Language of document : ECLI:EU:T:2015:231

Causa T‑169/12

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK)
e

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario, in particolare, della Russia – Riesame intermedio parziale – Calcolo del margine di dumping – Mutamento delle circostanze – Carattere permanente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 aprile 2015

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere in vigore le misure antidumping – Presupposti per l’abolizione della misura – Mutamento significativo e duraturo di circostanze – Carattere cumulativo di tali presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 3 e 9)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 3)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Verifica della necessità di mantenere in vigore le misure antidumping – Metodo o modalità delle verifiche – Potere discrezionale delle istituzioni – Analisi retrospettiva e prospettica

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 3)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Distinzione rispetto al procedimento d’inchiesta iniziale

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 1 e 3)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Rimborso di dazi antidumping – Domanda di rimborso basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 8)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Verifica della necessità di mantenere in vigore le misure antidumping – Determinazione del margine di dumping – Obbligo di fissare un importo preciso per il margine di dumping – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, §§ 11 e 12, e 11, §§ 3 e 9)

7.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Antidumping – Obbligo per le istituzioni di assicurare con diligenza l’informazione delle imprese interessate – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 2)

1.      L’obiettivo del riesame intermedio di un dazio antidumping consiste nel verificare la necessità di lasciare in vigore misure antidumping, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base). Al riguardo, le istituzioni devono valutare in un primo tempo la necessità di lasciare in vigore la misura esistente e, su tale base, accertare l’esistenza di un mutamento di circostanze relative al dumping che non sia solo significativo, ma anche duraturo. Qualora una di queste condizioni cumulative non sia soddisfatta, le istituzioni possono giungere alla conclusione che occorre mantenere detta misura in vigore.

È solo in un secondo tempo, una volta che le istituzioni abbiano valutato la necessità di lasciare in vigore le misure esistenti e deciso di modificare queste ultime, che esse sono vincolate, nella determinazione delle nuove misure, dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che attribuisce loro espressamente il potere e l’obbligo di applicare, in linea di principio, lo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale che ha portato all’imposizione del dazio antidumping.

(v. punti 43, 49, 56, 63, 77, 91)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45, 50, 53)

3.      Nell’ambito di un riesame intermedio di un dazio antidumping, il controllo che la Commissione deve svolgere sul mutamento di circostanze che può giustificare l’eliminazione di tale dazio la induce a effettuare non solo un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, allo scopo di valutare l’eventuale incidenza di un’eliminazione o di una modifica di detta misura.

Nel quadro di tale esame prospettico, l’istituzione interessata deve controllare, alla luce degli elementi di prova forniti dall’autore della domanda di riesame, se il dumping non si ripeterà o non riprenderà ad aumentare nel futuro, con la conseguenza che le misure non sono più necessarie per eliminarlo. La necessità di procedere al riesame di una misura in vigore presuppone la constatazione, da un lato, che le circostanze riguardanti il dumping siano mutate in maniera significativa e, dall’altro, che tali mutamenti siano duraturi. Qualora una di queste condizioni cumulative non sia soddisfatta, le istituzioni possono giungere alla conclusione che occorre mantenere detta misura in vigore.

Dato che, inoltre, l’articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), non contiene alcuna indicazione riguardo all’ordine in cui i due esami devono essere effettuati e le istituzioni hanno un ampio potere discrezionale, che include la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica, se tale valutazione prospettica non dimostra la necessità di lasciare in vigore le misure, è inutile per le istituzioni procedere a una valutazione retrospettiva dettagliata e, pertanto, riguardo al dumping, effettuare un calcolo dettagliato del margine di dumping.

Ciò considerato, le istituzioni possono, se lo ritengono opportuno, cominciare dall’esame prospettico e, quindi, nell’ipotesi in cui constatino che il mutamento di circostanze di cui si avvale l’autore della domanda di riesame e che ha comportato una riduzione o un’eliminazione del dumping accertato al termine del procedimento dell’inchiesta iniziale non è duraturo, possono astenersi, nel contesto del procedimento di riesame, dal calcolare con precisione il margine di dumping.

