Language of document : ECLI:EU:T:2015:231

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

28 aprile 2015 (*)

«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario, in particolare, della Russia – Riesame intermedio parziale – Calcolo del margine di dumping – Mutamento di circostanze – Carattere permanente»

Nella causa T‑169/12,

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), con sede in Chelyabinsk (Russia),

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), con sede in Novokuznetsk (Russia),

rappresentate da B. Evtimov, avvocato,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, avvocati, successivamente da G. Berrisch e N. Chesaites, barrister, e infine da D. Gerardin, avvocato,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da H. van Vliet, M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França, A. Stobiecka-Kuik e J.-F. Brakeland, in qualità di agenti,

e da

Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (GU L 22, pag. 1), nella parte riguardante le ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La normativa antidumping di base dell’Unione europea è costituita dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato.

2        L’articolo 2 del regolamento di base enuncia le norme che disciplinano la determinazione del dumping. I suoi paragrafi 11 e 12 riguardano la determinazione del margine di dumping nel corso dell’inchiesta. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, «[p]er margine di dumping si intende l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione».

3        L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base disciplina il procedimento di riesame intermedio. Ai sensi di tale disposizione:

«Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati».

4        Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base:

«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

 Fatti

5        La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), ricorrenti, sono società stabilite in Russia e attive nella produzione di ferrosilicio, una lega utilizzata nella fabbricazione dell’acciaio e del ferro. La RFA International, LP (RFAI) è un operatore commerciale legato alle ricorrenti. La RFAI, che è stabilita in Canada e possiede una filiale in Svizzera, è incaricata delle vendite delle ricorrenti nell’Unione.

6        Il 25 febbraio 2008, in seguito a una denuncia depositata dal comitato di coordinamento dell’industria delle ferroleghe (Euroalliages), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 172/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento iniziale»). In applicazione dell’articolo 1 del regolamento iniziale, le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle ricorrenti erano del 22,7%.

7        Il 30 novembre 2009 le ricorrenti hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nella quale hanno fatto valere che le circostanze alla base dell’adozione del regolamento iniziale erano mutate e che i mutamenti di cui trattasi avevano carattere permanente.

8        Il 27 ottobre 2010 la Commissione europea ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l’altro, della Russia (GU C 290, pag. 15), limitato al dumping. Il periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra il 1º ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di riesame»).

9        Con lettere del 12 gennaio e del 24 marzo 2011, le ricorrenti hanno fornito alla Commissione alcuni chiarimenti riguardanti, rispettivamente, la struttura del gruppo cui esse e la RFAI appartenevano e la questione relativa al carattere permanente del mutamento di circostanze addotto nella domanda di riesame intermedio.

10      Il 28 ottobre 2011 la Commissione ha inviato alle ricorrenti un documento contenente i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva raccomandare la chiusura del riesame intermedio senza modificare le misure antidumping imposte dal regolamento iniziale (in prosieguo: il «documento generale di informazione»). In questo documento la Commissione ha indicato, da un lato, il calcolo e l’importo del margine di dumping per il periodo dell’inchiesta di riesame e, dall’altro, ha stabilito che il mutamento di circostanze fatto valere dalle ricorrenti nella loro domanda di riesame intermedio non poteva essere considerato permanente.

11      Il 14 novembre 2011 le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sul documento generale di informazione.

12      A seguito del riesame intermedio parziale, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (GU L 22, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). In questo regolamento il Consiglio ha esaminato, sotto il titolo «2. Carattere permanente del mutamento di circostanze», se il mutamento di circostanze addotto dalle ricorrenti nella domanda di riesame intermedio, limitatamente al dumping, fosse permanente e, pertanto, tale da giustificare una riduzione, o addirittura un’abolizione, delle misure in vigore.

13      In primo luogo, esso ha ricordato che, nel riesame della necessità di lasciare in vigore le misure esistenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione avevano un ampio potere discrezionale, che comprendeva la facoltà di ricorrere a una valutazione in prospettiva della politica dei prezzi degli esportatori interessati. Pertanto, secondo il Consiglio, era in tale contesto che gli argomenti delle ricorrenti sul carattere permanente dei mutamenti di circostanze di cui esse si avvalevano dovevano essere valutati nel caso di specie.

14      In secondo luogo, nell’esame del carattere permanente del mutamento di circostanze fatto valere dalle ricorrenti, il Consiglio, in un primo tempo, ha, da un lato, ritenuto opportuno esporre dettagliatamente le considerazioni delle istituzioni dell’Unione sulla questione se le ricorrenti avessero continuato ad effettuare dumping sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, dall’altro, su tale base, ha valutato approssimativamente il margine di dumping nell’ambito del procedimento di riesame a «circa il 13%». In un secondo tempo, il Consiglio ha esaminato i vari argomenti delle ricorrenti riguardanti il carattere asseritamente permanente dei mutamenti di circostanze che esse facevano valere. Al termine di detto esame, esso ha concluso, al considerando 54 del regolamento impugnato, che figura sotto il titolo «2.5. Conclusione: le prove della natura permanente del mutamento delle circostanze sono insufficienti», che non vi erano quindi prove sufficienti che l’eventuale mutamento di circostanze di cui trattasi fosse di natura durevole e che, di conseguenza, sarebbe stato prematuro e dunque ingiustificato ridurre in quel momento l’aliquota del dazio in vigore. Oltre a tale conclusione, come risulta dai considerando 38 e 40 del regolamento impugnato, il Consiglio ha affermato espressamente che, qualunque sia stato, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’importo del margine di dumping, non esistevano «comunque» elementi di prova sufficienti che l’importo corrispondente a tale margine nel corso di detto periodo avesse natura permanente. Di conseguenza, il Consiglio, all’articolo 1 del regolamento impugnato, ha dichiarato che non occorreva modificare il livello del dazio antidumping che era stato fissato nel regolamento iniziale.

15      Contemporaneamente alla domanda di riesame intermedio, la RFAI ha presentato domande di rimborso dei dazi antidumping versati, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base. Le domande di rimborso coprivano il periodo compreso tra il 1º ottobre 2008 e il 30 settembre 2010. La Commissione ha diviso il periodo dell’inchiesta per il quale era richiesto il rimborso in due sottoperiodi: dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009 (in prosieguo: il «PI1») e dal 1º ottobre 2009 al 30 settembre 2010 (in prosieguo: il «PI2»); il PI2 era identico al periodo dell’inchiesta di riesame.

