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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 – Bermejo Garde / CESE

(Causa F-41/10 RENV) 1

(Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Articolo 12 bis dello Statuto – Funzionario vittima di molestie – Articolo 22 bis dello Statuto – Funzionario che divulga l’informazione – Domanda di assistenza – Rigetto – Diritto alla protezione – Condizioni – Rigetto – Conseguenze – Domanda di risarcimento danni)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo CESE (rappresentanti: inizialmente U. Schwab e M. Lernhart, agenti, e B. Wägenbaur, avvocato, successivamente K. Gambino, agente, e B. Wägenbaur, avvocato, infine K. Gambino e X. Chamodraka, agenti, e B. Wägenbaur, avvocato).

Oggetto

Funzione pubblica – La domanda di annullare diverse decisioni riguardanti la cessazione del ricorrente dalle funzioni di capo unità del servizio giuridico, con effetto immediato, con sua riassegnazione alla direzione della logistica, e recanti rigetto della sua domanda formale di assistenza e della domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

Le decisioni del presidente del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2010, recante cessazione dalle funzioni anteriori del sig. Moises Bermejo Garde quale capo unità del servizio giuridico, e del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione, sono annullate.

Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare al sig. Bermejo Garde la somma di 25 000 euro.

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde nelle cause F–41/10, T–530/12 P e F–41/10 RENV.

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1 GU C 209 del 31.7.2010, pag. 55.