Language of document : ECLI:EU:T:2013:163

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 aprile 2013(*)

«Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico – Rimborso degli importi recuperati – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della precedente decisione diretta al recupero del contributo – Interessi compensativi – Interessi moratori – Calcolo»

Nella causa T‑671/11,

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da C. Pitschas, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac, G. Wilms e G. Zavvos, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] di versare alla ricorrente un importo complessivo di EUR 720 579,90, comprendente un importo di EUR 158 618,27 a titolo di interessi compensativi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi (relatore), presidente, S. Soldevila Fragoso e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il presente ricorso si colloca nell’ambito di una serie di cause tra le stesse parti, oggetto di diverse controversie dinanzi al Tribunale e alla Corte a partire dal 1994.

2        L’ultima di tali controversie è stata decisa in via definitiva con la sentenza del Tribunale del 15 aprile 2011, IPK International/Commissione (T‑297/05, Racc. pag. II‑1859; in prosieguo: la «sentenza del 15 aprile 2011»), passata in giudicato, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 13 maggio 2005 [ENTR/01/Audit/RVDZ/ss D(2005) 11382] di annullamento della sua decisione del 4 agosto 1992 (003977/XXIII/A/3 – S92/DG/ENV8/LD/kz) di concedere alla ricorrente, la IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH (in prosieguo: la «IPK»), un contributo finanziario di ECU 530 000 nell’ambito del progetto Ecodata (in prosieguo: la «decisione del 13 maggio 2005»). In tale sentenza il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che la Commissione europea avesse avuto ragione nel constatare irregolarità commesse dalla IPK che giustificavano, in linea di principio, l’annullamento del contributo finanziario (punti 128‑145), ma che detta decisione dovesse tuttavia essere annullata poiché non era stato rispettato il termine di prescrizione rilevante (punti 147‑166).

3        Con lettera del 27 luglio 2011 la IPK ha chiesto alla direzione generale (DG) «Imprese e industria» della Commissione il versamento di un importo complessivo di EUR 911 987,86. Tale importo era diviso in tre parti, vale a dire una prima parte di EUR 212 000 non versata alla IPK, corrispondente al 40% del contributo finanziario concesso alla IPK nel 1992, una seconda parte di EUR 318 000, nel frattempo rimborsata dalla IPK prima che il Tribunale avesse pronunciato la sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, importo corrispondente al 60% del suddetto contributo finanziario, nonché una terza parte di EUR 31 961,63, corrispondente agli interessi moratori che la IPK aveva versato alla Commissione insieme al rimborso della seconda parte. In tale lettera la IPK ha inoltre chiesto il pagamento di interessi moratori pari a EUR 252 394,36 a decorrere dal 1° gennaio 1994, per quanto riguarda la prima parte, e di EUR 97 631,87 a decorrere dal 18 maggio 2007, per quanto riguarda la seconda parte, il calcolo dei quali è riportato in un allegato alla lettera in questione. La IPK ha infine fissato alla Commissione un termine al 26 agosto 2011 per onorare la sua richiesta di pagamento.

4        Con lettera del 26 agosto 2011 la IPK ha ricordato alla Commissione la sua richiesta di pagamento.

5        Con lettera del 2 settembre 2011 la Commissione ha informato la IPK di stare procedendo ad un’attenta analisi degli elementi del fascicolo e di avere intenzione di onorare i propri obblighi ai sensi della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2. Le ha parimenti comunicato che il procedimento amministrativo diretto ad attuare ogni eventuale obbligo a tale riguardo avrebbe potuto richiedere un considerevole lasso di tempo.

6        Con lettera del 4 settembre 2011 la IPK ha, in particolare, reso noto di non comprendere il ritardo dovuto all’analisi della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, da parte della Commissione e le ha fissato un termine al 16 settembre 2011 affinché la informasse sul seguito che intendeva dare alla questione.

