Language of document : ECLI:EU:T:2003:110

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 aprile 2003 (1)

«Banane - Importazione da paesi terzi - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Titoli di importazione di banane provenienti da paesi ACP - Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni»

Nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01,

Alessandrini Srl, con sede in Treviso,

Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, con sede in Brescia,

Arpigi Spa, con sede in Padova,

Bestfruit Srl, con sede in Milano,

Co-Frutta SpA, con sede in Padova,

Co-Frutta Soc.coop.arl, con sede in Padova,

Dal Bello SIFE Srl, con sede in Padova,

Frigofrutta Srl, con sede in Palermo,

Garletti Snc, con sede in Bergamo,

London Fruit Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti W. Viscardini Donà e G. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Visaggio e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti A. Dal Ferro e G. Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T-93/00, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 26 gennaio 2000, n. 02418, nonché una domanda di risarcimento del danno subito a causa di tale atto, e, nella causa T-46/01, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 8 dicembre 2000, n. AGR 030905, nonché una domanda di risarcimento del danno subito a causa di tale atto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 404/93

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha sostituito, al titolo IV, a decorrere dal 1. luglio 1993, un regime comune di scambi con i paesi terzi ai diversi regimi nazionali. E' stata effettuata una distinzione tra le «banane comunitarie», raccolte nella Comunità, le «banane di paesi terzi», provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), le «banane ACP tradizionali» e le «banane ACP non tradizionali». Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali corrispondevano ai quantitativi di banane esportate dai paesi ACP che, rispettivamente, non eccedevano o superavano i quantitativi esportati tradizionalmente da ciascuno di questi Stati, quali stabiliti in allegato al regolamento n. 404/93.

2.
    Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, l'importazione di banane nella Comunità è soggetta alla presentazione di un certificato d'importazione. Questo certificato è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli artt. 18 e 19.

3.
    L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione originale, prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all'imposizione di un dazio pari a 100 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio. L'art. 18, n. 2, dello stesso regolamento, nella versione originale, prevedeva che le importazioni di banane ACP non tradizionali e di banane di paesi terzi, effettuate al di fuori del detto contingente, fossero soggette ad un'imposizione pari a, rispettivamente, 750 ecu/t e 850 ecu/t.

4.
    L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 effettuava una ripartizione del contingente tariffario aprendolo come segue: il 66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A); il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B); e il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

5.
    L'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93 dispone:

«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori [A e B], ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. (...)».

Regolamento (CEE) n. 1442/93

6.
    Il 10 giugno 1993 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regime 1993»). Tale regime è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1998.

7.
    Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1442/93, le autorità competenti degli Stati membri dovevano calcolare, ogni anno, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati nei tre anni anteriori all'anno che precedeva quello per il quale era aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle funzioni esercitate dall'operatore a norma dell'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento. Tale media era denominata «quantitativo di riferimento».

8.
    L'art. 14, n. 2, del regolamento n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1994, n. 2444 (GU L 261, pag. 3), dispone quanto segue:

«Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nei primi sette giorni dell'ultimo mese del trimestre precedente il trimestre con riferimento al quale vengono rilasciati i titoli».

Regolamento (CE) n. 1637/98

9.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), ha apportato, con effetto dal 1. gennaio 1999, modifiche notevoli all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Esso, in particolare, ha sostituito gli artt. 16-20 del titolo IV del regolamento n. 404/93 con nuove disposizioni.

10.
    L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito di tale contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.

11.
    L'art. 18, n. 2, dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi erano parimenti soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.

12.
    Ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, la Commissione ha il potere di adottare, conformemente al sistema del comitato di gestione previsto all'art. 27, le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'art. 18, modalità che comprendono segnatamente «le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime d'importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal (...) titolo [IV del regolamento n. 404/93]».

Regolamento (CE) n. 2362/98

13.
    Il 28 ottobre 1998 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2362, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32). Ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 2362/98, il regolamento n. 1442/93 è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 1999. Le nuove disposizioni relative alla gestione dei titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari sono contenute nei titoli I, II e IV del regolamento n. 2362/98 (in prosieguo: il «regime 1999»).

14.
    Occorre ricordare le seguenti differenze tra il regime 1993 e il regime 1999:

a)    il regime 1999 non contiene più distinzioni a seconda delle funzioni svolte dagli operatori;

b)    il regime 1999 tiene conto dei quantitativi di banane importati;

c)    la gestione dei titoli d'importazione, in applicazione del regime 1999, viene effettuata senza riferimento all'origine (ACP o paesi terzi) delle banane;

d)    i contingenti tariffari e la parte attribuita ai nuovi operatori sono stati aumentati dal regime 1999.

15.
    L'art. 2 del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare, che i contingenti tariffari e le banane ACP tradizionali di cui, rispettivamente, agli artt. 18, nn. 1 e 2, e 16 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, sono aperti secondo la ripartizione seguente:

-    92% agli operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3;

-    8% agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'art. 7.

16.
    L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2362/98 dispone che ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro, ottenga per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I di tale regolamento, un quantitativo di riferimento unico determinato in base ai quantitativi di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento. Secondo l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2362/98, per le importazioni effettuate nel 1999, il periodo di riferimento era costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.