16      Il 9 novembre 2011 la Commissione ha informato le ricorrenti delle sue conclusioni sulle domande di rimborso relative al PI1. Riguardo al PI2, la Commissione ha invitato le ricorrenti a fare riferimento al documento generale di informazione, che era stato redatto nell’ambito del riesame intermedio.

17      Con un messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2012, le ricorrenti hanno chiesto di essere informate sul calcolo del margine di dumping come menzionato nel regolamento impugnato. Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la Commissione ha risposto che avrebbe inviato loro i dettagli di detto calcolo nell’ambito delle domande di rimborso relative al PI2.

18      Il 6 giugno 2012 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti il documento finale di informazione nell’ambito dell’inchiesta di rimborso, comprendente, in particolare, un calcolo del margine di dumping per il PI2.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2012, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

20      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 1º giugno e il 18 luglio 2012, la Commissione e la Euroalliages hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

21      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto e il 21 settembre 2012 nonché il 1º marzo 2014, le ricorrenti hanno chiesto che, in applicazione dell’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alcuni elementi riservati del ricorso, del controricorso, della replica e delle osservazioni della Commissione non venissero comunicati alla Euroalliages. Ai fini di tale comunicazione, le ricorrenti, il Consiglio e la Commissione hanno prodotto una versione non riservata delle memorie di cui trattasi.

22      Con ordinanze del 5 settembre 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso le domande di intervento presentate dalla Commissione e dalla Euroalliages.

23      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

24      Con una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione è stata invitata a produrre un documento. Quest’ultima ha ottemperato a tale domanda nel termine impartito.

25      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 28 marzo 2014.

26      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte ad esse relativa;

–        condannare il Consiglio alle spese.

27      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

29      La Euroalliages chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i motivi dedotti dalle ricorrenti;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

30      A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti deducono tre motivi.

31      Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione e il Consiglio (in prosieguo: le «istituzioni») hanno, in primo luogo, violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, prima frase, del medesimo regolamento, in secondo luogo, hanno commesso un errore di diritto ed ecceduto il proprio potere discrezionale nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, in terzo luogo, hanno violato i loro diritti della difesa. Esse censurano sostanzialmente il Consiglio per essersi astenuto dal calcolare con precisione il margine di dumping nel regolamento impugnato.

32      Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere un errore manifesto di valutazione commesso dalle istituzioni nel calcolo del prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping nel corso dell’inchiesta di riesame.

33      Con il terzo motivo le ricorrenti adducono una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e un errore manifesto di valutazione. Esse contestano sostanzialmente la conclusione delle istituzioni secondo cui il mutamento di circostanze dedotto a sostegno della loro domanda di riesame intermedio non aveva carattere permanente.

34      In via preliminare, il Tribunale ritiene necessario determinare le condizioni secondo cui occorre procedere all’esame dei tre motivi sollevati dalle ricorrenti a sostegno del presente ricorso. Al riguardo, si deve rilevare che il regolamento impugnato è stato adottato a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le cui disposizioni hanno lo scopo di definire le condizioni per l’avvio e gli obiettivi del procedimento nell’ambito di un simile riesame (sentenza del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio, T‑143/06, Racc., EU:T:2009:441, punto 40).

35      A tal proposito, anzitutto, si deve ricordare che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, la necessità di lasciare in vigore le misure può essere esaminata, in particolare, in seguito a una domanda di un esportatore, di un importatore o dei produttori della Comunità, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di un riesame intermedio. Nel caso di specie la domanda è stata presentata dalle ricorrenti in qualità di esportatori. Inoltre, è pacifico tra le parti che detta domanda riguardava unicamente il dumping.

36      Poi, dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base risulta essenzialmente che, quando la domanda è presentata da un esportatore o da un importatore e riguarda unicamente il dumping, la necessità del riesame intermedio presuppone che detta domanda contenga sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping.

37      Infine, dalla giurisprudenza risulta che, per quanto concerne il trattamento di una domanda di riesame limitato al dumping, il Consiglio può, in forza di dette disposizioni, accertare la presenza di significativi mutamenti delle circostanze relative al dumping e che, una volta riscontrato il carattere duraturo di tali mutamenti, può legittimamente concludere che sia necessario modificare il dazio antidumping di cui trattasi (sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra, EU:T:2009:441, punto 41).

38      Alla luce dei richiami di cui ai punti da 34 a 37 supra, occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo, laddove censurano il Consiglio, in sostanza, per aver violato, in primo luogo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; in secondo luogo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo, e, in terzo luogo, i diritti della difesa delle ricorrenti. Successivamente, il secondo motivo, vertente sul calcolo del prezzo all’esportazione nell’ambito della determinazione del margine di dumping, sarà esaminato alla luce delle conclusioni relative al primo e al terzo motivo.

 Sul primo e il terzo motivo, congiuntamente considerati, riguardanti una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e dell’articolo 11, paragrafo 9, dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, di quest’ultimo, nonché una violazione dei diritti della difesa

39      Con il primo e il terzo motivo, congiuntamente considerati, le ricorrenti fanno valere una violazione, in primo luogo, dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, in secondo luogo, dell’articolo 11, paragrafo 9, dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, di quest’ultimo, e, in terzo luogo, dei loro diritti della difesa.

 Sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

40      A sostegno del primo e del terzo motivo, le ricorrenti adducono una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Esse sollevano essenzialmente due addebiti, riguardanti, in primo luogo, il fatto che le istituzioni avrebbero commesso un errore di diritto sulla portata del loro potere discrezionale in base a detto articolo e, in secondo luogo, il fatto che le istituzioni avrebbero commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere, riguardo al margine di dumping, che non ci fosse alcun mutamento di circostanze permanente.