7        Durante una telefonata del 14 settembre 2011, un agente della Commissione ha informato il consiglio della IPK del fatto che tale istituzione intendeva versare e rimborsare l’intero contributo finanziario nonché gli interessi moratori pari a EUR 31 961,63. La Commissione non avrebbe tuttavia ancora deciso se e in quale misura si dovessero pagare anche interessi relativi a tali importi.

8        L’11 ottobre 2011, durante un nuovo colloquio telefonico con il consiglio della IPK, la Commissione ha informalmente comunicato alla IPK di aver deciso di versarle il contributo finanziario per un totale di EUR 530 000, così come gli interessi moratori pari a EUR 31 961,63 che la IPK aveva pagato. La Commissione avrebbe inoltre deciso di versarle interessi pari in totale a EUR 158 000. La IPK avrebbe pertanto ricevuto un importo complessivo di circa EUR 720 000 nel termine di un mese.

9        Il 14 ottobre 2011 la Commissione ha adottato e notificato alla IPK la sua decisione recante il riferimento ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

10      Nella decisione controversa la Commissione ha riportato, da un lato, l’importo complessivo, interessi compresi, che doveva essere versato alla IPK, vale a dire EUR 720 579,90, e, dall’altro, l’importo degli interessi compensativi che aveva deciso di versare, vale a dire EUR 158 618,27, importo calcolato conformemente ai tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE) e dell’Istituto monetario europeo (IME), predecessore della BCE, per le principali operazioni di rifinanziamento. La Commissione ha inoltre indicato di aver calcolato tali interessi, per gli importi di EUR 318 000 e di EUR 31 961,63, a decorrere dal 18 maggio 2007 nonché, per l’importo di EUR 212 000, a decorrere dal 1° gennaio 1994, e ciò fino al 31 ottobre 2011.

11      Con lettera del 17 ottobre 2011 la IPK ha contestato la legittimità della decisione controversa, in particolare per quanto riguarda l’articolo 296 TFUE, e ha chiesto che le venissero comunicati, entro il 31 ottobre 2011, la base giuridica di tale decisione, la giustificazione della qualifica degli interessi come «compensativi» e non come «moratori», i tassi di interesse precisi applicati a ciascuna delle parti dell’importo da versare ed il motivo per cui i tassi di interesse della BCE e dell’IME per le principali operazioni di rifinanziamento non erano stati maggiorati di 3,5 punti.

12      Con lettera del 25 ottobre 2011 la Commissione ha precisato che la decisione controversa si basava sull’articolo 266 TFUE. Ha altresì fatto valere di non essere tenuta al pagamento di interessi moratori, in quanto il «regolamento finanziario del 1977», applicabile al contributo finanziario in oggetto e come modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio del 13 marzo 1990 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 70, pag. 1), non prevedeva norme relative al pagamento di interessi a favore dei beneficiari. Allo stesso modo, il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315, pag. 1) sarebbe entrato in vigore solo dopo la firma del contratto relativo al contributo finanziario e, in ogni caso, l’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento si applicherebbe solo alle domande di pagamento emesse dalla Commissione e non al caso inverso (v. anche il titolo XIV e l’articolo 92 dello stesso regolamento). Inoltre il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), nonché il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento [n. 1605/2002] (GU L 357, pag. 1), non sarebbero applicabili a contratti firmati prima della loro entrata in vigore, vale a dire precedentemente al 1° gennaio 2003. Dalla giurisprudenza risulterebbe tuttavia chiaramente un obbligo per la Commissione di versare interessi compensativi in conformità con una sentenza di annullamento. La Commissione avrebbe pertanto deciso di versare interessi conformemente ai tassi di interesse della BCE e dell’IME per ciascuna delle parti dell’importo complessivo da versare secondo il calcolo descritto nella tabella allegata alla lettera. In detta tabella la Commissione ha calcolato gli interessi su ciascuna delle parti del credito di cui al precedente punto 3, tenendo conto del tasso di interesse della BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, e ciò fino al 13 luglio 2011. A tale riguardo la Commissione ha precisato che, in mancanza di una norma che autorizza l’applicazione di interessi moratori, non sarebbe stato necessario aumentare di 3,5 punti i tassi di interesse. La Commissione ha infine indicato che avrebbe sospeso il pagamento fino a quando la IPK non avesse riposto alla sua lettera.