17.
    L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2362/98 dispone che «[e]ntro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell'allegato I durante il periodo di riferimento». Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l'operatore non ha importato durante una parte del periodo di riferimento. Secondo l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2362/98, le autorità competenti comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco degli operatori tradizionali registrati presso di loro, nonché il totale dei loro quantitativi di riferimento provvisori.

18.
    Le modalità di rilascio dei titoli d'importazione sono disciplinate dagli artt. 14-22 del regolamento n. 2362/98.

19.
    L'art. 14, n. 1, di tale regolamento prevede che, «[p]er i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I».

20.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del detto regolamento, «[l]e domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli».

21.
    L'art. 17 prevede che «[s]e per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell'articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande».

22.
    L'art. 18 del regolamento n. 2362/98 recita come segue:

«1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le citate origini ha l'alternativa seguente:

a)    rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all'autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;

b)    nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la Commissione ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione di una domanda di titolo.

2. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate».

23.
    L'art. 19, n. 1, precisa in particolare che «[l]e autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo».

24.
    L'art. 20, n. 1, dispone quanto segue:

«I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La cauzione resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati».

25.
    Il titolo V del regolamento n. 2362/98 contiene un certo numero di disposizioni transitorie per il 1999. Secondo l'art. 28, n. 1, di questo regolamento, le domande di registrazione per il 1999 dovevano essere presentate dagli operatori entro il 13 novembre 1998. Queste domande dovevano essere accompagnate, in particolare, per gli operatori tradizionali, dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996, dall'indicazione dei numeri di tutti i titoli e dei relativi estratti utilizzati per queste importazioni e dai riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi.

26.
    L'allegato I del regolamento n. 2362/98 stabilisce la ripartizione dei contingenti tariffari di cui all'art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 404/93 e il quantitativo tradizionale ACP (857 000 tonnellate).

27.
    Il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2). L'art. 1 del regolamento n. 216/2001 ha modificato gli artt. 16-20 del regolamento n. 404/93.

28.
    Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento n. 404/93 così modificato sono stabilite dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6). Esse si applicano a partire dal 1° luglio 2001, in conformità alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento n. 896/2001.

Fatti all'origine delle controversie

29.
    Le ricorrenti sono importatrici di banane di origine latino-americana. Registrate come operatori tradizionali presso le autorità nazionali competenti (Italia e, per quanto riguarda la London Fruit Ltd, Regno Unito), esse hanno ottenuto da tali autorità quantitativi di riferimento individuali provvisori per il 1999. Esse hanno così potuto ottenere titoli di importazione di banane di paesi terzi per i tre primi trimestri del 1999.

30.
    I fatti all'origine della causa T-93/00 si riferiscono al quarto trimestre del 1999. Per tale trimestre, le ricorrenti hanno presentato alle autorità nazionali competenti alcune domande di titoli d'importazione per il saldo del loro quantitativo di riferimento individuale provvisorio. Le loro domande sono state accolte nel limite dei quantitativi disponibili all'importazione di banane di paesi terzi, pubblicati nell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 20 agosto 1999, n. 1824, recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/1999 che fissa taluni quantitativi all'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1999, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 221, pag. 6).

31.
    Per la parte di queste domande che non ha potuto essere accolta, le ricorrenti disponevano ancora della facoltà di chiedere titoli d'importazione per un quantitativo di 308 978,252 tonnellate di banane ACP tradizionali, quantitativo fissato dal regolamento (CE) della Commissione 17 settembre 1999, n. 1998, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 1999 e alla presentazione di nuove domande (GU L 247, pag. 10). Esse hanno in tal modo chiesto alcuni titoli di importazione di banane ACP nei limiti dei quantitativi residui di cui potevano disporre, conformemente all'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2362/98. I titoli di importazione per le quantità residue del loro rispettivo quantitativo di riferimento erano ripartiti come segue:

Alessandrini Srl                     kg     2 050

Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc    kg     1 859

Arpigi Spa                        kg     757

Bestfruit Srl                        kg     2 637

Co-Frutta Spa                    kg     209 392

Co-Frutta soc.coop.arl                kg     30 207

Dal Bello SIFE Srl                kg     1 533

Frigofrutta Srl                    kg     2 990

Garletti Snc                        kg     4 419

London Fruit LTD                kg     286 004

32.
    In data 13 ottobre 1999 le autorità nazionali competenti hanno rilasciato alle ricorrenti titoli di importazione di banane ACP per l'intero quantitativo così richiesto.

33.
    Nonostante ripetuti tentativi, le ricorrenti non sono riuscite a rifornirsi di banane ACP.

34.
    In tali circostanze, il 18 novembre 1999 le ricorrenti, ai sensi dell'art. 232 CE, hanno richiesto alla Commissione di:

1)    prendere gli opportuni provvedimenti affinché le ricorrenti potessero utilizzare i titoli del quarto trimestre rilasciati per le importazioni da paesi ACP per effettuare importazioni di banane da paesi latino-americani o da altri paesi terzi;

2)    disporre, in ogni caso, che le cauzioni relative ai titoli in oggetto, qualora rimaste inutilizzate, fossero svincolate, la mancata utilizzazione non essendo imputabile ai loro titolari.