–       Sul primo addebito, formulato nell’ambito del primo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dalle istituzioni sulla portata del loro potere discrezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

41      Le ricorrenti fanno valere sostanzialmente che le istituzioni, astenendosi dal calcolare con precisione il margine di dumping, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per il motivo che il mutamento di circostanze di cui esse si avvalevano non aveva carattere permanente, hanno commesso un errore di diritto ed ecceduto i limiti del loro potere discrezionale nell’ambito delle valutazioni prospettiche ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

42      Il Consiglio e la Commissione contestano l’argomentazione delle ricorrenti.

43      In primo luogo, come ricordato ai punti da 34 a 37 supra, dai termini dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento di base si evince che l’obiettivo del riesame intermedio consiste nel verificare la necessità di lasciare in vigore misure antidumping e che, a questo proposito, quando la domanda di riesame di un esportatore è limitata al dumping, le istituzioni devono valutare in un primo tempo la necessità di lasciare in vigore la misura esistente e, su tale base, accertare l’esistenza di un mutamento di circostanze relative al dumping che non sia solo significativo, ma anche duraturo (v., in tal senso, sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra, EU:T:2009:441, punto 41). È solo in un secondo tempo, una volta che le istituzioni hanno valutato la necessità di lasciare in vigore le misure esistenti e deciso di modificare queste ultime, che esse sono vincolate, nella determinazione delle nuove misure, dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che attribuisce loro espressamente il potere e l’obbligo di applicare, in linea di principio, lo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale che ha portato all’imposizione del dazio antidumping (sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra, EU:T:2009:441, punto 49).

44      In secondo luogo, per giurisprudenza costante, come ricordato al considerando 11 del regolamento impugnato, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63; v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Racc., EU:C:2007:547, punti 40 e 41).

45      Tali considerazioni si applicano in particolare alle valutazioni effettuate dalle istituzioni nell’ambito dei procedimenti di riesame. Per quanto concerne un riesame intermedio, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, quando la domanda di riesame è limitata al dumping, la Commissione, al fine di proporre di abrogare, modificare o mantenere il dazio antidumping istituito all’esito dell’inchiesta originaria, può, segnatamente, esaminare se le circostanze relative al dumping siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano prodotto gli effetti previsti.

46      In terzo luogo, si deve osservare che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non prescrive metodi o modalità specifiche che le istituzioni devono applicare per realizzare le verifiche previste da tale disposizione. In base al testo dell’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, si deve tener conto solamente, nel determinare se le circostanze relative al dumping e al pregiudizio siano mutate in misura significativa, «di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati».

47      In quarto luogo, va rilevato che il controllo che la Commissione deve svolgere al riguardo la induce a effettuare non solo un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, a decorrere dall’istituzione della misura definitiva iniziale, per valutare la necessità del mantenimento di tale misura o della sua modifica al fine di eliminare il dumping arrecante il pregiudizio, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, allo scopo di valutare l’eventuale incidenza di un’eliminazione o di una modifica di detta misura.

48      Riguardo al dumping, dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, e in particolare dall’uso del termine «mantenimento» emerge che, nel quadro dell’esame prospettico, l’istituzione interessata deve controllare, alla luce degli elementi di prova forniti dall’autore della domanda di riesame, se il dumping non si ripeterà o non riprenderà ad aumentare nel futuro, con la conseguenza che le misure non sono più necessarie per eliminarlo. In altri termini, come rilevato al punto 36 supra, nell’ambito di un riesame intermedio relativo al dumping, il richiedente è tenuto a dimostrare che il mutamento delle circostanze all’origine del dumping ha natura permanente.

49      Di conseguenza, il riesame intermedio di una domanda concernente il dumping richiede sia un esame retrospettivo sia un esame prospettico, i quali devono entrambi dimostrare che non è più necessario mantenere la misura in vigore. Come risulta dalle considerazioni enunciate nel punto 43 supra, la necessità di procedere al riesame di una misura in vigore presuppone la constatazione, da un lato, che le circostanze riguardanti il dumping siano mutate in maniera significativa e, dall’altro, che tali mutamenti siano permanenti. Pertanto, qualora una di queste condizioni cumulative non sia soddisfatta, le istituzioni possono giungere alla conclusione che occorre mantenere detta misura in vigore.

50      In proposito va rilevato che il paragrafo 3, secondo e terzo comma, dell’articolo 11 non contiene alcuna indicazione riguardo all’ordine in cui i due esami devono essere effettuati. Dalla giurisprudenza risulta che, in sostanza, l’effetto utile dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è in larga misura garantito dal fatto che, nell’esaminare la necessità di lasciare in vigore le misure esistenti, le istituzioni hanno un ampio potere discrezionale, che include la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica (sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra, EU:T:2009:441, punto 48). Ne consegue che, se la valutazione prospettica non dimostra la necessità di lasciare in vigore le misure, è inutile per le istituzioni procedere a una valutazione retrospettiva dettagliata e, pertanto, riguardo al dumping, effettuare un calcolo dettagliato del margine di dumping.

51      Dalle considerazioni enunciate nei punti da 43 a 50 supra discende che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni, riguardo a un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato al dumping, esse possono, se lo ritengono opportuno, cominciare dall’esame prospettico e, quindi, nell’ipotesi in cui constatino che il mutamento di circostanze di cui si avvale l’autore della domanda di riesame e che ha comportato una riduzione o un’eliminazione del dumping accertato al termine del procedimento dell’inchiesta iniziale non è permanente, possono astenersi, nel contesto del procedimento di riesame, dal calcolare con precisione il margine di dumping.

52      Nel caso di specie, come risulta dal considerando 11 del regolamento impugnato, è nel quadro di detta analisi prospettica che le istituzioni hanno esaminato gli argomenti delle ricorrenti volti a dimostrare che, alla luce del carattere permanente del mutamento di circostanze di cui esse si avvalevano e che riguardava unicamente il dumping, una riduzione o un’eliminazione della misura in vigore era giustificata.

53      Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui le istituzioni disponevano per valutare la domanda di riesame intermedio della misura di cui trattasi nel caso di specie, è giocoforza constatare che esse erano legittimate a procedere, anzitutto, a un esame prospettico di detta domanda e, pertanto, poiché quest’ultima riguardava unicamente il dumping, a valutare se l’asserito mutamento di circostanze relative al dumping fosse permanente. Dal momento che, come risulta dal considerando 54 del regolamento impugnato, le istituzioni avevano concluso che l’asserito mutamento di circostanze, limitato al dumping, non era permanente, esse non hanno commesso alcun errore di diritto né ecceduto i limiti del loro potere discrezionale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nel considerare, senza aver prima effettuato un calcolo preciso del margine di dumping, che le misure di cui trattasi dovevano essere mantenute.

