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Ricorso proposto il 7 luglio 2021 – UniCredit Bank/SRB

(Causa T-402/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UniCredit Bank AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: F. Schäfer, H. Großerichter e F. Kruis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi gli allegati, nella parte riguardante la ricorrente;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

Primo motivo: la decisione del 14 aprile 2021 violerebbe un requisito di forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, in quanto non sarebbe stata debitamente accertata.

Secondo motivo: la decisione del 14 aprile 2021 e i suoi allegati da I a III violerebbero requisiti di forma sostanziali ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, e il diritto a una buona amministrazione, poiché non conterrebbero una motivazione sufficiente a norma dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Terzo motivo: la decisione del 14 aprile 2021 e i suoi allegati I e II violerebbero il diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto sarebbe praticamente impossibile sottoporre a un controllo giurisdizionale effettivo l’esattezza materiale della decisione.

Quarto motivo: la decisione del 14 aprile 2021 e i suoi allegati sarebbero illegittimi, poiché gli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63 1 sarebbero illegittimi. Essi violerebbero il diritto degli istituti ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto condurrebbero a decisioni intrinsecamente non trasparenti che sono state adottate sulla loro base.

Quinto motivo: se si dovesse ritenere che il calcolo non trasparente del contributo degli istituti sia già imposto dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 2 e dall’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 3 , tali atti giuridici dovrebbero essere dichiarati illegittimi e quindi inapplicabili per le ragioni indicate nel quarto motivo.

Sesto motivo: la decisione del 14 aprile 2021 violerebbe l’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto non avrebbe preso in considerazione, nel calcolo del fattore di correzione per il rischio, l’indicatore di rischio del coefficiente netto di finanziamento stabile («NSFR») né l’indicatore di rischio dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili («MREL») o gli indicatori di rischio «complessità» («complexity») e «possibilità di risoluzione» («resolvability»).

Settimo motivo: la decisione del 14 aprile 2021 e i suoi allegati da I a III violerebbero requisiti di forma sostanziali ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, e il diritto a una buona amministrazione previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, poiché la ricorrente non sarebbe stata ascoltata prima dell’adozione della decisione.

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

2 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

3 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).