35.
    Non avendo ricevuto risposta a questa domanda, le ricorrenti, con telefax 22 dicembre 1999, hanno fatto notare alla Commissione che i titoli in questione sarebbero scaduti il 7 gennaio 2000 e l'hanno invitata a prendere posizione sulle loro domande.

36.
    Con lettera 26 gennaio 2000, n. 02418 (in prosieguo: la «lettera 26 gennaio 2000»), inviata al legale delle ricorrenti, la Commissione ha risposto nei seguenti termini:

«Nella Sua lettera del 22 dicembre 1999 Lei ha fatto riferimento a talune difficoltà incontrate da alcuni operatori nell'utilizzare i certificati d'importazione di banane rilasciati a titolo del quarto trimestre 1999, segnatamente per l'importazione di banane originarie dei paesi ACP.

In primo luogo è opportuno costatare che la natura del problema è essenzialmente commerciale e, come tale, è riconducibile unicamente alla sfera di attività dell'operatore economico. In effetti, il problema sollevato riguarda la ricerca di partners commerciali per l'acquisto ed il trasporto di alcuni prodotti e, più in particolare, nel caso di cui trattasi, di banane originarie dei paesi ACP. Per quanto spiacevole, il fatto che i Suoi clienti non abbiano potuto concludere dei contratti di fornitura di banane ACP costituisce parte del rischio commerciale che è normalmente assunto dagli operatori.

Infine, devo osservare che tali difficoltà non riguardano che alcuni operatori, la cui configurazione non è peraltro precisata, e che un intervento della Commissione rischierebbe di favorire taluni operatori a scapito di altri che hanno assunto i rischi legati agli obblighi che hanno contratto».

37.
    Per di più, le competenti autorità nazionali hanno incamerato le cauzioni prestate dalle ricorrenti ritenendo che i motivi fatti valere dalle medesime per ottenere il rimborso di tali cauzioni non costituissero una causa di forza maggiore, unica ipotesi che consente il rimborso.

38.
    I fatti all'origine della causa T-46/01 si riferiscono al quarto trimestre del 2000. Per tale trimestre, il saldo del quantitativo di riferimento individuale disponibile per ciascuna delle ricorrenti era di:

Alessandrini Srl                    kg     5 667

Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc    kg     5 140

Arpigi Spa                        kg     15 792    

Bestfruit Srl                        kg     7 290

Co-Frutta SpA                    kg     236 746    

Co-Frutta soc.coop.arl                kg     80 301

Dal Bello SIFE Srl                kg     4 110

Frigofrutta Srl                    kg     8 266

Garletti Snc                        kg     7 329

London Fruit Ltd                    kg     324 124

39.
    Poiché le domande di titoli per le banane di paesi terzi sono risultate superiori ai quantitativi disponibili, il regolamento (CE) della Commissione 18 settembre 2000, n. 1971, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande (GU L 235, pag. 10), ha stabilito i quantitativi di banane ancora disponibili per l'importazione per l'ultimo trimestre del 2000. Ai sensi dell'allegato di questo regolamento potevano ancora essere rilasciati titoli di importazione per banane ACP tradizionali fino a 329 787,675 tonnellate.

40.
    Le ricorrenti non hanno chiesto titoli di importazione per queste banane di origine ACP.

41.
    Il 10 ottobre 2000 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione, ai sensi dell'art. 232 CE, in via principale, di prendere i provvedimenti di cui all'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 affinché potessero ottenere, per il quarto trimestre 2000, titoli per effettuare importazioni di banane di paesi terzi corrispondenti ai residui quantitativi di riferimento individuali che erano stati loro attribuiti. In subordine, esse hanno chiesto alla Commissione di risarcire il lucro cessante derivante dall'impossibilità di importare e commercializzare tali banane.

42.
    Con lettera 8 dicembre 2000, n. AGR 030905 (in prosieguo: la «lettera 8 dicembre 2000»), inviata al legale delle ricorrenti, la Commissione ha respinto queste domande nei termini seguenti:

«Nella Sua lettera del 10 ottobre 2000 Lei informa la Commissione di difficoltà incontrate da alcuni operatori per trovare banane al fine di utilizzare interamente nel quarto trimestre i quantitativi di riferimento che sono stati loro notificati a titolo dell'anno 2000, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione.

Le difficoltà cui Lei fa riferimento sono essenzialmente di natura commerciale. Devo purtroppo sottolineare che la regolamentazione comunitaria non accorda alcuna competenza alla Commissione in materia. D'altronde, Lei stessa lo riconosce allorquando afferma che gli operatori, che non abbiano rapporti abituali con i produttori di banane ACP, incontrano difficoltà ad accedere a tali merci.

Lei afferma, d'altronde, che gli operatori che Lei rappresenta si trovano nell'impossibilità di utilizzare completamente i quantitativi di riferimento che sono stati loro concessi.

Tengo a precisarLe che in diritto i quantitativi di riferimento costituiscono soltanto opportunità per gli operatori, determinate sulla base della loro attività anteriore, in applicazione della regolamentazione comunitaria, e che conferiscono agli interessati soltanto il diritto di presentare domande per ottenere certificati d'importazione al fine di poter effettuare le operazioni commerciali che abbiano potuto concludere con fornitori dei paesi produttori.