54      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti.

55      In primo luogo, riguardo agli argomenti delle ricorrenti relativi alle fasi successive di cui è composto un riesame intermedio, esse sostengono che esistono due fasi principali, le quali devono essere svolte in un ordine particolare, vale a dire, in un primo tempo, in considerazione della constatazione di un mutamento di circostanze, la determinazione del nuovo margine di dumping, che richiede un calcolo preciso di detto margine, poi, in un secondo tempo, la valutazione del carattere permanente di tale mutamento. In proposito, è giocoforza rilevare che detti argomenti sono contraddetti direttamente dalle considerazioni esposte ai punti da 43 a 50 supra nonché dalla conclusione di cui al punto 51 supra, cosicché essi vanno respinti in quanto infondati.

56      In secondo luogo, quanto all’argomento secondo cui le istituzioni non avrebbero ottemperato al loro obbligo di esaminare la necessità di modificare il livello della misura in vigore, sottintendendo che, se esisteva dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, era comunque ad un livello inferiore, è giocoforza rilevare che esso è smentito direttamente dalle considerazioni esposte nei punti 35 e 43 supra. Infatti, da un lato, l’obiettivo del riesame intermedio consiste nel verificare la necessità di lasciare in vigore le misure antidumping e, dall’altro, per sfociare eventualmente in una decisione di modificare il dazio antidumping inizialmente imposto, detto esame non richiede soltanto la constatazione, sulla base delle prove fornite dall’autore della domanda di riesame, di un mutamento significativo di circostanze relative al dumping, ma anche che questo mutamento sia permanente. Orbene, nel caso di specie, dato che le istituzioni avevano concluso che siffatto carattere permanente non esisteva, il fatto che il livello del dumping, durante il periodo di riesame, come affermano le ricorrenti, potesse essere stato inferiore a quello accertato al termine del procedimento dell’inchiesta iniziale non può giustificare una modifica della misura in vigore.

57      In terzo luogo, non possono essere accolti gli argomenti delle ricorrenti relativi alla sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra (EU:T:2009:441), in base ai quali, in particolare, da un lato, il punto 49 di tale sentenza non può, alla luce delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, e dell’articolo 2 del regolamento di base, essere interpretato nel senso che esso autorizza le istituzioni a non determinare con precisione il margine di dumping, qualora esse giungano alla conclusione che il mutamento di circostanze non è permanente, e, dall’altro, le conclusioni formulate dalle istituzioni, basate su siffatta interpretazione, risultanti dalle inchieste di riesame, spesso non sono imparziali od obiettive.

58      Da una parte, tali argomenti sono direttamente confutati dalla conclusione formulata al punto 51 supra.

59      Dall’altra, nei loro atti scritti o in udienza, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, le ricorrenti non hanno spiegato i motivi per cui, a loro parere, l’interpretazione del punto 49 della sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra (EU:T:2009:441), esposta nel precedente punto 57, e che esse contestano, comporterebbe una mancanza di obiettività e di imparzialità nelle inchieste future di riesame. In ogni caso, è giocoforza rilevare che siffatto argomento dovrebbe essere disatteso in quanto infondato. Infatti, occorre ricordare che un procedimento di riesame è, in linea di principio, differente dal procedimento di inchiesta iniziale, disciplinato da disposizioni diverse del regolamento di base [v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, Racc., EU:C:2005:56, punto 49, e dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, Racc., EU:C:2010:68, punto 65]; la Corte ha già affermato che alcune di queste disposizioni non sono applicabili al procedimento di riesame, considerato l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema (v., in tal senso, citata sentenza Hoesch Metals and Alloys, EU:C:2010:68, punto 77).

60      La differenza obiettiva tra i due tipi di procedimenti risiede nel fatto che le importazioni soggette alla procedura di riesame sono quelle che sono state già assoggettate a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati raccolti, in linea di principio, elementi probatori sufficienti ad accertare che l’eliminazione di tali misure favorirebbe probabilmente la prosecuzione o la riapparizione del dumping e del danno. Per contro, qualora importazioni vengano assoggettate ad un’inchiesta iniziale, il suo oggetto consiste appunto nell’accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping [sentenza Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, punto 59 supra (EU:C:2005:56), punto 50].

61      Pertanto, alla luce delle differenze tra il procedimento iniziale e quello di riesame, non può essere imputata alle istituzioni una mancanza di obiettività e di imparzialità, qualora, nell’ambito di un’inchiesta di riesame, esse procedano al riesame intermedio iniziando dalla valutazione prospettica.

62      In quarto luogo, riguardo all’argomento secondo cui le conclusioni tratte dalle istituzioni sulla domanda di riesame delle ricorrenti comprometterebbero gli obiettivi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, si deve osservare che questi obiettivi non possono essere in alcun modo pregiudicati dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, come interpretate ai punti da 43 a 50 supra.

63      Infatti, l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base è quello di assicurare che una misura antidumping resti in vigore solo finché sia necessaria per eliminare il dumping. Quanto all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il suo obiettivo, come indicato al punto 43 supra, consiste nel verificare la necessità di lasciare in vigore le misure antidumping. Pertanto, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, dato che le istituzioni hanno considerato che il mutamento di circostanze non era duraturo, esse avevano il diritto, senza compromettere in alcun modo l’obiettivo perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, di concludere che era necessario mantenere la misura in vigore.

64      In quinto luogo, non può essere accolto l’argomento secondo cui le conclusioni sul dumping sono state formulate, nel regolamento impugnato, sotto il titolo relativo all’esame del «[c]arattere permanente del mutamento di circostanze». Infatti, tale argomento è irrilevante per provare l’errore di diritto o la circostanza che le istituzioni hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto è pacifico che il Consiglio non ha calcolato con precisione il margine di dumping, perché, come rilevato al punto 53 supra, riteneva che l’asserito mutamento di circostanze relative al dumping non fosse permanente.

65      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo addebito, formulato nell’ambito del primo motivo, va respinto in quanto infondato.