13      Con lettera del 3 novembre 2011 la IPK ha informato la Commissione di ritenere che la motivazione fornita da quest’ultima fosse sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 296 TFUE e l’ha invitata «a procedere al pagamento [a suo favore]».

14      Con lettera del 18 novembre 2011 la Commissione, da un lato, ha confermato il ricevimento della lettera della IPK del 3 novembre 2011, in cui la IPK avrebbe accettato le sue spiegazioni e l’avrebbe invitata a procedere al pagamento dell’importo di EUR 720 579,90, e, dall’altro, ha indicato che il pagamento era stato autorizzato il 16 novembre 2011. La Commissione ha infine segnalato che, a suo avviso, tutti i crediti della IPK connessi con la sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, erano integralmente ed irrevocabilmente estinti in conseguenza di tale pagamento.

15      Il 22 novembre 2011 l’importo di EUR 720 579,90 è stato accreditato sul conto della IPK presso la Stadtsparkasse München.

16      Con lettera del 30 novembre 2011 la IPK ha risposto alla lettera della Commissione del 18 novembre 2011. Anzitutto vi ha sottolineato che la sua lettera del 3 novembre 2011 non doveva essere intesa come un’accettazione del tenore dei motivi forniti dalla Commissione, bensì che essa si limitava ad enunciare che tali motivi erano sufficienti a soddisfare i requisiti dell’articolo 296 TFUE. La IPK ha poi allegato che la motivazione riportata nella lettera del 25 ottobre 2011 era erronea dal punto di vista giuridico. Infatti, secondo la IPK, il calcolo degli interessi effettuato in tale lettera non era conforme alla giurisprudenza consolidata, come invocata dalla Commissione, secondo cui ciascuno dei tassi di interesse della BCE per le principali operazioni di rifinanziamento doveva essere maggiorato di 2 punti. La IPK ha pertanto chiesto alla Commissione di rivedere, entro il 9 dicembre 2011, il proprio metodo di calcolo degli interessi, aumentando di 2 punti i tassi di interesse che le aveva applicato. In caso contrario, la IPK avrebbe introdotto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

17      La Commissione non ha risposto alla IPK entro il termine stabilito.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2011 la IPK ha proposto il presente ricorso.

19      A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

20      Il 16 aprile 2012 il Tribunale ha deciso, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che non fosse necessario un secondo scambio di memorie.

21      Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2012, tenuto conto dell’argomento della Commissione, la IPK ha chiesto di essere autorizzata a completare il fascicolo relativamente agli interessi compensativi e agli interessi moratori. Con lettera dell’8 maggio 2012 il Tribunale ha informato la IPK della sua decisione di autorizzare il deposito di una replica limitata ai punti summenzionati. La IPK ha depositato tale replica il 13 giugno 2012. La Commissione ha depositato una controreplica il 24 luglio 2012.

22      La IPK conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa, nella parte in cui l’importo degli interessi assegnatile ammonta solo a EUR 158 618,27;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la IPK alle spese.

24      Su rapporto del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

25      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 28 novembre 2012.

 In diritto

26      A sostegno della sua domanda di annullamento parziale della decisione controversa, la IPK deduce un unico motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE in quanto la Commissione sarebbe incorsa in errore nel calcolo degli interessi dovuti.