Infine devo aggiungere che, sulla base delle informazioni che Lei ha inviato alla Commissione, sembra che le difficoltà a cui Lei fa riferimento non hanno un “carattere transitorio”, nel senso che abbiano la loro origine nel passaggio dal regime precedente al 1999 a quello applicato a partire da questa data. La disposizione dell'articolo 20, lettera d), del regolamento (CE) n. 404/93 non permette dunque alla Commissione di adottare le misure specifiche, come Lei chiede».

Procedimento e conclusioni delle parti

43.
    Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 aprile 2000 e il 1° marzo 2001, le ricorrenti hanno proposto ricorso nelle cause T-93/00 e T-46/01.

44.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale in questi due procedimenti.

45.
    Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, sentite le parti, le cause T-93/00 e T-46/01, essendo connesse, sono state riunite al fine della fase orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura.

46.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 24 ottobre 2002.

47.
    Nella causa T-93/00 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la lettera 26 gennaio 2000;

-    accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;

-    condannare la Commissione alle spese.

48.
    Nella causa T-46/01 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la lettera 8 dicembre 2000;

-    accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;

-    condannare la Commissione alle spese.

49.
    In entrambe le cause la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare irricevibili o, in via subordinata, respingere le domande di annullamento;

-    respingere le domande di risarcimento;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulle domande di annullamento

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

50.
    Per quanto riguarda la causa T-93/00, la Commissione ritiene che la lettera 26 gennaio 2000 non produca alcun effetto giuridico nei confronti delle ricorrenti e non possa, di conseguenza, essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenze della Corte 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/Commissione, Racc. pag. I-2271, e del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II-2889, punto 21).

51.
    La Commissione fa notare che la lettera 26 gennaio 2000 non modifica in misura rilevante la situazione giuridica delle ricorrenti. La lettera 26 gennaio 2000 si limiterebbe a precisare che le difficoltà incontrate dalle ricorrenti rientrano nel normale rischio commerciale al quale è esposto ogni operatore. La Commissione sottolinea che nell'ipotesi in cui si considerasse la lettera 26 gennaio 2000 una decisione implicita di rigetto delle domande delle ricorrenti, è già stato deciso che un provvedimento di diniego può costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorquando l'atto che l'istituzione si è rifiutata di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza dell'art. 230 CE (v., per esempio, sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 32).

52.
    La Commissione sostiene che nessun altro suo atto avrebbe potuto essere impugnato dalle ricorrenti. Essa afferma che, se avesse adottato una disposizione di carattere generale che avesse posto tutti gli interessati in condizione di effettuare nuove importazioni da paesi terzi, un tale atto di portata generale avrebbe interessato le ricorrenti a motivo della loro oggettiva qualità di importatrici senza pertanto conferire loro la legittimazione ad agire contro tale atto (v., per esempio, sentenze del Tribunale 9 aprile 1997, causa T-47/95, Terres rouges e a./Commissione, Racc. pag. II-481, punti 44 e segg., e 8 luglio 1999, causa T-168/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2245, punti 39, 43, 46 e 51; ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-194/95, Area Cova e a./Consiglio, Racc. pag. II-2271, punti 36 e segg., e 15 settembre 1999, causa T-11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II-2653, punti 44, 45, 50 e 51).

53.
    Quanto alla richiesta delle ricorrenti di svincolo delle cauzioni, la Commissione ritiene che solo gli Stati membri siano competenti a stabilire se sussista o meno la forza maggiore, fermo restando che il giudice nazionale eventualmente adito ha sempre la possibilità di chiedere alla Corte un'interpretazione in via pregiudiziale.

54.
    Le ricorrenti sostengono che la lettera 26 gennaio 2000 ha prodotto effetti giuridici vincolanti. Infatti tale atto ha respinto la richiesta da loro rivolta alla Commissione di prendere gli opportuni provvedimenti affinché esse potessero utilizzare i titoli del quarto trimestre del 1999 rilasciati per le importazioni da paesi ACP per effettuare importazioni di banane da paesi latino-americani o da altri paesi terzi. Tale rigetto avrebbe privato le ricorrenti della possibilità di utilizzare i loro titoli d'importazione. Il fatto che altri operatori possano essersi trovati nella stessa situazione non escluderebbe che le ricorrenti siano state colpite dalla decisione negativa della Commissione direttamente ed individualmente (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97, T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2193, punti 94-97).

55.
    Le ricorrenti precisano di aver chiesto alla Commissione di poter utilizzare i titoli d'importazione per banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999 per effettuare importazioni di banane da paesi terzi. In sede d'udienza, le ricorrenti hanno puntualizzato che esse cercavano in tal modo di ottenere titoli d'importazione di banane di paesi terzi a concorrenza dei loro quantitativi di riferimento o lo svincolo delle cauzioni, pur lasciando alla Commissione la scelta dello strumento da utilizzare ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 per raggiungere tale risultato.

56.
    Anche nella causa T-46/01 la Commissione ritiene che la domanda di annullamento sia irricevibile poiché la lettera 8 dicembre 2000 non produce alcun effetto giuridico tale da modificare la situazione giuridica delle ricorrenti, per gli stessi motivi esposti in precedenza nella causa T-93/00.

57.
    Le ricorrenti ritengono che la loro domanda di annullamento sia ricevibile per gli stessi motivi fatti valere riguardo alla ricevibilità della domanda di annullamento nella causa T-93/00.

