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Ricorso proposto il 3 settembre 2010 - Bolloré / Commissione

(Causa T-372/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Gassenbach, C. Lemaire e O. de Juvigny)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante);

in subordine, ridurre notevolmente l'importo dell'ammenda inflitta alla Bolloré dall'art. 2 di detta decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante), adottata dalla Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-327/07 P, Bolloré/Commissione, in cui la Corte aveva dichiarato che i diritti di difesa della Bolloré non erano stati rispettati, poiché la Bolloré era stata sanzionata non solo in quanto società madre della Copigraph, ma anche in quanto coautrice diretta e personale dell'infrazione, mentre la comunicazione degli addebiti riguardava esclusivamente la sua responsabilità in quanto società madre della Copigraph.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi vertenti:

1. sulla violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU") e degli artt. 41, 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta"), in quanto la sanzione inflitta alla Bolloré è stata pronunciata in violazione dei principi di legalità dei delitti e delle pene, di certezza del diritto, di personalità delle pene e del diritto ad un equo processo, poiché:

la sanzione della Bolloré in qualità di società madre costituirebbe una violazione dei principi di legalità dei delitti e delle pene e di certezza del diritto di cui agli artt. 6 e 7 della CEDU e 47 e 49 della Carta e del principio di personalità delle pene;

l'audizione della Bolloré, a cui non ha partecipato alcun membro del collegio della Commissione, costituirebbe una violazione del diritto ad un equo processo sancito all'art. 6 della CEDU e agli artt. 41 e 47 della Carta, poiché, procedendo in tal modo, la Bolloré non è stata sentita dai "suoi giudici";

le condizioni della "riadozione"della decisione iniziale violerebbero a vario titolo il requisito dell'imparzialità collegato al diritto ad un equo processo, sancito all'art. 6 della CEDU e agli artt. 41 e 47 della Carta;

2. sulla violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 25 del regolamento n. 1/2003 1, in quanto la Commissione avrebbe sanzionato la Bolloré per infrazioni attualmente prescritte;

3. sulla violazione del principi di parità di trattamento per aver sanzionato la Bolloré in quanto società madre di Copigraph al momento dei fatti;

4. sulla violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 6 della CEDU e degli artt. 41 e 47 della Carta, per aver notificato una seconda comunicazione degli addebiti entro un termine evidentemente irragionevole, impedendo definitivamente alla Bolloré di difendersi dagli addebiti riguardanti, da un lato, la sua responsabilità in quanto società madre della Copigraph e, dall'altro lato, la sua partecipazione personale all'infrazione;

5. in subordine, sulla violazione degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende 2, dei principi di individualizzazione delle pene e di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda e dell'obbligo di motivazione, nonché

6. in subordine, sulla violazione della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende 3 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

3 - Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).