Language of document : ECLI:EU:T:2019:668

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/1036] – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria delle imprese” – Vantaggi fiscali – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑586/14 RENV,

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, con sede in Anhui (Cina), rappresentata da Y. Melin, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, con sede in Tschernitz (Germania), rappresentata da R. MacLean, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 1 e rettifica in GU 2014, L 253, pag. 4),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, ricorrente, è una società con sede in Cina, che ivi produce ed esporta verso l’Unione europea vetro solare, oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 1 e rettifica in GU 2014, L 253, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2        La ricorrente ha come azionista unico la Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, con sede in Hong Kong (Cina), la quale è quotata alla Borsa di Hong Kong.

3        Nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato, la ricorrente presentava, in data 21 maggio 2013, sul fondamento del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)], una domanda di ammissione al beneficio del trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento 2016/1036].

4        Il 6 giugno 2013 la ricorrente depositava le sue risposte al questionario antidumping della Commissione europea.

5        Il 21 giugno 2013 la ricorrente rispondeva alla domanda di informazioni supplementari della Commissione.

6        Le informazioni trasmesse dalla ricorrente nel formulario di richiesta del TEM e nelle sue risposte al questionario della Commissione erano state oggetto di verifica presso la sede della ricorrente in Cina tra il 21 e il 26 giugno 2013.

7        Alla fine del mese di giugno e nel luglio 2013, la ricorrente, in accordo con la Commissione e in linea con le richieste di quest’ultima, produceva ulteriori informazioni.

8        Con lettera del 22 agosto 2013, la Commissione informava la ricorrente che non riteneva di poter dar seguito alla sua richiesta di TEM, per il solo motivo che essa non soddisfaceva le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base (in prosieguo: la «lettera del 22 agosto 2013»). La Commissione invitava la ricorrente a presentare osservazioni, considerando, per contro, che essa soddisfaceva le altre condizioni di cui al primo, al secondo, al quarto e al quinto trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di detto regolamento.

9        Il 1o settembre 2013 la ricorrente presentava le sue osservazioni, contestando le valutazioni della Commissione.

10      Con lettera del 13 settembre 2013, la Commissione rispondeva a tali osservazioni nella sua decisione finale relativa alla richiesta di TEM (in prosieguo: la «lettera del 13 settembre 2013»), la quale confermava il rigetto della richiesta di TEM presentata dalla ricorrente.

11      Il 26 novembre 2013 la Commissione adottava il regolamento (UE) n. 1205/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 316, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

12      I considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio, dedicati al «[t]rattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (“TEM”)», sono redatti come segue:

«(34)      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni dalla [Cina] il valore normale deve essere determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base per quei produttori esportatori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(35)      Qui di seguito si riportano brevemente i criteri, esclusivamente per comodità di riferimento:

1)      le decisioni delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza troppe interferenze dello Stato; i costi devono riflettere valori di mercato;

2)      le imprese devono usare una sola serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme contabili internazionali e utilizzati per tutti gli scopi;

3)      non devono più esistere distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema a economia non di mercato;

4)      la certezza del diritto e la stabilità dell’attività devono essere garantite da leggi che disciplinano il fallimento e la proprietà;

5)      le conversioni delle valute devono essere effettuate a tassi di mercato.

(36)      Dieci società che hanno collaborato hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto al formulario di richiesta del TEM entro le scadenze fissate. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, è stata effettuata una visita di verifica ai fini della concessione del TEM presso le società che erano state incluse nel campione[, tra cui la ricorrente].

(37)      Di conseguenza è stata presa una decisione in merito alla concessione del TEM relativamente alle quattro società o gruppi di società indicati qui di seguito.

–        Società inserite nel campione

–        (…);

–        [la ricorrente] e Xinyi Solar (Hong Kong) (…);

–        (…)

–        Società sottoposta a esame individuale

–        (…)

(38)      La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso le sedi delle imprese in questione le informazioni presentate nella richiesta del TEM.

