Language of document : ECLI:EU:F:2011:93

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 giugno 2010

Causa F‑49/10

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti

«Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti – Assicurazione malattia – Diniego di presa a carico di spese mediche – Domanda di designazione di un medico indipendente – Termine ragionevole»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE nonché dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, con il quale il sig. De Nicola chiede in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione del 7 maggio 2010 con cui il direttore delle risorse umane della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «Banca») ha respinto in quanto irricevibile la sua domanda, presentata sul fondamento dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca, diretta a veder avviato un procedimento di conciliazione al fine di ottenere il rimborso di talune spese mediche, dall’altra, la condanna della Banca a versargli la somma di EUR 3 000, oltre agli interessi, per tali spese.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di un comitato di appello istituito in seno alla Banca – Ricevibilità – Eccezione – Decisione che non costituisce un riesame della decisione di appello

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Motivi di ricorso – Motivo relativo al mancato rispetto della procedura in materia di assicurazione malattia – Motivo inoperante rispetto a un ricorso di annullamento contro una decisione di diniego di avvio del procedimento

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 35)

3.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Termine per la presentazione della domanda di avviare il procedimento di contestazione – Applicazione per analogia degli artt. 90 e 91 dello Statuto

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 35 e 41)

4.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Diritti ed obblighi – Obbligo della Banca di indicare negli atti lesivi i rimedi giuridici esperibili da parte dei destinatari nonché i termini – Insussistenza – Violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione – Insussistenza

1.      Qualsiasi conclusione avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla Banca europea per gli investimenti per la valutazione dei membri del personale produce l’effetto di adire il giudice dell’Unione riguardo ai rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto. Lo stesso vale per conclusioni aventi ad oggetto la decisione di un comitato per i ricorsi competente a statuire su contestazioni dirette contro rapporti informativi e decisioni in materia di promozione.

Non costituisce una presa di posizione che si sostituisce alla decisione contestata una decisione di rigetto di una domanda di avviare il procedimento di conciliazione, conformemente all’art. 41 del regolamento del personale della Banca, fondata sugli stessi motivi su cui si basa la decisione contestata e che solleva l’irricevibilità della domanda. Una siffatta decisione di rigetto, per il suo stesso oggetto, osta ad un riesame della decisione contestata sulla quale avrebbe dovuto vertere il procedimento di conciliazione, qualora esso fosse stato avviato.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (punto 132)

2.      Un’eccezione di irricevibilità secondo la quale un ricorso non è stato preceduto dal procedimento interno in materia di assicurazione malattia è, per definizione, inoperante nei confronti delle conclusioni di annullamento dirette contro la decisione di rigetto di una domanda di avvio di detto procedimento, con le quali il ricorrente contesta precisamente la legittimità del diniego di avviare tale procedimento.

(v. punto 57)

3.      Nelle controversie tra la Banca europea per gli investimenti e i suoi dipendenti, controversie che, per loro natura, vengono equiparate alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, occorre, in assenza di disposizioni contenute nel regolamento del personale, tenendo conto della specifica natura del regime applicabile ai membri del personale della Banca, fare riferimento alle norme dello Statuto e applicarle per analogia. Al riguardo, poiché i mezzi di contestazione elaborati in seno alla Banca a beneficio dei membri del suo personale e il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia riconosciuto a questi ultimi hanno le stesse finalità delle procedure di reclamo e di ricorso previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, l’applicazione per analogia di un termine di tre mesi può di conseguenza rappresentare, come per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, la giusta conciliazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto.

Di conseguenza, in mancanza di un termine per presentare una domanda di designazione di un terzo medico nell’ambito del regime istituito dalla Banca per il rimborso delle spese mediche, si deve ritenere che la domanda di designazione debba essere presentata entro un termine di tre mesi. Infatti, la procedura di designazione, con la quale un membro del personale può contestare il parere del medico di fiducia della Banca, è preliminare rispetto al ricorso al giudice. Essa si avvicina, sotto tale aspetto, più alla procedura di reclamo di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto che alla procedura di conciliazione, la quale ha solo carattere facoltativo.

(v. punti 62-64, 66, 70 e 72)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: De Nicola/BEI (cit., punti 98‑101)

4.      Pur essendo censurabile, in considerazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, che i servizi competenti non informino esaustivamente un membro del personale dei suoi diritti e sembrino ignorare essi stessi l’esistenza di una procedura di contestazione, nessun testo obbliga la Banca europea per gli investimenti a comunicare i mezzi e i termini di ricorso previsti contro uno dei suoi atti che arrechi pregiudizio a un membro del suo personale cui è destinato.

(v. punto 79)