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Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 - Département du Gers/Commissione

(Causa T-478/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/419/UE che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, un dipartimento francese a forte densità agricola, che coltiva superfici molto estese di granoturco, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 2010/419/UE che autorizza l'immissione in commercio di granoturco geneticamente modificato o di prodotti contenti tale granoturco.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi attinenti:

    ad un'eccezione di illegittimità riguardante il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in base al quale è stata adottata la decisione impugnata, poiché:

il regolamento n. 1829/2003 violerebbe il principio dell'equilibrio istituzionale in quanto i) il Parlamento europeo sarebbe privo di poteri nell'ambito del procedimento di autorizzazione, mentre la Commissione     avrebbe un potere troppo esteso e ii) gli Stati membri sarebbero lasciati senza un margine discrezionale;

il regolamento n. 1829/2003 violerebbe il principio di precauzione in quanto non prenderebbe sufficientemente in considerazione i rischi per la salute umana, per l'ambiente, per l'agricoltura e per gli allevamenti, che deriverebbero dagli alimenti e dai mangimi per animali geneticamente modificati;

il regolamento n. 1829/2003 violerebbe i diritti dei consumatori, da un lato, perché non prevede alcuna misura che consenta ai consumatori di essere informati sul fatto che gli animali consumati sono stati nutriti con OGM e, dall'altro, perché permette un'informazione sostanzialmente erronea sull'assenza di OGM nei prodotti contenenti comunque OGM ma in una percentuale di composizione inferiore a 0,9%.

- Alla illegittimità della decisione impugnata:

per carenza di motivazione che integra una violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione della Commissione non farebbe altro che rinviare al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l'"EFSA";

per incompetenza negativa che integra uno sviamento di procedura, poiché la Commissione si è astenuta dall'esercitare il suo potere discrezionale;

per violazione del principio di precauzione visto che i metodi di valutazione impiegati dall'EFSA erano incompleti e la valutazione del granoturco Bt11 era troppo incerta;

per violazione dei diritti dei consumatori a causa della mancanza di etichettatura degli animali nutriti con granoturco Bt11, nonché per mancanza di trasparenza in ordine ai prodotti contenenti meno del 0,9% di granoturco Bt11.

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1 - GU L 268, pag. 1.