–       Sul secondo addebito, formulato nell’ambito del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto le istituzioni avrebbero concluso, riguardo al margine di dumping, che il mutamento di circostanze non era permanente

66      In primo luogo, le ricorrenti ritengono che le istituzioni avrebbero dovuto prendere in considerazione i quattro elementi di prova da esse prodotti relativi al carattere permanente del mutamento di circostanze, vale a dire, sotto un primo profilo, le conclusioni formulate in esito alla procedura di rimborso con riferimento al PI1, in base alle quali il margine di dumping delle ricorrenti era nullo, sotto un secondo profilo, il fatto che i prezzi all’esportazione medi ponderati rifletterebbero ampiamente il dazio antidumping del 22,7% istituito al termine dell’inchiesta iniziale, sotto un terzo profilo, la circostanza che i prezzi all’esportazione erano nettamente superiori durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e, sotto un quarto profilo, il fatto che il margine di dumping era sostanzialmente ridotto nel periodo dell’inchiesta di riesame, in quanto, come indicato al considerando 38 del regolamento impugnato, esso ammontava al «13% circa», o addirittura a un livello inferiore al 10%, qualora il Tribunale avesse accertato l’errore manifesto di valutazione commesso nel calcolo del prezzo all’esportazione fatto valere nell’ambito del secondo motivo.

67      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il considerando 42 del regolamento impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione. Infatti, a loro parere, in tale considerando le istituzioni hanno concluso che i prezzi all’esportazione erano estremamente variabili, e ciò impediva loro di accertare il carattere permanente del mutamento di circostanze. Tuttavia, tale variabilità non avrebbe impedito alle istituzioni di constatare, da un lato, l’assenza di dumping durante il PI1 e, dall’altro, che i prezzi all’esportazione nel corso del PI2 erano nettamente superiori a quelli rilevati nell’inchiesta iniziale.

68      Il Consiglio e la Commissione contestano l’argomentazione delle ricorrenti.

69      Per quanto concerne, in particolare, l’esame prospettico relativo al dumping, come risulta dalle constatazioni suesposte al punto 46, in assenza di metodi o di modalità specifiche che le istituzioni devono applicare per realizzare le verifiche previste dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dette istituzioni, in questa fase di valutazione della domanda di riesame intermedio, volta a determinare se occorra modificare il dazio antidumping, devono tener conto unicamente «di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati». Pertanto, le istituzioni sono tenute a pronunciarsi solo alla luce di tutti gli elementi di prova forniti dal richiedente a sostegno della domanda di riesame riguardanti il carattere permanente dei mutamenti significativi di circostanze di cui si avvale.

70      Nel caso di specie va ricordato che le ricorrenti, nella domanda di riesame intermedio, hanno fatto valere che il mutamento di circostanze che ha comportato l’asserita riduzione del margine di dumping era permanente per quattro motivi, che il Consiglio ha respinto in seguito a un’analisi contenuta nei considerando da 41 a 53 del regolamento impugnato.

71      In proposito, in primo luogo, le ricorrenti sostenevano che la struttura delle loro vendite era cambiata dopo il regolamento iniziale. Infatti, da un lato, le importazioni nell’Unione erano state affidate alla filiale svizzera della RFAI e, dall’altro, questa nuova struttura di vendita era associata alla prospezione di nuovi mercati di crescita. Le ricorrenti facevano valere che detto cambiamento strutturale aveva contribuito all’aumento dei prezzi all’esportazione del ferrosilicio su tutti i mercati di esportazione, anche su quello dell’Unione. Tuttavia, ai considerando 42 e 43 del regolamento impugnato, il Consiglio ha ritenuto che le ricorrenti non avessero fornito elementi di prova concreti che dimostrassero il legame esistente tra la nuova struttura d’impresa, la prospezione di nuovi mercati di crescita e l’aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione. Al contrario, secondo il Consiglio, l’inchiesta aveva comprovato che i prezzi all’esportazione erano stati estremamente variabili sia nel periodo dell’inchiesta di riesame sia durante il PI1 e che essi avevano seguito i prezzi del mercato mondiale. Pertanto, esso ha concluso che le ricorrenti non avevano dimostrato a sufficienza non solo che tale cambiamento strutturale fosse all’origine dell’asserito aumento dei prezzi sul mercato, ma anche che questo aumento avrebbe potuto restare a livelli simili in futuro.

72      In secondo luogo, le ricorrenti affermavano, da un lato, che i prezzi all’esportazione verso i mercati di paesi terzi erano comparabili, o addirittura superiori, ai loro prezzi di vendita nell’Unione e che erano stati realizzati notevoli investimenti per rifornire meglio tali mercati. La riduzione o l’abolizione delle misure antidumping non le avrebbe quindi indotte ad aumentare le proprie esportazioni verso l’Unione o a ridurre i loro prezzi. Dall’altro, esse facevano valere che le nuove opportunità di mercato si trovavano su mercati diversi da quello dell’Unione. Tuttavia, ai considerando 45 e 46 del regolamento impugnato, il Consiglio ha ritenuto anzitutto che, poiché il dumping era continuato nel periodo dell’inchiesta di riesame e l’Unione restava uno dei mercati tradizionali delle ricorrenti, queste ultime non avessero fornito alcuna prova sostanziale a conferma delle proprie affermazioni relative alle loro strategie di mercato dirette verso paesi terzi e, poi, ha rilevato che i prezzi di vendita all’esportazione sul mercato internazionale erano variabili, con la conseguenza che l’abolizione o la riduzione delle misure in vigore non poteva essere presa in considerazione.

73      In terzo luogo, le ricorrenti facevano valere che il mercato interno russo restava uno dei loro mercati principali e che la richiesta di prodotti simili in Russia sarebbe dovuta aumentare. Tuttavia, ai considerando 48 e 50 del regolamento impugnato, il Consiglio ha rilevato anzitutto che, da un lato, anche supponendo che dette affermazioni fossero vere, restava comunque il fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le ricorrenti stavano effettuando dumping ad un margine notevole e a prezzi variabili e che, dall’altro, i volumi venduti dalle ricorrenti nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame non consentivano di ritenere che esse avessero abbandonato tale mercato o intendessero farlo nel prossimo futuro. Il Consiglio, poi, ha fatto valere che le ricorrenti non avevano fornito dati conclusivi a sostegno dell’affermazione secondo cui, da un lato, la domanda del prodotto in esame sarebbe dovuta aumentare e, dall’altro, i prezzi all’esportazione del gruppo cui esse appartenevano sarebbero saliti molto più rapidamente del costo di produzione.