27      La IPK rileva che nella decisione controversa la Commissione ha riconosciuto il proprio obbligo di versarle un importo pari, sommate tutte le sue parti, a EUR 561 961,63 a titolo della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2. Vi avrebbe anche riconosciuto il proprio obbligo di pagarle interessi a decorrere dal 1° gennaio 1994 per la parte corrispondente a EUR 212 000 e a decorrere dal 18 maggio 2007 per le parti corrispondenti rispettivamente a EUR 318 000 e a EUR 31 961,63. Secondo la IPK, tali obblighi di pagamento della Commissione non sono oggetto della presente controversia, di modo che, sotto tale profilo, la decisione controversa è divenuta definitiva. Tuttavia la Commissione avrebbe calcolato in modo erroneo e in violazione dell’articolo 266 TFUE gli interessi dovuti, poiché, da un lato, non ha maggiorato di 2 punti i tassi di interesse della BCE e dell’IME per le principali operazioni di rifinanziamento, applicati a ciascuna delle tre parti summenzionate, e, dall’altro, ha commesso un manifesto errore di calcolo degli interessi moratori che decorrono dalla pronuncia della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2.

28      La Commissione conclude per il rigetto dell’unico motivo dedotto dalla IPK.

29      La Commissione ritiene che il pagamento di interessi compensativi sia destinato solo a risarcire le perdite risultanti dal tasso di inflazione durante il periodo che intercorre tra la data del verificarsi del danno e quella della pronuncia della sentenza. I tassi di rifinanziamento principali della BCE sarebbero applicati al fine di calcolare uniformemente in tutta l’Unione europea interessi finalizzati a compensare la svalutazione monetaria media negli Stati membri, dal momento che il tasso di inflazione varia da uno Stato membro all’altro. In tal senso, nella sua sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, Racc. pag. II‑7833), il Tribunale avrebbe operato una chiara distinzione per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile a seconda della sede societaria, nella fattispecie l’Italia.

30      Per contro, la IPK avrebbe sede in Germania, dove la svalutazione monetaria media era inferiore al valore del tasso di rifinanziamento principale. Nel periodo tra il 1994 e il 2010 detto tasso sarebbe stato a volte nettamente superiore al tasso di inflazione della Germania. Secondo la Commissione, infatti, durante tale periodo il tasso di inflazione medio in Germania era pari al 1,6%, mentre il tasso di rifinanziamento principale era in media intorno al 3,3%. Essa ne deduce che, se l’applicazione del tasso di rifinanziamento principale conferisce già alla IPK un vantaggio considerevole, che dovrebbe essere tollerato in considerazione della necessità di applicare un tasso di interesse unico, essa avrebbe l’effetto di compensare la IPK con più del doppio dell’inflazione. Inoltre una maggiorazione di 2 punti del tasso di rifinanziamento principale consentirebbe alla IPK di ricevere una compensazione, in media, più che tripla rispetto all’inflazione (5,3% contro 1,6%), senza alcuna base giuridica. Peraltro la situazione economica della Germania sarebbe molto diversa rispetto a quella dell’Italia, dove, nei periodi tra il 1995 e il 1996 e tra il 2002 e il 2005, il tasso di inflazione avrebbe a volte superato il tasso di rifinanziamento principale.

31      Orbene, la giurisprudenza prevederebbe solo una compensazione dell’inflazione e non una ricompensa che giustifica una maggiorazione del tasso di rifinanziamento principale, né la possibilità per la ricorrente di trarre un vantaggio finanziario dall’annullamento di un atto. Ciò tuttavia si realizzerebbe se alla IPK venisse applicato un tasso di interesse superiore rispetto al tasso di rifinanziamento principale. Secondo la Commissione, la natura ingiustificata di tale arricchimento è tanto più manifesta in quanto la IPK è un creditore in mala fede, circostanza che sarebbe contraria ai principi di giustizia e di equità. Infatti nella sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, il Tribunale avrebbe constatato che la IPK aveva concluso un accordo collusivo con un funzionario della Commissione al fine di ottenere o poter mantenere il contributo finanziario controverso (punti 126, 144 e 145), che aveva ottenuto informazioni confidenziali in maniera illecita (punto 130), che aveva dichiarato il falso e aveva in seguito tentato di occultare le vere circostanze all’origine dell’introduzione della sua domanda di sostegno finanziario (punto 134).