(v. punti 46‑51, 69, 77, 94)

4.      Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, il procedimento di riesame è, in linea di principio, differente dal procedimento di inchiesta iniziale, disciplinato da disposizioni diverse del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), alcune delle quali non sono applicabili al procedimento di riesame, considerato l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema.

La differenza obiettiva tra i due tipi di procedimenti risiede nel fatto che le importazioni soggette alla procedura di riesame sono quelle che sono state già assoggettate a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati raccolti, in linea di principio, elementi probatori sufficienti ad accertare che l’eliminazione di tali misure favorirebbe probabilmente la prosecuzione o la riapparizione del dumping e del danno. Per contro, qualora importazioni vengano assoggettate ad un’inchiesta iniziale, il suo oggetto consiste appunto nell’accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping. Gli obiettivi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base non sono in alcun modo pregiudicati dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento.

Infatti, l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base è quello di assicurare che una misura antidumping resti in vigore solo finché sia necessaria per eliminare il dumping. Quanto all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il suo obiettivo consiste nel verificare la necessità di lasciare in vigore le misure antidumping. Pertanto, allorché le istituzioni considerano che il mutamento di circostanze non è duraturo, esse hanno il diritto, senza compromettere in alcun modo l’obiettivo perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, di concludere che è necessario mantenere la misura in vigore.

(v. punti 59, 60, 62, 63)

5.      Nel settore delle misure di difesa commerciale, la procedura di restituzione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, consente di chiedere la restituzione di dazi già corrisposti qualora si sia dimostrato che il margine di dumping sulla cui base sono stati versati i dazi è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore. Essa è quindi esclusivamente retrospettiva, in quanto si applica specificamente alle situazioni in cui un dazio antidumping è stato pagato, mentre l’importazione di cui trattasi non era oggetto di alcun dumping o era oggetto di un dumping inferiore.

(v. punto 79)

6.      I mutamenti di circostanze rispettivamente considerati all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), e all’articolo 11, paragrafo 9, del medesimo regolamento, da un lato, differiscono per il loro oggetto. Infatti il mutamento di circostanze a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento concerne il dumping e il pregiudizio. Per contro, il mutamento di circostanze previsto dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, di detto regolamento riguarda i parametri applicati, conformemente, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, dello stesso regolamento, in relazione al metodo scelto, nell’inchiesta iniziale che ha comportato l’istituzione del dazio, al fine di calcolare il margine di dumping. Il mutamento di circostanze accertato, in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, può risultare, segnatamente, dalla perdita di affidabilità di siffatto parametro utilizzato nell’inchiesta iniziale.

Dall’altro lato, nell’esame della necessità di lasciare in vigore le misure esistenti, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, che include la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica. È solo quando la valutazione di tale necessità è stata compiuta e le istituzioni hanno deciso di modificare le misure esistenti che queste ultime sono vincolate, nella loro determinazione delle nuove misure, dalla disposizione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che impone loro l’applicazione del metodo stabilito dall’articolo 2 dello stesso regolamento.

Infatti, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base si applica solo dopo che sia stata accertata l’esistenza di un mutamento di circostanze duraturo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che si sia deciso, in forza di dette disposizioni, di modificare le misure esistenti, cosicché risulti necessario ricalcolare l’importo del margine di dumping. Per converso, qualora le istituzioni abbiano concluso che non esisteva alcun mutamento di circostanze duraturo, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non si applica.

Inoltre, la circostanza che la nozione di carattere duraturo non sia menzionata espressamente nell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non incide sulla questione se l’articolo 11, paragrafo 9, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 12, del medesimo regolamento, imponga alle istituzioni un obbligo di calcolare con precisione un margine di dumping al termine del riesame intermedio. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base va interpretato, riguardo al dumping, nel senso che esso autorizza le istituzioni a procedere a un esame sia retrospettivo sia prospettico. Se le istituzioni, al termine dell’esame prospettico, concludono che non esiste alcun mutamento di circostanze duraturo, esse possono astenersi dal determinare con precisione il margine di dumping.

(v. punti 90‑92, 94)

7.      Le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di una sanzione, ma anche nei procedimenti di inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping, i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli. In particolare, le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalle istituzioni dell’Unione europea a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente. Tali esigenze sono state ancora precisate nell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

(v. punto 98)