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Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 - Aitic Penteo / UAMI - Atos Worldline (PENTEO)

(Causa T-585/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aitic Penteo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1, ed accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PENTEO", per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 - domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione del Benelux n. 772120 del marchio denominativo "XENTEO", per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42; registrazione internazionale n. 863851 del marchio denominativo "XENTEO", per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola, in primo luogo, l'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vieta qualunque discriminazione, imponendo una parità di trattamento ai sensi di legge; in secondo luogo, l'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha preso in considerazione i diritti anteriori della ricorrente; in terzo luogo, gli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentati per tempo dalla ricorrente; e, in quarto luogo, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.

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