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Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 – Front Polisario/Consiglio

(Causa T-512/12) 1

(«Relazioni esterne – Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco – Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca – Applicazione dell’accordo al Sahara occidentale – Front Polisario – Ricorso di annullamento – Capacità di agire – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Conformità al diritto internazionale – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: inizialmente C.-E. Hafiz e G. Devers, poi G. Devers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová e N. Rouam, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e D. Stefanov, poi F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2).

Dispositivo

La decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata nella parte in cui approva l’applicazione di detto accordo al Sahara occidentale.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno ognuno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).

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1 GU C 55 del 23.2.2013.