32      La Commissione contesta anche il fatto di essere debitrice di interessi moratori. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe né dato prova di un comportamento illecito né sarebbe stata condannata al pagamento di interessi composti. Al contrario, il Tribunale avrebbe accertato diversi comportamenti illeciti della IPK, in parte di lunga durata, di modo che l’applicazione del metodo di calcolo di interessi composti non sarebbe giustificata. Sarebbe addirittura contrario al principio di sana gestione finanziaria, ai sensi dell’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, ricompensare tali comportamenti illeciti con l’applicazione di un metodo siffatto, che sarebbe quindi priva di base giuridica ai sensi dell’articolo 310, paragrafo 3, del TFUE.

33      Preliminarmente il Tribunale constata che, nella decisione controversa, la Commissione ha effettivamente riconosciuto di essere debitrice, nei confronti della IPK, di un importo principale di EUR 561 961,63, circostanza che essa ha confermato in udienza in risposta ad un quesito orale del Tribunale e di cui è stato preso atto nel verbale dell’udienza. In tale sede, la Commissione ha inoltre riconosciuto di essere debitrice nei confronti della IPK di un importo di EUR 158 618,27 a titolo di interessi compensativi, vale a dire di un importo complessivo pari a EUR 720 579,90. In udienza la Commissione non ha peraltro messo in discussione la natura accessoria degli interessi dovuti rispetto all’importo del credito principale.

34      Alla luce di ciò, l’argomento della Commissione secondo cui sostanzialmente, da un lato, la IPK sarebbe un creditore in mala fede e, dall’altro, il Tribunale avrebbe accertato, nella sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, comportamenti illeciti della IPK non può mettere in discussione l’esistenza del credito principale né il fatto che, sotto tale profilo, la Commissione sia debitrice di interessi che devono essere calcolati conformemente alle norme rilevanti. Tale argomento deve pertanto essere respinto in quanto inoperante, anche supponendo che esso miri ad invocare il principio nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans, secondo cui nessuno può invocare un proprio comportamento illecito nei confronti di terzi per ottenere un vantaggio, fatto che la Commissione ha d’altronde negato in udienza in risposta ad un quesito orale del Tribunale. A tale riguardo, occorre tuttavia precisare che l’approccio della Commissione, nel caso di specie, deriva da un’erronea interpretazione della portata della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, da cui non risulta in capo alla Commissione stessa alcun obbligo di rimborsare alla IPK il contributo finanziario di cui trattasi. In tale sentenza il Tribunale ha infatti convalidato gli accertamenti fattuali riportati nella decisione del 13 maggio 2005 e relativi alle irregolarità commesse dalla IPK che giustificavano, in linea di principio, l’annullamento del contributo finanziario in questione (punti 128‑145) e si è limitato ad annullare tale decisione a causa del mancato rispetto da parte della Commissione del termine di prescrizione rilevante (punti 147‑166). Ne risulta peraltro che la decisione controversa costituisce l’unica base giuridica del credito principale in questione.

35      Per quanto riguarda la prima parte dell’unico motivo dedotto dalla IPK, vale a dire l’asserito calcolo erroneo degli interessi compensativi, occorre ricordare che la IPK ritiene che tali interessi avrebbero dovuto essere maggiorati di 2 punti rispetto al tasso di interesse della BCE per le principali operazioni di rifinanziamento. Orbene, è pacifico che la Commissione ha calcolato gli interessi tenendo conto solo del tasso di interesse della BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, senza maggiorazione di 2 punti, e ciò fino al 31 ottobre 2011, come indicato nella decisione controversa.