Giudizio del Tribunale

58.
    Per valutare la ricevibilità delle domande di annullamento occorre innanzi tutto verificare se le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 arrechino pregiudizio alle ricorrenti e, in seguito, se queste ultime siano legittimate ad agire contro tali atti.

59.
    Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9).

60.
    Per contro, la lettera di un'istituzione comunitaria inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, che renda così possibile per il destinatario il rimedio del ricorso di annullamento (v. ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473, punto 10; v. altresì sentenze del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punto 30, e 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag II-351, punto 50).

61.
    In particolare, non arreca pregiudizio un atto con il quale la Commissione si limiti a dare la sua interpretazione di un regolamento. La manifestazione per iscritto di un'opinione proveniente da un'istituzione comunitaria non può costituire una decisione tale da formare oggetto di ricorso di annullamento, qualora non sia atta a produrre effetti giuridici né intenda produrne (sentenze della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, e 27 settembre 1988, causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, e ordinanza della Corte 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255). Infatti, in tali casi, non è l'interpretazione del regolamento proposta dalla Commissione che è suscettibile di produrre effetti giuridici, ma la sua applicazione ad una certa situazione (sentenza Regione Toscana/Commissione, citata, punto 23).

62.
    Per quanto riguarda la causa T-93/00, le ricorrenti, nella loro domanda 18 novembre 1999, hanno affermato che, alla luce dell'impossibilità di rifornirsi di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999, esse rischiavano di perdere definitivamente i loro titoli d'importazione per tale periodo e di vedersi private dei corrispondenti quantitativi di riferimento individuali. Facendo valere l'art. 232 CE, esse hanno richiesto alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per consentire loro, da una parte, di usare i loro titoli d'importazione per poter importare banane di paesi terzi nel corso del quarto trimestre del 1999 e, dall'altra, di svincolare le cauzioni relative ai titoli d'importazione per tale trimestre.

63.
    Occorre quindi interpretare la domanda 18 novembre 1999 come diretta principalmente a far adottare alla Commissione alcuni provvedimenti nei confronti delle ricorrenti ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

64.
    La lettera della Commissione 26 gennaio 2000 respinge la domanda relativa ai titoli d'importazione perché le difficoltà di rifornimento incontrate dalle ricorrenti sono di natura sostanzialmente commerciale e riguardano solo determinati operatori, così che un intervento della Commissione potrebbe favorire taluni operatori a svantaggio di altri.

65.
    Con tale risposta, la Commissione si è rifiutata di esercitare il potere di adottare misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93. La lettera 26 gennaio 2000 stabilisce in maniera definitiva la posizione della Commissione in merito all'adozione di tali misure. Essa produce pertanto effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Si tratta quindi di un atto che cagiona pregiudizio, suscettibile di formare oggetto di un ricorso di annullamento. Per contro, tale lettera 26 gennaio 2000 non si pronuncia sulla questione delle cauzioni. La domanda di annullamento vertente su tale questione è pertanto priva di oggetto.

66.
    Poiché le ricorrenti sono direttamente e individualmente interessate dalla lettera 26 gennaio 2000, di cui sono destinatarie, esse sono legittimate ad agire. Ne consegue che è ricevibile la domanda di annullamento nella causa T-93/00.

67.
    Quanto alla causa T-46/01, occorre rilevare che, con la loro lettera 10 ottobre 2000, le ricorrenti, in base all'art. 232 CE, hanno invitato la Commissione ad attribuire loro titoli d'importazione per banane di paesi terzi e a risarcire il danno che esse hanno subito, basandosi, «se del caso», sull'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

68.
    La Commissione, nella sua lettera 8 dicembre 2000, si è rifiutata di accogliere tale domanda. Essa ha dichiarato, in primo luogo, di non essere competente a risolvere difficoltà di tipo commerciale; in secondo luogo, che i quantitativi di riferimento individuali si limitano a conferire agli operatori il diritto di domandare titoli d'importazione; in terzo luogo, che le difficoltà lamentate dalle ricorrenti non sono riconducibili alla transizione dal regime 1993 verso il regime 1999, di modo che la Commissione non può applicare l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

69.
    Occorre interpretare la lettera 8 dicembre 2000 come un rifiuto di esercitare il potere di adottare misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93. Tale lettera stabilisce in maniera definitiva la posizione della Commissione in merito all'adozione di tali misure. Essa produce quindi effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Tale decisione costituisce pertanto un atto che cagiona pregiudizio, suscettibile di formare oggetto di un ricorso di annullamento.

70.
    Poiché le ricorrenti sono direttamente e individualmente interessate dalla lettera 8 dicembre 2000, di cui sono destinatarie, esse sono legittimate ad agire. Ne consegue che la domanda di annullamento nella causa T-46/01 è anch'essa ricevibile.

Nel merito

71.
    Nelle cause T-93/00 e T-46/01 le ricorrenti chiedono l'annullamento, rispettivamente, della lettera 26 gennaio 2000 e della lettera 8 dicembre 2000 sollevando, sotto forma di eccezione, tre motivi relativi all'illegittimità del regolamento n. 2362/98. Tali motivi sono tratti, rispettivamente, dalla violazione del regolamento n. 404/93, dalla violazione del diritto di proprietà e del principio di libertà economica, nonché dalla violazione del divieto di discriminazione.