74      In quarto luogo, le ricorrenti sostenevano infine che esse avevano lavorato per vari anni al pieno delle proprie capacità, che non prevedevano di aumentare la propria capacità di produzione di ferrosilicio e che nulla lasciava intendere il contrario. Tuttavia, ai considerando 52 e 53 del regolamento impugnato, il Consiglio ha ritenuto sostanzialmente che dette affermazioni fossero contraddette da talune informazioni raccolte dalle istituzioni. Infatti, da un lato, queste ultime avrebbero constatato un notevole recupero di capacità di produzione delle ricorrenti dopo la crisi finanziaria del 2009, rispetto al 2007, e, dall’altro, le ricorrenti avrebbero esse stesse riferito in merito ad un aumento di dette capacità, in una fascia compresa tra il 10 e il 20%, rispetto al periodo precedente la crisi finanziaria del 2009. In risposta all’argomento delle ricorrenti secondo cui esse avrebbero anticipato la crisi finanziaria del 2009 e, per questo motivo, avrebbero ridotto le proprie capacità di produzione, il Consiglio ha fatto valere che la crisi finanziaria del 2009 non poteva aver influito sulla capacità di produzione delle ricorrenti dal 2007.

75      A conclusione dell’esame da parte del Consiglio dei quattro motivi addotti dalle ricorrenti per dimostrare la natura permanente del mutamento di circostanze di cui esse si avvalevano, quest’ultimo, al considerando 54 del regolamento impugnato, ha rilevato che non esistevano prove sufficienti del fatto che l’eventuale mutamento di circostanze riguardanti la strategia dei prezzi delle ricorrenti fosse permanente. Pertanto, esso ha ritenuto prematuro e dunque ingiustificato ridurre in tale fase l’aliquota del dazio in vigore.

76      Alla luce delle conclusioni tratte dal Consiglio, riportate ai punti da 71 a 75 supra, riguardo all’assenza di carattere permanente del mutamento di circostanze di cui esse si avvalevano, le ricorrenti addebitano al Consiglio, a sostegno del proprio ricorso, in primo luogo, di non aver tenuto conto, nell’esame del carattere permanente del mutamento che esse facevano valere, degli elementi di prova di cui al punto 66 supra.

77      Come risulta dalle considerazioni suesposte al punto 36, spettava alle ricorrenti fornire prove sufficienti del fatto che il mutamento di circostanze all’origine dell’asserita riduzione del dumping avesse carattere permanente. Orbene, è giocoforza rilevare che, sebbene gli elementi di prova previsti al punto 66 supra possano essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi di un mutamento di circostanze, essi non possono, in quanto tali, dimostrare il carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze. Infatti, nessuno di detti elementi – vale a dire, anzitutto, il livello del margine di dumping calcolato al termine della procedura di rimborso durante il PI1, poi, il livello dei prezzi all’esportazione rilevato tutt’al più nel corso del procedimento di riesame e, infine, la valutazione approssimativa del margine di dumping durante il procedimento di riesame – consente di valutare o, a maggior ragione, di dimostrare il carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze. Pertanto, in assenza di prove sufficienti del carattere permanente di detto mutamento, le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni avevano considerato erroneamente che l’asserito mutamento di circostanze non fosse permanente, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza, nemmeno il primo argomento enunciato a sostegno del secondo addebito, formulato nell’ambito del terzo motivo, è idoneo a dimostrare che l’analisi prospettica effettuata dal Consiglio ai considerando da 41 a 53 del regolamento impugnato, al termine della quale esso è giunto alla conclusione che le ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti del carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze, è inficiata da un errore manifesto di valutazione. Ne consegue che detto argomento va disatteso senza che occorra neppure determinare se tali elementi siano o meno stati presi in considerazione dal Consiglio.

78      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il considerando 42 del regolamento impugnato, per quanto riguarda le conseguenze che le istituzioni hanno tratto dalla variabilità dei prezzi in relazione al carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze, è inficiato da un errore manifesto di valutazione. A tal proposito, occorre rilevare che gli argomenti addotti dalle ricorrenti per giustificare l’esistenza di siffatto errore, in base ai quali detta variabilità non avrebbe impedito alle istituzioni di giungere alla conclusione, da un lato, che non esisteva dumping nel corso del PI1 e, dall’altro, che i prezzi all’esportazione durante il PI2 erano nettamente superiori a quelli rilevati nell’inchiesta iniziale, non contengono elementi che consentano di valutare o, a maggior ragione, di dimostrare, in relazione alla domanda di riesame intermedio, il carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze.

79      Infatti, da un lato, la procedura di restituzione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base consente di chiedere la restituzione di dazi già corrisposti qualora si sia dimostrato che il margine di dumping sulla cui base sono stati versati i dazi è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore. Essa è quindi esclusivamente retrospettiva, in quanto si applica specificamente alle situazioni in cui un dazio antidumping è stato pagato, mentre l’importazione di cui trattasi non era oggetto di alcun dumping o era oggetto di un dumping inferiore. Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prove supplementari presentate dalle ricorrenti, le conclusioni tratte dalle istituzioni sulle domande di rimborso riguardanti il PI1 non possono incidere sulla valutazione del carattere permanente dell’asserito mutamento di circostanze in relazione alla domanda di riesame intermedio.

80      Dall’altro lato, è giocoforza rilevare che, riguardo al PI2, che è identico al periodo dell’inchiesta di riesame, le istituzioni, ai considerando 42 e 43 del regolamento impugnato, non si sono limitate a constatare che i prezzi all’esportazione erano stati nettamente superiori, in detto periodo, ai prezzi osservati nel periodo dell’inchiesta iniziale, ma esse hanno aggiunto espressamente che, nonostante il livello più elevato di detti prezzi, questi ultimi erano stati tuttavia «estremamente variabili», cosicché non era possibile considerare che «in futuro [i] prezzi all’esportazione verso l’UE [sarebbero stati] elevati e non [avrebbero determinato] dumping». Pertanto, in assenza di prove del fatto che, nonostante il carattere estremamente variabile dei prezzi all’esportazione, l’asserito mutamento di circostanze aveva natura permanente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le ricorrenti hanno ingiustamente imputato alle istituzioni di aver dedotto che detto mutamento non era permanente. Di conseguenza, il presente argomento deve essere disatteso in quanto infondato.