(39)      In caso di parti collegate, la Commissione esamina se il gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfa le condizioni per beneficiare del TEM. Quindi, qualora una filiale o qualsiasi altra azienda collegata al richiedente in [Cina] sia coinvolta, direttamente o indirettamente, nella produzione o nella vendita del prodotto in esame, l’esame del TEM viene effettuato per ogni azienda individualmente nonché per il gruppo di società nel loro insieme.

(40)      Sono state pertanto esaminate le richieste di TEM avanzate da quattro produttori esportatori (gruppi di società), composti di undici soggetti giuridici.

(41)      Dall’esame è emerso che nessuno dei quattro produttori esportatori (gruppi di società) che hanno chiesto il TEM ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(42)      (…)

(43)      [T]utti e quattro i produttori esportatori, individualmente o come gruppo, non sono stati in grado di dimostrare di non essere stati soggetti a distorsioni di rilievo dovute a un sistema ad economia non di mercato. Di conseguenza, tali società o gruppi di società non hanno soddisfatto il terzo criterio per l’ottenimento del TEM. Più precisamente, tutti e quattro i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali.

(44)      (…)

(45)      La Commissione ha comunicato i risultati dell’inchiesta sul TEM alle società interessate, alle autorità della RPC e al denunciante e li ha invitati a presentare osservazioni.

(46)      Le osservazioni pervenute non hanno indotto la Commissione a modificare le sue conclusioni preliminari. Previa consultazione degli Stati membri, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), il 13 settembre 2013 sono state notificate individualmente e formalmente a tutti i richiedenti le conclusioni finali della Commissione riguardo alle rispettive richieste di TEM.

(47)      Secondo tali conclusioni, nessuno dei quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della [Cina] che hanno collaborato e che avevano chiesto che venisse loro applicato il TEM è stato in grado di dimostrare di soddisfare tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per cui le loro richieste di TEM sono state respinte».

13      Il 13 maggio 2014 la Commissione adottava il regolamento impugnato.

14      Ai considerando da 32 a 34 del regolamento impugnato, dedicati al «[t]rattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (“TEM”)», la Commissione considerava quanto segue:

«(32)      In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive [la ricorrente] ha sostenuto che la Commissione, nel respingere la sua richiesta di TEM, aveva commesso un errore. Questa stessa argomentazione relativa all’accertamento ai fini del TEM era già stata presentata nella fase provvisoria e respinta dalla Commissione nei considerando 43 e 47 del regolamento provvisorio.

(33)      [La ricorrente] ha affermato che i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni non rappresentano una quota significativa del suo fatturato. A tale proposito, va ricordato che questo argomento, insieme ad altri, era già stato trattato nella lettera inviata dalla Commissione all’esportatore, datata 13 settembre 2013, nella quale la Commissione aveva informato la parte in merito all’accertamento ai fini del TEM. In particolare è stato sottolineato che il vantaggio assoluto ottenuto durante il PI è per sua stessa natura irrilevante per valutare se la distorsione sia “significativa”. Pertanto, quest’argomentazione è stata respinta.

(34)      Considerato quanto detto in precedenza, è confermata la conclusione secondo cui tutte le richieste di TEM dovrebbero essere respinte, come stabilito nei considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio».

 Procedimento e conclusioni delle parti nella causa T586/14

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2014, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del regolamento impugnato.

16      Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale, chiedendo a quest’ultimo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

17      La ricorrente e la Commissione hanno depositato nella cancelleria del Tribunale una replica e una controreplica, rispettivamente, il 16 dicembre 2014 e il 30 gennaio 2015.

18      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

19      In applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell’udienza.

20      Le parti hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.

21      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 9 settembre 2015.

22      Con sentenza del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2016:154), il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato, condannando la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 maggio 2016, la Commissione ha proposto impugnazione contro la sentenza iniziale.