72.
    Inoltre, in entrambe le cause, le ricorrenti sollevano, in via principale, un motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

Sulla ricevibilità dei motivi di annullamento sollevati con eccezione d'illegittimità

- Argomenti delle parti

73.
    La Commissione contesta la ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità del regolamento n. 2362/98. Essa ricorda che il rimedio dell'eccezione d'illegittimità è praticabile solo qualora la decisione individuale impugnata sia basata sulle norme di cui viene eccepita l'illegittimità (sentenze della Corte 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 295, e del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II-1477, punto 56).

74.
    La Commissione afferma che le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 non si basano sulle disposizioni del regolamento n. 2362/98 che le ricorrenti contestano, né su quelle del regolamento n. 1637/98 di cui esse lamentano la violazione. La Commissione deduce, in sostanza, che in queste lettere essa si è limitata a indicare che i problemi di approvvigionamento di banane ACP fatti valere dalle ricorrenti rientrano nel rischio commerciale e non sono connessi ai regolamenti n. 1637/98 e n. 2362/98. La fissazione del periodo di riferimento e la globalizzazione dei contingenti tariffari non avrebbero quindi alcuna incidenza sulle difficoltà di approvvigionamento incontrate dalle ricorrenti. Qualsiasi importatore di banane di paesi terzi avrebbe potuto incontrare difficoltà analoghe, anche in vigenza del regime precedente.

75.
    Le ricorrenti sostengono che è evidente che le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 applicano il regolamento n. 2362/98. Nella loro richiesta alla Commissione, le ricorrenti avrebbero esplicitamente contestato la legittimità del regolamento n. 2362/98 nella parte in cui ha previsto la globalizzazione dei contingenti tariffari paesi terzi e ACP. Nelle lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 la Commissione si sarebbe attenuta ad una stretta applicazione del regolamento n. 2362/98 ritenendo che le difficoltà delle ricorrenti fossero puramente commerciali.

- Giudizio del Tribunale

76.
    L'art. 241 CE costituisce l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità degli atti precedenti delle istituzioni comunitarie che, anche se non hanno la forma di un regolamento, costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora tale parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 39).

77.
    Dato che l'art. 241 CE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l'applicabilità di un qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsiasi, l'atto generale di cui viene eccepita l'illegittimità deve essere applicabile direttamente o indirettamente alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l'atto generale di cui trattasi (sentenze della Corte 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità, Racc. pag. 221, in particolare pag. 238, e Italia/Consiglio e Commissione, citata, pag. 313; sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione, Racc. pag. II-1047, punto 57).

78.
    Nel caso di specie, i motivi fatti valere mediante l'eccezione d'illegittimità sono diretti, in sostanza, a far dichiarare che, adottando il regolamento n. 2362/98, la Commissione ha violato i limiti dei poteri che le ha conferito il Consiglio ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, per stabilire le modalità d'applicazione di quest'ultimo regolamento. Più precisamente, le ricorrenti contestano la legittimità delle scelte operate dalla Commissione nel regolamento n. 2362/98 per quanto riguarda la determinazione del periodo di riferimento e il metodo di gestione dei contingenti tariffari.

79.
    Ora, le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 non si basano, in diritto, sulle disposizioni contestate del regolamento n. 2362/98, ma, come è stato dichiarato sopra, devono essere interpretate alla stregua di rifiuti di avvalersi delle prerogative che l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 conferisce alla Commissione. Nella causa T-93/00, l'affermazione delle ricorrenti secondo cui le difficoltà di approvvigionamento di banane ACP che esse hanno incontrato nel corso del quarto trimestre del 1999 derivano dall'adozione del regolamento n. 2362/98 non rimette in discussione tale conclusione. Infatti, anche qualora tale circostanza potesse, se del caso, consentire di stabilire un nesso di causalità tra il danno lamentato dalle ricorrenti ed il regolamento n. 2362/98 nell'ambito di una domanda di risarcimento, essa non porta a concludere a favore dell'esistenza di un nesso giuridico diretto tra il detto regolamento e la lettera 26 gennaio 2000, decisione che si fonda sull'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

80.
    Peraltro, come la Commissione ha avuto occasione di sottolineare, la lettera 26 gennaio 2000 si fonda sostanzialmente, in fatto, sulla circostanza secondo la quale il danno lamentato dalle ricorrenti ha come causa immediata la loro difficoltà a rifornirsi di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999. Allo stesso modo, per quanto riguarda la causa T-46/01, la lettera 8 dicembre 2000 si fonda su considerazioni simili, in quanto la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti si trovassero di fronte a difficoltà di tipo commerciale.

81.
    Conseguentemente, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso giuridico diretto tra, da una parte, le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 e, dall'altra, le disposizioni del regolamento n. 2362/98 di cui esse eccepiscono l'illegittimità, le eccezioni d'illegittimità sollevate nelle cause T-93/00 e T-46/01 devono essere dichiarate irricevibili.

Sul motivo tratto da una violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93

- Argomenti delle parti

82.
    Le ricorrenti affermano che, in forza dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, la Commissione era tenuta a prendere atto dell'impossibilità pratica di reperire banane ACP e a consentire loro di importare banane di paesi terzi a concorrenza dei loro quantitativi di riferimento individuali.

