso, secondo la quale la concorrente non avrebbe potuto beneficiare del regime contestato dichiarato illegale dalla decisione impugnata, non può mettere in discussione l’interesse della ricorrente ad agire contro la disposizione impugnata. Se così non fosse e, in particolare, se fosse richiesto che gli interessati, segnatamente quelli all’origine dell’avvio del procedimento di indagine formale, dimostrino in aggiunta la loro qualità di concorrenti di un beneficiario effettivo del regime contestato esaminato dalla decisione impugnata, ciò equivarrebbe a confondere la condizione di ricevibilità essenziale e preliminare di qualsiasi ricorso che è l’interesse ad agire, il quale deve perdurare fino alla conclusione del ricorso, e quella della legittimazione ad agire, che pure costituiscono condizioni distinte che una persona fisica o giuridica deve soddisfare cumulativamente.

Occorre inoltre ritenere che la ricorrente conservi parimenti un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata per consentire di evitare che l’illegittimità di cui essa è asseritamente viziata si ripresenti in futuro. È opportuno sottolineare a tale proposito che l’asserita illegittimità può ripresentarsi in futuro a prescindere dalle circostanze che sono state all’origine del presente procedimento, in quanto essa mette in discussione, indipendentemente da tali circostanze, l’interpretazione delle condizioni generali per l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento e l’estensione temporale della tutela che può essere concessa in forza di tale principio.

(v. punti 22‑32)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33‑46, 108, 110)

3.      Riguardo all’ambito di applicazione temporale del legittimo affidamento riconosciuto ai beneficiari di un aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE e sorto in base a garanzie specifiche, incondizionate e concordanti prestate dalla Commissione, occorre distinguere la data di formazione del legittimo affidamento, che corrisponde alla data in cui si è avuta conoscenza di assicurazioni precise, e l’oggetto sul quale verte il legittimo affidamento acquisito, che può estendersi a operazioni effettuate prima della data in questione, a seconda dei termini delle assicurazioni precise fornite.

Orbene, il legittimo affidamento verte perlopiù, e in particolare nella fattispecie, sul mantenimento di una situazione esistente, la quale è per definizione nata prima dell’atto generatore di un affidamento nel suo mantenimento. In tal caso, l’atto generatore di legittimo affidamento non produce un effetto retroattivo, nel senso che creerebbe un legittimo affidamento sin dagli eventi anteriori in questione, ma si limita a coprire, dalla data della sua formazione, eventi anteriori a tale data e i loro effetti futuri.

Infatti, se così non fosse, il principio della tutela del legittimo affidamento non potrebbe essere validamente invocato per opporsi al recupero di aiuti illegali che, per natura, sono concessi prima che la Commissione, la quale è il soggetto più adatto a fornire assicurazioni precise, incondizionate, concordanti e attendibili, abbia potuto pronunciarsi, in qualsiasi modo, sulla loro qualificazione come aiuto di Stato e sulla loro compatibilità con il mercato interno. L’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 sarebbe in tal modo privato di effetto utile.

La valutazione suesposta non è messa in discussione dalla circostanza che il regime contestato non è stato nella fattispecie notificato alla Commissione e che i beneficiari del medesimo possono fare legittimo affidamento sulla regolarità della sua concessione unicamente in circostanze eccezionali. Se è vero che dall’assenza di circostanze eccezionali emerge, infatti, che il beneficiario di un aiuto non notificato non può fare legittimo affidamento sulla sua legalità e sul suo mantenimento, dall’esistenza delle medesime circostanze emerge che, dal momento in cui vengono fornite assicurazioni precise tali da far sorgere nel beneficiario dell’aiuto fondate speranze nella legalità del medesimo, che caratterizzano le circostanze eccezionali in parola, e a condizione che le assicurazioni fornite non prevedano limiti temporali, non si può più ritenere che tale beneficiario abbia potuto ragionevolmente avere conoscenza per un determinato periodo dell’illegalità dell’aiuto in questione. In caso contrario, ciò equivarrebbe a ignorare la precisione e l’affidabilità delle assicurazioni fornite, in riferimento in particolare all’estensione temporale delle medesime, e quindi a eliminare una delle condizioni per il riconoscimento del legittimo affidamento, che pure contribuisce nel caso degli aiuti non notificati a che il legittimo affidamento sulla legalità degli stessi sia riconosciuto solo in circostanze eccezionali. Se dovessero essere coperte dal legittimo affidamento soltanto le operazioni successive all’atto generatore di affidamento, infatti, anche laddove quest’ultimo avesse precisato di coprire operazioni precedenti, ne conseguirebbe una limitazione della portata di tali assicurazioni in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 97‑106)