Language of document : ECLI:EU:T:2012:300

Causa T‑338/08

Stichting Natuur en Milieu e

Pesticide Action Network Europe

contro

Commissione europea

«Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari — Domanda di riesame interno — Rifiuto — Provvedimento di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Deposito di una memoria complementare al ricorso — Ammissibilità — Presupposti

3.      Atti delle istituzioni — Regolamento della Commissione che fissa i livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari — Atto di portata generale — Assenza di un atto amministrativo che possa costituire l’oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento n. 1367/2006

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 396/2005 e n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1; regolamento della Commissione n. 149/2008]

4.      Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) — Effetti — Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione — Valutazione, alla luce di detta convenzione, della validità di una disposizione del regolamento n. 1367/2006 — Presupposti

(Art. 300, § 7, CE; convenzione di Aarhus; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006)

5.      Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) — Nozione di organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative

(Convenzione di Aarhus, art. 2, § 2)

6.      Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) — Possibilità di riesame limitata, in virtù di una norma del regolamento n. 1367/2006, ai soli atti di portata individuale — Invalidità in rapporto alla convenzione

[Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 14)

2.      Essendo la Comunità europea una comunità di diritto, le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato, le modalità procedurali applicabili ai ricorsi presentati dinanzi al giudice comunitario debbono essere interpretate, per quanto possibile, in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.

Pertanto, la mera circostanza che né lo Statuto della Corte né il regolamento di procedura prevedano espressamente la possibilità di produrre una memoria complementare al ricorso dopo il deposito di quest’ultimo non può essere interpretata nel senso che escluda una siffatta possibilità, qualora tale memoria complementare al ricorso venga depositata prima della scadenza del termine di ricorso.

(v. punti 20-21)

3.      Per determinare la portata di un atto, il giudice dell’Unione non deve limitarsi alla denominazione ufficiale dell’atto, ma deve in primo luogo tener conto del suo oggetto e del suo contenuto.

Una misura è considerata di portata generale quando si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.

Alla luce del suo obiettivo e del suo contenuto, il regolamento n. 149/2008, che modifica il regolamento n. 396/2005 e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento, si applica a situazioni obiettivamente determinate e implica effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, cioè gli operatori economici che fabbricano, coltivano, importano o producono prodotti rientranti sotto gli allegati del regolamento n. 396/2005, nonché i titolari di autorizzazioni di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze contemplate in tali allegati.

Pertanto, il regolamento n. 149/2008 costituisce un atto di portata generale, e non può dunque essere considerato un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, idoneo ad essere oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

(v. punti 29-30, 38-39, 48)

4.      Le istituzioni dell’Unione sono vincolate dalla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, la quale prevale sugli atti comunitari derivati. Ne consegue che la validità del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, può essere inficiata per incompatibilità con la suddetta convenzione.

Nell’ipotesi in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di un accordo internazionale o nel caso in cui l’atto faccia espressamente rinvio a precise disposizioni di tale accordo, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto di cui trattasi con riferimento alle norme di tale accordo.

Così, qualora un regolamento sia inteso a dare attuazione ad un obbligo imposto alle istituzioni dell’Unione da un trattato internazionale, il giudice dell’Unione deve poter procedere al controllo della legittimità di tale regolamento con riferimento al suddetto trattato, senza previamente verificare se a ciò non ostino la natura e l’economia generale del trattato medesimo e se le disposizioni di quest’ultimo appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

(v. punti 52-54)

5.      Gli atti delle istituzioni dell’Unione adottati nell’esercizio dei loro poteri legislativi sono esclusi dall’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aahrus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, e da quello dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione, adottando il regolamento n. 149/2008, che modifica il regolamento n. 396/2005 e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento, non ha agito nell’esercizio di poteri legislativi. Alla luce delle disposizioni sulla cui base tale regolamento è stato adottato, essa ha operato nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

(v. punti 62, 65)

6.      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto limita la nozione di atti contestabili di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus ai soli atti amministrativi, definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento come provvedimenti di portata individuale, non è compatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

(v. punto 83)