83.
    Per quanto riguarda la causa T-93/00, la Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile poiché le ricorrenti, da una parte, non hanno espressamente chiesto che fosse applicato l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 e, dall'altra, non hanno indicato gli elementi che provano che esse sono state penalizzate dall'entrata in vigore del regolamento n. 2362/98.

84.
    Quanto al merito, la Commissione, in entrambe le cause, afferma in sostanza che, sulla base delle informazioni in suo possesso ed in mancanza di indicazioni supplementari fornite dalle ricorrenti, essa non era certo tenuta ad adottare misure particolari ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

- Giudizio del Tribunale

85.
    In primo luogo, occorre respingere le obiezioni della Commissione in merito alla ricevibilità del motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 nella causa T-93/00. Come dichiarato in precedenza, infatti, la lettera 26 gennaio 2000 deve essere interpretata, alla luce della domanda delle ricorrenti 18 novembre 1999, come un rifiuto da parte della Commissione di avvalersi delle prerogative che le conferisce l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

86.
    In secondo luogo, occorre ricordare che l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 consente alla Commissione di adottare «particolari misure che possono rendersi necessarie» per agevolare il passaggio dal regime 1993 al regime 1999. In merito alla necessità di adottare provvedimenti transitori in forza di tale disposizione, la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione, che esercita secondo la procedura prevista all'art. 27 del regolamento n. 404/93. Pertanto, benché competa al Tribunale il sindacato sulla legittimità di un'azione o di un'omissione della Commissione in base a tale disposizione, la portata di tale controllo si limita, in particolare, alla verifica dell'esistenza di un errore manifesto di valutazione (v., per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune del mercato della banana, previste all'art. 30 del regolamento n. 404/93, sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punti 38 e 39).

87.
    Nella causa T-93/00 occorre valutare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando, nella lettera 26 gennaio 2000, di adottare particolari misure che potessero rendersi necessarie ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 per rimediare alle difficoltà incontrate dalle ricorrenti a causa del passaggio dal regime 1993 al regime 1999.

88.
    A tale riguardo si deve rilevare innanzi tutto che il regolamento n. 2362/98, con cui la Commissione ha precisato le modalità d'applicazione del regime 1999, contiene un titolo V, specificamente dedicato alle disposizioni transitorie. Gli artt. 28-30 del detto regolamento contengono così diverse norme applicabili all'anno 1999, allo scopo di agevolare il passaggio dal regime 1993 al regime 1999. Alla luce di tale elemento, la causa in esame si distingue da quelle relative al passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune del mercato della banana istituita dal regolamento n. 404/93 il quale non contiene alcuna norma transitoria particolareggiata (sentenza T. Port, citata, nonché conclusioni dell'avvocato generale Elmer presentate in tale causa, Racc. 1996, pag. I-6068, paragrafo 26). Nonostante le disposizioni del titolo V del regolamento n. 2362/98, le difficoltà transitorie che possono sorgere in occasione della modifica dell'organizzazione comune del mercato della banana possono, in linea di principio, essere risolte applicando il regime previsto, in caso di gravi motivi, dall'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 (sentenza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T-18/99, Cordis/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 78).

89.
    Peraltro, la finalità stessa dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 presuppone che le difficoltà lamentate dagli operatori interessati siano direttamente collegate al passaggio dal regime 1993 al regime 1999 e non siano dovute a negligenza di tali operatori.

90.
    Nel caso di specie emerge che le difficoltà che, il 18 novembre 1999, hanno indotto le ricorrenti a chiedere alla Commissione di agire non derivano direttamente dal passaggio dal regime 1993 al regime 1999, bensì dall'incapacità delle ricorrenti di rifornirsi di banane ACP durante il quarto trimestre del 1999. E' infatti pacifico che, nonostante i tentativi effettuati da alcune delle ricorrenti, queste ultime non sono state in grado di trovare interlocutori commerciali disposti a fornire loro banane ACP.

91.
    Date le circostanze, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione concludendo, nella lettera 26 gennaio 2000, che tale situazione «riguarda la ricerca di partners commerciali per l'acquisto ed il trasporto di alcuni prodotti e, più in particolare, nel caso di cui trattasi, di banane originarie dei paesi ACP» e «costituisce parte del rischio commerciale che è normalmente assunto dagli operatori».

92.
    Anche se l'argomento delle ricorrenti potrebbe essere inteso nel senso di attribuire all'entrata in vigore del regime del 1999 l'impossibilità di trovare interlocutori commerciali, resta il fatto che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di accogliere la loro richiesta di misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.

93.
    Il motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 deve pertanto essere respinto. Ne consegue che deve essere respinto l'insieme dei motivi ed argomenti fatti valere a sostegno della domanda di annullamento nella causa T-93/00.

94.
    Per quanto riguarda la causa T-46/01, occorre valutare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando, nella lettera 8 dicembre 2000, di adottare particolari misure che potessero rendersi necessarie ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 per rimediare alle difficoltà incontrate dalle ricorrenti a causa del passaggio del regime 1993 al regime 1999.

