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Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – ADDE / Parlamento europeo

(Causa T-48/17)1

(«Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 – Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33% dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria – Obbligo di imparzialità – Diritti della difesa – Regolamento finanziario – Modalità di applicazione del regolamento finanziario – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Proporzionalità – Parità di trattamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente L. Defalque e L. Ruessmann, successivamente M. Modrikanen e infine Y. Rimokh, avvocati))

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015, e, dall’altro, della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’anno 2017, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

La decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015, è annullata.

La domanda di annullamento della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’esercizio finanziario 2017, è respinta.

L’Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 78 del 13.3.2017.