24      Con ordinanza del 13 ottobre 2016, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:796), la GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH è stata autorizzata ad intervenire dinanzi alla Corte a sostegno delle conclusioni della Commissione.

25      Con sentenza del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2018:132), la Corte ha annullato la sentenza iniziale, rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato la pronuncia sulle spese.

 Procedimento e conclusioni delle parti dopo il rinvio

26      A seguito della sentenza sull’impugnazione e conformemente all’articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale, la presente causa è stata attribuita alla Quinta Sezione del Tribunale.

27      Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente e la Commissione, il 27 aprile 2018, nonché l’interveniente, l’8 maggio 2018, hanno depositato nei termini impartiti le loro osservazioni scritte sulle conseguenze da trarre dalla sentenza sull’impugnazione ai fini della soluzione della controversia.

28      In applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti, in data 21 novembre 2018, a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell’udienza.

29      Le parti hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.

30      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 16 gennaio 2019.

31      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;

–        condannare la Commissione e l’interveniente alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

32      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

33      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al suo intervento dinanzi alla Corte.

 In diritto

34      A sostegno della sua domanda di annullamento del regolamento impugnato, la ricorrente deduce quattro motivi.

35      Il primo motivo del ricorso riguarda una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

36      Occorre anzitutto esaminare la seconda parte del primo motivo.

37      Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e in un errore di diritto affermando che le distorsioni erano significative in relazione ai suoi costi di produzione e alla sua situazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

38      La ricorrente fa valere che, anche ammesso che i vantaggi fiscali di cui trattasi derivino dal precedente sistema a economia pianificata, vantaggi siffatti non sottopongono i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria a distorsioni di rilievo. Infatti, come essa avrebbe chiarito nel corso dell’inchiesta, gli incentivi fiscali in questione rappresenterebbero, nel suo caso, unicamente l’1,34% dell’insieme dei suoi costi di produzione e l’1,14% del suo fatturato.

39      La Commissione avrebbe omesso di trattare tale argomento e avrebbe errato nel ritenere, nella lettera del 13 settembre 2013, che una distorsione di rilievo risultasse da aliquote fiscali inferiori, in quanto esse «potrebbero, tra l’altro, rispondere all’obiettivo di attrarre i capitali ad aliquote ridotte e incidere quindi sulla situazione finanziaria ed economica globale della società», mentre un’incidenza finanziaria inferiore all’1,5% dei costi di produzione o del fatturato non può costituire un serio incentivo ad attrarre i capitali, in particolare, per la Xinyi Solar (Hong Kong).

40      Per quanto concerne l’entità della distorsione, anzitutto, la Commissione sottolinea che la ricorrente non ha contestato il fatto di aver beneficiato di un regime fiscale preferenziale e sostiene che, qualora società considerate strategiche dal governo beneficino di un trattamento favorevole nell’ambito di un sistema di tassazione basato sui redditi, le distorsioni dovute a questo trattamento sono significative, dato che modificano completamente l’importo degli utili pre-imposte che dette imprese devono raggiungere per attirare gli investitori. Poiché tali distorsioni sono permanenti, il vantaggio assoluto ottenuto durante il periodo dell’inchiesta sarebbe, per sua stessa natura, irrilevante al fine di valutare se la distorsione sia significativa.

41      La Commissione, poi, afferma che essa poteva, in sostanza, presumere, in considerazione dell’importanza dei vantaggi fiscali di cui trattasi, che l’attrazione di capitali esteri fosse aumentata, per cui la distorsione della situazione finanziaria della ricorrente era stata significativa e che, in ogni caso, quest’ultima non ne aveva fornito la prova contraria.

42      Inoltre, la ricorrente non avrebbe fornito alcun fondamento a giustificazione del motivo per cui il criterio di riferimento dovesse essere il suo fatturato o per cui l’esame della distorsione dovesse essere limitato al periodo dell’inchiesta, tacendo al contempo sulla sua situazione finanziaria generale, al contrario dei suoi costi di produzione o del suo fatturato.