81      Poiché gli argomenti esposti a sostegno del secondo addebito, formulato nell’ambito del terzo motivo, non possono essere accolti, occorre respingere interamente detto addebito.

82      Alla luce delle conclusioni formulate nei punti 65 e 81 supra, il primo e il terzo motivo vanno respinti in quanto infondati, laddove le ricorrenti fanno valere una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

 Sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento

83      Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che le istituzioni, astenendosi dal fissare un importo preciso per il margine di dumping, hanno violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, prima frase, dello stesso regolamento.

84      In proposito, esse osservano, in primo luogo, che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base rinvia all’articolo 2, paragrafo 12, di quest’ultimo, il quale, nella prima frase, contiene una regola imperativa che definisce il margine di dumping. In secondo luogo, esse sostengono che, nel regolamento impugnato, le istituzioni, invece di stabilire un margine di dumping preciso, si sono concentrate sulla questione se le ricorrenti continuassero a vendere a prezzi di dumping. In terzo luogo, le istituzioni non avrebbero cercato di dimostrare l’esistenza di un mutamento di circostanze, previsto all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che avrebbe consentito loro di beneficiare dell’eccezione, da interpretarsi restrittivamente, alla norma contenuta in detto articolo, secondo la quale le istituzioni hanno l’obbligo di determinare l’importo del margine di dumping, fermo restando che tale determinazione potrebbe essere considerata come un metodo ai sensi di detta disposizione. In quarto luogo, al considerando 38 del regolamento impugnato, le istituzioni avrebbero erroneamente affermato che esse non erano tenute ad adottare una posizione definitiva sul metodo appropriato di calcolo del margine di dumping, vale a dire, che esse non dovevano effettuare alcuna scelta tra il metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale e il nuovo metodo di calcolo utilizzato nel documento generale di informazione, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

85      Nella replica, le ricorrenti osservano che la nozione di carattere permanente non è definita nel regolamento di base e che, pertanto, questa nozione e le conclusioni fondate su di essa non possono incidere sull’applicabilità di requisiti espressi e imperativi, come quelli contenuti nell’articolo 11, paragrafo 9, e nell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, vale a dire l’obbligo per le istituzioni di fissare un margine di dumping al termine del riesame intermedio.

86      Il Consiglio e la Commissione contestano l’argomentazione delle ricorrenti.

87      In primo luogo, va rilevato che, al considerando 38 del regolamento impugnato, il Consiglio ha affermato che era inutile pronunciarsi sulla questione della necessità di calcolare con precisione il margine di dumping. Infatti, il Consiglio ha fatto valere, in particolare, che non esistevano prove sufficienti per ritenere che, riguardo al margine di dumping, il mutamento di circostanze durante il periodo dell’inchiesta di riesame avesse carattere permanente.

88      In secondo luogo, essenzialmente, la questione sollevata dalle ricorrenti è quella di sapere se l’approccio adottato dal Consiglio al considerando 38 del regolamento impugnato costituisca una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento. Pertanto, occorre determinare se queste ultime disposizioni ostino a un approccio che, per contro, come affermato al punto 50 supra, sia autorizzato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

89      In proposito, si deve ricordare che l’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base concerne il metodo di calcolo del margine di dumping. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento, il margine di dumping è l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione.

90      Quanto alla relazione tra l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e l’articolo 11, paragrafo 9, di quest’ultimo, da un lato, occorre rilevare che i mutamenti di circostanze rispettivamente considerati in dette disposizioni differiscono per il loro oggetto. Infatti il mutamento di circostanze a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base concerne il dumping e il pregiudizio. Per contro, il mutamento di circostanze previsto dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, di detto regolamento riguarda i parametri applicati, conformemente, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, dello stesso regolamento, in relazione al metodo scelto, nell’inchiesta iniziale che ha comportato l’istituzione del dazio, al fine di calcolare il margine di dumping. Il mutamento di circostanze accertato, in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, può risultare, segnatamente, dalla perdita di affidabilità di siffatto parametro utilizzato nell’inchiesta iniziale.

91      Dall’altro lato, come ricordato ai punti 43, 44 e 50 supra, nell’esame della necessità di lasciare in vigore le misure esistenti, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, che include la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica. È solo quando la valutazione di tale necessità è stata compiuta e le istituzioni hanno deciso di modificare le misure esistenti che queste ultime sono vincolate, nella loro determinazione delle nuove misure, dalla disposizione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che impone loro l’applicazione del metodo stabilito dall’articolo 2 dello stesso regolamento.

92      Come risulta dal punto 49 della sentenza MTZ Polyfilms/Consiglio, punto 34 supra (EU:T:2009:441), come considerato al punto 43 supra, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base si applica solo dopo che sia stata accertata l’esistenza di un mutamento di circostanze duraturo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che si sia deciso, in forza di dette disposizioni, di modificare le misure esistenti, cosicché risulti necessario ricalcolare l’importo del margine di dumping. Per converso, qualora le istituzioni abbiano concluso che non esisteva alcun mutamento di circostanze permanente, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non si applica. Ne consegue che, nel caso di specie, dato che le istituzioni avevano constatato che il mutamento di circostanze fatto valere dalle ricorrenti non era permanente, quest’ultima disposizione non si applica e, in ogni caso, il suo richiamo non consente di infirmare l’approccio adottato dal Consiglio descritto al considerando 38 del regolamento impugnato.

93      Pertanto, è manifesto che le ricorrenti hanno errato nell’addebitare alle istituzioni, da un lato, di non aver determinato con precisione il margine di dumping al termine del riesame intermedio e, dall’altro, di non aver effettuato una scelta tra il metodo di calcolo utilizzato nell’inchiesta iniziale e quello utilizzato nel documento generale di informazione. Infatti, detti argomenti si basano sulle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, mentre tali disposizioni non sono applicabili nel caso di specie.