36      Come rilevato al precedente punto 33, la Commissione non contesta di essere stata obbligata a pagare alla IPK interessi compensativi conformemente alle regole stabilite. Orbene, a tale riguardo, una costante giurisprudenza ha riconosciuto che, indipendentemente dalla loro precisa denominazione, tali interessi devono sempre essere calcolati sulla base del tasso di interesse della BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti (sentenze del Tribunale del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, Racc. pag. II‑2967, punto 64; del 17 marzo 2005, AFCon Management Consultants e a./Commissione, T‑160/03, Racc. pag. II‑981, punti 130‑132, e Idromacchine e a./Commissione, cit. al precedente punto 29, punti 77‑80). Come sostenuto dalla IPK, si tratta di una maggiorazione forfettaria applicabile a tutte le ipotesi, senza che vi sia necessità di constatare in concreto se essa sia giustificata o meno rispetto alla svalutazione monetaria, durante il periodo considerato, nello Stato membro in cui ha sede il creditore.

37      Certo, nella sua sentenza Idromacchine e a./Commissione, di cui al precedente punto 29 (punti 77‑79), il Tribunale ha anzitutto considerato che si dovesse tener conto della svalutazione monetaria che si rifletterebbe nel tasso di inflazione annuo constatato, per il periodo considerato, da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui hanno sede le società interessate. Il Tribunale ha tuttavia in seguito applicato uniformemente la maggiorazione forfettaria di 2 punti agli interessi compensativi e moratori da attribuire, per quanto riguarda gli interessi compensativi, fino alla data della pronuncia della sentenza, l’8 novembre 2011, e, per quanto riguarda gli interessi moratori, successivamente. Inoltre, a tale riguardo, la IPK osserva giustamente che, in quest’altra causa, la maggiorazione forfettaria uniforme di 2 punti non dipendeva dal tasso di inflazione reale durante il periodo considerato in Italia, dove la Idromacchine aveva sede, dato che, come osservato dalla Commissione stessa nelle proprie memorie, tale tasso di inflazione era stato superiore al tasso di interesse della BCE solo nel 2010 e nel 2011. Orbene, se fosse corretta l’ipotesi avanzata dalla Commissione, secondo cui il tasso degli interessi compensativi da attribuire dovrebbe dipendere dal tasso di inflazione reale, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare tale maggiorazione forfettaria di 2 punti al periodo anteriore, dato che, durante tale periodo, la Idromacchine aveva beneficiato, già solo con l’applicazione del tasso di interesse non maggiorato della BCE, di una sufficiente compensazione della svalutazione monetaria.

38      Peraltro il Tribunale ha già statuito, sia pure nell’ambito del calcolo di interessi moratori, che il mancato pagamento di siffatti interessi potrebbe condurre ad un arricchimento senza causa da parte dell’Unione, che è contrario ai principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza Corus UK/Commissione, cit. al precedente punto 36, punto 55, e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, la maggiorazione forfettaria del tasso di interesse di 2 punti è sorta al fine di evitare un siffatto arricchimento senza causa in tutti i casi possibili.

39      Alla luce dei suesposti rilievi, occorre concludere che a torto la Commissione ha omesso di maggiorare i tassi di interesse compensativi applicati alle tre diverse parti del credito di cui al precedente punto 3 e che si deve accogliere la prima parte dell’unico motivo dedotto dalla IPK.

40      Nell’ambito della seconda parte del suo unico motivo, la IPK sostiene che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere interessi moratori decorrenti dalla pronuncia della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, e avrebbe dovuto calcolarli sulla base del complessivo importo del credito, maggiorato degli interessi compensativi dovuti fino a tale data. È tuttavia pacifico che la Commissione non ha tenuto conto di interessi moratori, né precedenti né successivi alla pronuncia di tale sentenza, ritenendo di non essere tenuta al pagamento dei medesimi ai sensi della normativa e della giurisprudenza applicabili.

