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Ricorso proposto il 20 ottobre 2009 - Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna

(Causa C-404/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Che la Corte voglia dichiarare:

a) che autorizzando gli impianti minerari a cielo aperto "Fonfría", "Nueva Julia" e "Los Ladrones" senza subordinare detta autorizzazione ad una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti di sfruttamento a cielo aperto esistenti, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 1, modificata dalla direttiva 97/11/CEE;

b) che, a partire dal 2000, data di classificazione del sito "Alto Sil" come ZPS [zona di protezione speciale per uccelli]:

    - avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto " "Nueva Julia" e     "Los Ladrones" senza subordinare detta autorizzazione ad una valutazione     appropriata dei possibili effetti di tali progetti, e, in ogni caso, senza rispettare     le condizioni che consentono la realizzazione di un progetto, nonostante il     rischio che i progetti menzionati presentavano per la specie Gallo cedrone, che     costituisce uno dei valori alla base della motivazione per la classificazione     della ZPS "Alto Sil" e in mancanza di altre alternative, per motivi imperativi     di rilevante interesse pubblico e unicamente dopo aver comunicato alla     Commissione le misure compensative necessarie al fine di garantire la     coerenza della Rete Natura 2000;

    - e avendo omesso di adottare le misure necessarie al fine di evitare il degrado degli habitat di detta specie, nonché perturbazioni significative per la specie citata, alla base della motivazione della designazione della ZPS in questione, prodotte dagli impianti di sfruttamento "Feixolín", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Fonfría", "Ampliación de Feixolín" e "Nueva Julia";

il Regno di Spagna, relativamente alla ZPS "Alto Sil", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, nn. 2, 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva 92/43/CEE 2;

c) che, a partire da gennaio 1998,

- omettendo, relativamente all'attività mineraria degli impianti di sfruttamento "Feixolín", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Fonfría" e "Nueva Julia", di adottare le misure necessarie al fine di salvaguardare l'interesse ecologico rivestito a livello nazionale dal sito proposto "Alto Sil",

il Regno di Spagna, relativamente al sito proposto "Alto Sil", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base all'interpretazione data dalla Corte di giustizia nelle sentenze 13 gennaio 2005, causa C-117/03, Dragaggi, e 14 settembre 2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern, e

d) che, a partire da dicembre 2004,

- consentendo ad attività minerarie a cielo aperto (nel caso degli impianti "Feixolín", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Fonfría" e "Nueva Julia") tali da incidere significativamente sui valori che hanno determinato la designazione del SIC [sito di importanza comunitaria] "Alto Sil" in mancanza di una valutazione appropriata della possibile incidenza degli impianti in parola e, in ogni caso, senza rispettare le condizioni che consentirebbero la realizzazione dei progetti menzionati, nonostante il rischio che essi presentavano per i valori alla base della motivazione della designazione di "Alto Sil" e in mancanza di altre alternative, unicamente per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e solo dopo aver comunicato alla Commissione le misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000,

- e omettendo, relativamente ai medesimi, di adottare le misure necessarie al fine di evitare il degrado degli habitat e degli habitat delle specie, nonché le perturbazioni alle speci causate dagli impianti minerari "Feixolín", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Fonfría", "Nueva Julia" e "Ampliación de Feixolín",

il Regno di Spagna, relativamente al SIC "Alto Sil", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza di svariati impianti minerari di carbone a cielo aperto, cui ha dato impulso la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), tali da incidere sui valori naturalistici dell'area proposta come sito di importanza comunitaria (SIC) "Alto Sil" (ES0000210), ubicato nella provincia di León al nord-est della Comunità autonoma di Castilla y León. Le informazioni hanno confermato non solo l'esistenza contemporanea di vari impianti di estrazione di carbone a cielo aperto, ma inoltre che l'attività mineraria a cielo aperto era destinata a continuare attraverso nuovi impianti di sfruttamento autorizzati e in corso di autorizzazione.

Con riguardo alla direttiva 85/337/CEE la Commissione considera che, relativamente ai tre impianti di sfruttamento controversi, non è stato tenuto conto di possibili effetti indiretti, cumulativi o sinergici sulle speci più vulnerabili.

La Commissione ritiene che, considerato il tipo di progetti in questione, della loro vicinanza e dei loro effetti duraturi nel tempo, la descrizione delle rilevanti ripercussioni sull'ambiente dei progetti citati, conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 85/337/CEE doveva obbligatoriamente descrivere gli "effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei".

Quanto alla direttiva 92/43, relativa agli habitat, la domanda concerne principalmente le specie gallo cedrone e orso bruno. La Commissione asserisce che le conseguenze degli impianti di sfruttamento su dette specie non possono essere valutate solamente in termini di distruzione diretta di zone critiche di tali speci, ma che va tenuto altresì conto della maggiore frammentazione, del degrado e distruzione di habitat potenzialmente idonei al fine del recupero delle specie di cio trattasi nonché dell'incremento delle perturbazioni subite da dette speci, aspetti questi che non sono stati considerati. A ciò si aggiunge il rischio di un effetto barriera definitivo quale conseguenza dei movimenti e della frammentazione delle popolazioni.

In sintesi, la Commissione è del parere che siffatti impianti minerari aggravino quanto si considerano come fattori di declino delle specie in parola e che ciò non consenta alle autorità di concludere nel senso della mancanza di effetti significativi di tali attività sulle medesime.

Pertanto, la Commissione afferma che non è stata effettuata una valutazione delle possibili ripercussioni sulle specie gallo cedrone e orso bruno la quale possa ritenersi appropriata, ai sensi dell'art. 6, n. 3. La Commissione considera che se una tale valutazione fosse stata operata, si sarebbe dovuto concludere, perlomeno, nel senso dell'assenza della certezza richiesta dalla giurisprudenza relativamente alla mancanza di effetti rilevanti per le specie in questione derivanti dai progetti autorizzati. Il che presuppone che le autorità avrebbero potuto autorizzare i citati progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto unicamente dopo aver verificato che ricorressero le condizioni di cui all'art. 6, n. 4; vale a dire, in mancanza di alternative, inclusa la totale mancanza di alternative (cosiddetta "alternativa zero"), dopo aver identificato la sussistenza motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustifichino l'applicazione del regime eccezionale di cui all'articolo in parola e dopo aver definito, a seconda della fattispecie, le appropriate misure compensative.

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1 - GU L 175, pag. 40.

2 - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 2006, pag. 7.