Language of document : ECLI:EU:T:2008:160

Causa T‑495/04

Belfass SPRL

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Appalti pubblici di servizi — Gara di appalto comunitaria — Errore materiale manifesto — Attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa — Offerta anormalmente bassa — Art. 139, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Eccezione di illegittimità — Capitolato d’oneri — Ricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Procedura di gara di appalto

(Artt. 230, quarto comma, CE e 241 CE)

2.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 139, n. 1]

3.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara

(Regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 138, n. 2, e 139, n. 1)

4.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Atteso che nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici il capitolato d’oneri non riguarda individualmente le imprese offerenti, le quali non possono quindi impugnarlo con un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, il Consiglio non può eccepire la pretesa possibilità di una delle imprese offerenti di impugnare detto capitolato d’oneri per opporsi alla contestazione a titolo incidentale, da parte di quest’ultima, della legittimità di tale documento, in occasione del ricorso di annullamento della decisione che l’esclude dall’appalto in questione.

(v. punto 44)

2.      Dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi invocati, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciò nondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile.

È quanto si verifica nel caso di un motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 139, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario – il quale prevede che, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici delle Comunità europee, l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che un’offerta sia anormalmente bassa, è obbligata, prima di respingere l’offerta, a consentire all’offerente di fornire spiegazioni o giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta stessa –, motivo espressamente sollevato da una ricorrente solo in fase di replica, qualora, nell’atto introduttivo, tale ricorrente abbia espressamente contestato al Consiglio di avere escluso la sua offerta senza ulteriore esame, e in ragione del suo carattere anormalmente basso.

(v. punti 87-90)

3.      L’art. 139, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, sancisce un obbligo fondamentale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, che impone all’amministrazione aggiudicatrice di verificare in contraddittorio, prima di respingerle, tutte le offerte che presentino un carattere anormalmente basso, tenuto conto di tutti gli elementi che le compongono.

Quando l’appalto venga attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa, tale requisito si applica non solo al criterio del prezzo dell’offerta esaminata, ma anche agli altri criteri di cui all’art. 138, n. 2, del regolamento n. 2342/2002, qualora consentano di stabilire una soglia di anomalia al di sotto della quale un’offerta presentata nell’ambito dell’appalto controverso è sospettata di essere anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 139, n. 1, del citato regolamento.

Pertanto, respingendo, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, mediante attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta di un’impresa offerente unicamente in ragione del carattere eccessivamente basso del numero totale di ore indicato in tale offerta senza intraprendere alcuna verifica in contraddittorio, ai sensi del menzionato art. 139, n. 1, dell’offerta stessa prima della sua esclusione automatica, il Consiglio ha violato tale disposizione.

(v. punti 98, 100, 103-104)

4.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario verificare gli altri presupposti.

Di conseguenza, deve essere respinta una domanda di risarcimento danni qualora il danno lamentato, ossia la perdita di un appalto comunitario, non sia reale e certo, bensì ipotetico.

(v. punti 119-120, 127-129)