Language of document : ECLI:EU:T:2010:271

Causa T‑335/08

BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità italiane nei confronti di talune banche ristrutturate — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi — Decisione che qualifica il regime come aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero dell’aiuto — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Carattere selettivo — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e da recuperare — Ricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 253 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Deroga al sistema fiscale generale

(Art. 87, n. 1, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Assenza di osservazioni da parte degli interessati — Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      Una persona fisica o giuridica diversa dal destinatario di una decisione può sostenere che questa la riguarda individualmente soltanto qualora la decisione medesima la colpisca a causa di determinate qualità personali o di circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, pertanto, la identifica alla stessa stregua del destinatario. Di conseguenza, un’impresa non può, in via di principio, essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una decisione del genere si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

Tuttavia, diversa è la posizione dell’impresa che sia interessata dalla decisione controversa non solamente in quanto impresa del settore di cui trattasi, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, bensì anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di detto regime e del quale la Commissione ha ordinato il recupero. Un’impresa siffatta è individualmente interessata dalla decisione della Commissione e il suo ricorso, diretto contro la stessa, è ricevibile.

(v. punti 64‑66)

2.      La questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

La Commissione, in particolare nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza, non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e ad esporre le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la detta decisione. Essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’art. 253 CE, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della sua decisione, consentendo così al giudice dell’Unione ed alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato.

(v. punti 93‑94)

3.      Una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE è la condizione di specificità, o ancora di selettività. Infatti, l’art. 87, n. 1, CE richiede che la misura di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovino, riguardo all’obiettivo perseguito da questa misura, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 87 CE, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata rispetto alla situazione giuridica precedente o, all’opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento controverso.

La determinazione del contesto di riferimento ai fini dell’esame della selettività di una misura assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di imposizione definito «normale», vale a dire la tassazione normalmente applicabile alle imprese che si trovino, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime controverso, in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle imprese beneficiarie di tale regime. Peraltro, l’esistenza di un tale vantaggio economico per le imprese beneficiarie di un esonero dall’imposizione ordinaria non può essere contestata per il fatto che sussisterebbero altre esenzioni dalla medesima imposizione a favore di altre imprese. Pertanto, la circostanza che esistano altre deroghe al regime dell’imposta ordinaria rispetto al regime di cui trattasi non rimette in discussione il fatto che tale regime ha, in sostanza, un carattere derogatorio.

Nell’esame di un regime di aiuti alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, la Commissione effettua una valutazione obiettiva. Infatti, al fine di determinare se il regime di cui trattasi comporti oggettivamente un vantaggio economico rispetto alla imposizione alla quale esso deroga e che sarebbe normalmente applicabile in sua assenza, la Commissione è tenuta a verificare tale regime in modo obiettivo. Non spetta alla Commissione prendere in considerazione le scelte soggettive che avrebbero potuto compiere i beneficiari di tale regime in assenza del medesimo.

(v. punti 160‑162, 169, 187, 204)

4.      L’art. 88, n. 2, CE, impone alla Commissione, prima che adotti una decisione, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate. Tuttavia, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune ove tali osservazioni manchino. In particolare, non può essere addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio e in via presuntiva quali elementi potessero esserle sottoposti.

(v. punto 188)