95.
    Contrariamente alle circostanze che hanno dato origine alla causa T-93/00, dopo l'esaurimento dei quantitativi disponibili di banane di paesi terzi e dopo l'adozione del regolamento n. 1971/2000, le ricorrenti non hanno cercato di ottenere per il quarto trimestre del 2000 titoli d'importazione per banane ACP, ma hanno direttamente rivolto alla Commissione, il 10 ottobre 2000, una richiesta di agire ai sensi dell'art. 232 CE, affinché quest'ultima consentisse loro di importare banane di paesi terzi a concorrenza del loro quantitativo di riferimento. E' altresì pacifico che le ricorrenti non hanno cercato di stabilire contatti commerciali con fornitori di banane ACP per potersi procurare banane nel corso del quarto trimestre del 2000.

96.
    Date le circostanze la Commissione, senza violare i limiti del suo potere discrezionale, ha ben potuto ritenere che le difficoltà lamentate dalle ricorrenti non fossero causate dal passaggio dal regime 1993 al regime 1999, ma fossero di origine sostanzialmente commerciale, poiché le ricorrenti hanno deciso di non agire nel corso del quarto trimestre del 2000.

97.
    Di conseguenza, nella causa T-46/01, il motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 non è fondato. Ne consegue che devono essere respinti tutti i motivi e gli argomenti addotti a sostegno della domanda di annullamento nella causa T-46/01.

Sulle domande di risarcimento

Argomenti delle parti

98.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione, prevedendo nel regolamento n. 2362/98 una gestione unificata dei contingenti tariffari degli paesi terzi con i contingenti tariffari ACP, in particolare la globalizzazione dei quantitativi di riferimento, e omettendo di adottare le misure idonee a rimediare alle conseguenze che ne sono derivate, ha tenuto un comportamento illecito produttivo di conseguenze dannose. Esse sostengono che sussistono le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

99.
    In primo luogo, le ricorrenti affermano che, adottando il regolamento n. 2362/98, la Commissione ha violato il regolamento n. 404/93 e ha leso i principi fondamentali di proprietà, di libertà economica e di non discriminazione.

100.
    In secondo luogo, le ricorrenti ritengono di aver subito un danno in quanto non sono state in grado di usare pienamente i loro quantitativi di riferimento ed i titoli d'importazione per il quarto trimestre sia del 1999 sia del 2000. Il danno sarebbe costituito dal lucro cessante che può essere calcolato sulla base del valore commerciale dei titoli d'importazione dai paesi terzi, vale a dire 300 lire italiane (ITL)/kg. Moltiplicando tale somma per il quantitativo che figura nei titoli d'importazione rilasciati alle ricorrenti e rimasti inutilizzati, il danno ammonterebbe, nella causa T-93/00, a ITL 162 554 400. In base allo stesso metodo, le ricorrenti valutano il danno complessivo subito nella causa T-46/01 pari a ITL 208 429 500.

101.
    In terzo luogo, quanto al nesso di causalità, le ricorrenti sostengono che, in assenza delle misure illegali adottate dalla Commissione nell'ambito del regolamento n. 2362/98, esse avrebbero potuto ottenere titoli d'importazione di banane di paesi terzi.

102.
    La Commissione respinge queste affermazioni.

103.
    In primo luogo, essa sostiene che non le può essere addebitato alcun comportamento illecito.

104.
    In secondo luogo, essa contesta l'effettività del danno lamentato. Il lucro cessante sarebbe potuto sussistere solo se le ricorrenti avessero provato che i quantitativi di banane per i quali esse hanno richiesto titoli d'importazione avrebbero fatto conseguire loro un guadagno pari all'importo dei titoli d'importazione.

105.
    In terzo luogo, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra le difficoltà di approvvigionamento di banane ACP e le modifiche derivanti dall'adozione del regolamento n. 2362/98. Le ricorrenti avrebbero potuto benissimo trovarsi di fronte a difficoltà dello stesso genere anche quando era in vigore il regime 1993.

Giudizio del Tribunale

106.
    Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981, punto 16, e sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 68).

107.
    Se una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatta, il ricorso dev'essere respinto interamente senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 81).

108.
    Nel caso di specie è giocoforza constatare che la condizione relativa al nesso di causalità non è soddisfatta. Nella causa T-93/00, infatti, il danno lamentato trae origine dal fatto secondo il quale le ricorrenti non sono state in grado di trovare fornitori idonei a rifornirle di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999. Quanto alla causa T-46/01, il lucro cessante lamentato dalle ricorrenti è direttamente imputabile alla loro negligenza. Esse non hanno cercato di ottenere titoli di importazione per banane ACP per il quarto trimestre del 2000, alle condizioni previste dal regolamento n. 1971/2000, una volta che i quantitativi di banane paesi terzi si erano esauriti. D'altra parte, nonostante i problemi incontrati nel corso del quarto trimestre del 1999, esse non hanno cercato di allacciare contatti con fornitori di banane ACP nel corso del 2000 per poter essere in condizione di rifornirsi durante il quarto trimestre di tale anno.

109.
Poiché manca una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, occorre respingere le domande di risarcimento danni nelle cause T-93/00 e T-46/01.

Sulle spese

110.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in entrambe le cause, vanno condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01 sono respinti.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01.

García-Valdecasas

Lindh
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: l'italiano.