Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso)
(causa T‑336/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Rappresentazione di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso – Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio tridimensionale [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b), e 3] (v. punti 59, 67‑71)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005‑4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata, per prodotti della classe 30 – domanda n. 3844446 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese. |