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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Spagna) il 29 gennaio 2018 – Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

(Causa C-55/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Convenuta: Deutsche Bank SAE

Parti interessate: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Questioni pregiudiziali

Se il Regno di Spagna, con gli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori, quali progressivamente interpretati dalla giurisprudenza, abbia adottato le misure necessarie per garantire l’effettività dei limiti di durata dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero stabiliti dagli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 1 , per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.

Se l’articolo 31, paragrafo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 3, 5, 6, 16 e 22 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in relazione agli articoli 4, paragrafo1, 11, paragrafo3 e 16, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 2 , debbano interpretarsi nel senso che ostano ad una normativa nazionale interna, quali gli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori, da cui, come posto in rilievo da giurisprudenza consolidata, non si può dedurre l’obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell’orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.

3)    Se l’ingiunzione perentoria agli Stati membri, di cui all’articolo 31, comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, e agli articoli 3, 5, 6, 16 e 22 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in relazione agli articoli 4, paragrafo 1, 11, paragrafo 3 e 16, paragrafo3 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, di limitare la durata dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori in generale, sia garantita per i lavoratori comuni con la normativa di diritto interno, contenuta negli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori dai quali, come posto in rilievo da giurisprudenza consolidata, non si può dedurre l’obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell’orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario, a differenza dei lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).