Language of document : ECLI:EU:T:2019:293


 


 



Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 maggio 2019 – Spagna / Commissione

(causa T49/17)

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Rettifiche finanziarie – Nozione di “produttore” – Investimenti effettuati al di fuori dei locali di un’associazione di produttori – Controlli preliminari all’approvazione di un programma operativo – Controllo nell’ordinazione delle spese – Rettifica finanziaria unica – Rettifica finanziaria su base forfettaria – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

[Regolamento della Commissione n. 1580/2007, artt. 105 e 106]

(v. punti 8894)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 238240)

3.      Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 303)

Oggetto

Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 312, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.