94      Inoltre, si deve considerare che la circostanza che la nozione di carattere permanente non sia menzionata espressamente nell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non incide sulla questione se l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento, imponga alle istituzioni un obbligo di calcolare con precisione un margine di dumping al termine del riesame intermedio. Infatti, come risulta dall’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, elaborata ai punti da 43 a 50 supra, questa disposizione va interpretata, riguardo al dumping, nel senso che essa autorizza le istituzioni a procedere a un esame sia retrospettivo sia prospettico. Come risulta dalle considerazioni suesposte ai punti 50 e 51, se le istituzioni, al termine dell’esame prospettico, concludono che non esiste alcun mutamento di circostanze permanente, esse possono astenersi dal determinare con precisione il margine di dumping.

95      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato, laddove le ricorrenti fanno valere una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo.

 Sulla violazione dei diritti della difesa

96      Le ricorrenti fanno valere che il Consiglio e la Commissione hanno violato i loro diritti della difesa, poiché, alla data di proposizione del presente ricorso, la Commissione non aveva comunicato loro il calcolo finale del margine di dumping, calcolo che avrebbe costituito il fondamento delle conclusioni relative sia alla continuazione e all’esistenza del dumping sia al carattere permanente del mutamento di circostanze e delle conclusioni finali del riesame intermedio parziale. Esse osservano che, se la Commissione avesse comunicato detto calcolo, ciò avrebbe consentito loro di difendere meglio i propri diritti riguardo al calcolo del dumping e alle conclusioni sul dumping nel loro insieme, compreso l’argomento concernente il metodo di calcolo utilizzato nell’inchiesta iniziale, il che avrebbe potuto avere un impatto significativo sulla loro situazione giuridica.

97      Il Consiglio contesta l’argomentazione delle ricorrenti.

98      Secondo la giurisprudenza, le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di una sanzione, ma anche nei procedimenti di inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping, i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli (sentenza del 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, C‑49/88, Racc., EU:C:1991:276, punto 15). In particolare, le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente (citata sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, EU:C:1991:276, punto 17). Tali esigenze sono state ancora precisate nell’articolo 20 del regolamento di base, il cui paragrafo 2 dispone che i denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative ed i rappresentanti del paese esportatore «possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive».

99      Nel caso di specie è sufficiente constatare che il calcolo finale del margine di dumping non costituiva una considerazione o un fatto principale. Infatti, come rilevato al punto 87 supra, il Consiglio ha affermato, al considerando 38 del regolamento impugnato, che era inutile pronunciarsi sulla questione della necessità di calcolare un margine di dumping individuale per ciascuna delle ricorrenti, poiché, in ogni caso, non esistevano prove sufficienti per ritenere che, riguardo al margine di dumping, il mutamento di circostanze durante il periodo dell’inchiesta di riesame fosse permanente. Orbene, come risulta dai punti 76 e 78 supra, dato che le ricorrenti non hanno fornito elementi atti a dimostrare che l’asserito mutamento di circostanze fosse permanente, detta constatazione del Consiglio non è inficiata da illegittimità, con la conseguenza che esso, senza che occorresse calcolare con precisione il margine di dumping, aveva il diritto di decidere di mantenere le misure in vigore. Pertanto, è giocoforza rilevare che, anche supponendo dimostrata l’asserita violazione dei diritti della difesa fatta valere dalle ricorrenti, poiché tale violazione riguarda il metodo di calcolo del margine di dumping, essa non può comportare un annullamento del regolamento impugnato, in quanto, come sopra osservato, il Consiglio ha fondato la propria decisione sulla constatazione che l’asserito mutamento di circostanze non era permanente.

100    Inoltre, va osservato che il 28 ottobre 2011 la Commissione ha comunicato alle ricorrenti il calcolo del margine di dumping nel documento generale di informazione. Le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni su tale documento con lettera del 14 novembre 2011. In tali osservazioni, le ricorrenti hanno dedicato particolare attenzione al calcolo del margine di dumping. Di conseguenza, occorre considerare che le ricorrenti hanno esercitato i loro diritti della difesa, sebbene il Consiglio avesse deciso alla fine di non fissare definitivamente il margine di dumping.

101    Alla luce dei suesposti rilievi, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato, laddove le ricorrenti fanno valere una violazione dei loro diritti della difesa.

102    Tenuto conto delle conclusioni formulate ai punti 82, 95 e 101 supra, occorre respingere interamente il primo e il terzo motivo.

 Sul secondo motivo, relativo al calcolo del prezzo all’esportazione

103    Le ricorrenti sostengono essenzialmente che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione, da un lato, nell’affermare che, secondo la giurisprudenza, esse non formavano con la RFAI un’entità economica unica e, dall’altro, e di conseguenza, nel ritenere che un adeguamento del prezzo all’esportazione, corrispondente alle spese di vendita, amministrative e ad altre spese generali nonché al margine di profitto della RFAI, dovesse essere effettuato conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

104    Il Consiglio e la Euroalliages contestano l’argomentazione delle ricorrenti.

105    Dato che, come accertato sopra, le istituzioni si sono legittimamente astenute dal determinare con precisione il margine di dumping, è giocoforza rilevare che il secondo motivo risulta ininfluente. Infatti, esso riguarda sostanzialmente un’illegittimità che inficerebbe il calcolo del prezzo all’esportazione nell’ambito della determinazione del margine di dumping.

106    Pertanto, il secondo motivo va respinto in quanto ininfluente.

107    Alla luce delle conclusioni formulate ai punti 102 e 106 supra, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

108    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

109    Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, la Commissione, intervenuta a sostegno delle conclusioni del Consiglio, sopporterà le proprie spese.

110    Infine, la Euroalliages sopporterà le proprie spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)      La Euroalliages sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2015.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo e il terzo motivo, congiuntamente considerati, riguardanti una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e dell’articolo 11, paragrafo 9, dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, di quest’ultimo, nonché una violazione dei diritti della difesa

Sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

– Sul primo addebito, formulato nell’ambito del primo motivo, relativo a un errore di diritto commesso dalle istituzioni sulla portata del loro potere discrezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

– Sul secondo addebito, formulato nell’ambito del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto le istituzioni avrebbero concluso, riguardo al margine di dumping, che il mutamento di circostanze non era permanente

Sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento

Sulla violazione dei diritti della difesa

Sul secondo motivo, relativo al calcolo del prezzo all’esportazione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.