41      A tale riguardo è sufficiente ricordare la giurisprudenza consolidata che ha riconosciuto in capo alla Commissione l’obbligo incondizionato di pagare interessi moratori, in particolare nel caso dell’impegno da parte della stessa della responsabilità non contrattuale dell’Unione, per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza che la accerta (v., in tal senso, sentenza della Corte del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, Racc. pag. I‑203, punto 35, e sentenza Idromacchine e a./Commissione, cit. al precedente punto 29, punto 79, e giurisprudenza ivi citata), nonché nel caso di ripetizione di indebito in seguito ad una sentenza di annullamento (sentenza Corus UK/Commissione, cit. al precedente punto 36, punti 50 e segg.). Nessuno degli argomenti della Commissione consente di escludere tale obbligo di principio nel caso di specie, in cui, a seguito della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, che annulla la decisione del 13 maggio 2005, la Commissione ha riconosciuto, nella decisione controversa, di essere tenuta a rimborsare alla IPK l’importo principale del contributo finanziario in questione. Al contrario, in udienza, in risposta ad un quesito orale del Tribunale, la Commissione ha ammesso di essere debitrice di interessi moratori che sarebbero dovuti a decorrere dalla pronuncia della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale dell’udienza. Alla luce di ciò, occorre concludere che la Commissione era obbligata ad aggiungere all’importo principale dovuto, come riconosciuto nella decisione controversa, interessi moratori, i quali, nel caso di specie, per comune accordo delle parti su tale punto, devono essere calcolati a decorrere dalla pronuncia della sentenza del 15 aprile 2011, di cui al precedente punto 2, e ciò indipendentemente dal fatto che tale decisione costituisca l’unico fondamento giuridico del credito principale in causa (v. precedente punto 34).

42      Peraltro la IPK osserva giustamente che la Commissione era altresì tenuta a calcolare tali interessi moratori sulla base dell’importo principale dovuto, maggiorato degli interessi compensativi maturati anteriormente. Anche se infatti la giurisprudenza del Tribunale, in linea di principio, non autorizza la capitalizzazione degli interessi compensativi maturati anteriormente né degli interessi moratori maturati successivamente alla pronuncia di una sentenza che riconosce l’esistenza di un credito, il Tribunale ordina tuttavia di stabilire gli interessi moratori decorrenti fino al pagamento completo sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi compensativi maturati anteriormente (v., in tal senso, sentenze Corus UK/Commissione, cit. al precedente punto 36, punti 64 e 65, e AFCon Management Consultants e a./Commissione, cit. al precedente punto 36, punti 132 e 133). Tale approccio distingue pertanto gli interessi compensativi di tipo pre-contenzioso dagli interessi moratori di tipo post-contenzioso, dovendo questi ultimi tener conto dell’intera perdita finanziaria accumulata anche a causa della svalutazione monetaria.

43      Dev’essere di conseguenza accolta la seconda parte dell’unico motivo dedotto dalla IPK, nella parte in cui la Commissione ha illegittimamente omesso di attribuire interessi moratori, maggiorati di 2 punti, i quali devono essere calcolati in base all’importo principale del credito, inclusi gli interessi compensativi maturati anteriormente, e nel caso di specie, per comune accordo delle parti su tale punto, devono essere calcolati a decorrere dalla pronuncia della sentenza del 15 aprile 2011.

44      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre pertanto accogliere il ricorso, senza che vi sia necessità di pronunciarsi sulla questione se la Commissione abbia violato l’articolo 266 TFUE, e annullare la decisione controversa nella parte in cui ha limitato a EUR 158 618,27 il rimborso degli interessi dovuti.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda della IPK.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] è annullata nella parte in cui l’importo degli interessi da corrispondere alla IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, in essa stabilito, è limitato a EUR 158 618,27.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Azizi

Soldevila Fragoso

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2013.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.