43      Infine, la Commissione non vede come avrebbe potuto applicare erroneamente la nozione di «distorsione di rilievo» concludendo che, a causa dell’esenzione fiscale di due anni e della tassazione al 50% dell’aliquota normale per tre anni di cui ha beneficiato, associate ad un vantaggio fiscale permanente e a tempo indeterminato, la ricorrente non aveva dimostrato che i suoi costi di produzione o la sua situazione finanziaria non erano stati oggetto di una distorsione di rilievo derivante dalle misure in questione.

44      Nelle sue osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre dalla sentenza sull’impugnazione ai fini della soluzione della controversia, la ricorrente conferma le richieste formulate nel ricorso.

45      Nelle sue osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre dalla sentenza sull’impugnazione ai fini della soluzione della controversia, la Commissione ritiene, per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, che le parti ne abbiano ampiamente discusso nelle loro osservazioni scritte dinanzi al Tribunale nonché in udienza.

46      Nelle sue osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre dalla sentenza sull’impugnazione ai fini della soluzione della controversia, l’interveniente rileva che entrambi i vantaggi fiscali di cui trattasi potevano essere combinati consentendo alla ricorrente di ridurre il suo debito d’imposta dall’aliquota normale del 25% dell’imposta cinese sulle società al 14% durante il periodo dell’inchiesta, e contesta la posizione della ricorrente secondo cui tali vantaggi non possano essere considerati significativi.

47      L’interveniente fa valere in tal senso la riorganizzazione societaria della ricorrente e le sue motivazioni nonché l’aumento del volume delle importazioni di vetro solare dalla Cina e la quota di mercato della ricorrente.

48      L’interveniente sostiene anche che, in mancanza dei vantaggi fiscali di cui trattasi, la ricorrente non avrebbe potuto assorbire, in considerazione dei margini applicati, le misure antidumping prese nei suoi confronti, così come non avrebbe potuto entrare nel mercato dell’Unione in modo così rapido e significativo, pur negando la rilevanza della percentuale di detti vantaggi nell’insieme dei suoi costi di produzione e del suo fatturato.

49      In limine occorre rilevare che, a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036], nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo, il valore normale è determinato, in linea di principio, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

50      L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base mira ad evitare che vengano presi in considerazione i prezzi e i costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato, nella misura in cui in questi ultimi paesi tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (v. sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

51      Tuttavia, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative alle importazioni in provenienza in particolare dalla Cina, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base (divenuto articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento 2016/1036), qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento, sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla fabbricazione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 67).

52      Pertanto, da un lato, spetta al produttore che intenda beneficiare del TEM presentare una domanda debitamente motivata in tal senso e, dall’altro, spetta alla Commissione valutare se gli elementi forniti da tale produttore siano sufficienti per dimostrare che le condizioni poste all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base siano soddisfatte. In questo contesto, il giudice dell’Unione verifica, se del caso, se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto [v., in tal senso, sentenze del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 32, e del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 70].

53      La necessità di un’interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base non può consentire alle istituzioni di interpretare e di applicare tale disposizione in un modo incompatibile con la formulazione e la finalità di quest’ultima (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 93).

54      Va ricordato, in proposito, che, secondo la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, il criterio alla luce del quale è esaminata la fondatezza di una richiesta, presentata da un produttore che intenda beneficiare del TEM, è quello che mira ad accertare la prevalenza delle condizioni di un’economia di mercato «relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile».

55      Dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base risulta che i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento, su cui vertono le richieste presentate dai produttori e alla luce dei quali la Commissione è tenuta a valutarle, riguardano «la produzione e la vendita del prodotto simile». Tale precisazione, da un punto di vista contestuale, si inserisce nel quadro dell’articolo 2 del regolamento di base, che stabilisce le norme relative al calcolo del valore normale, vale a dire del prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

56      In particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, o se queste vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se esse, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, detto valore è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In proposito, dall’articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di base si evince che l’applicazione fedele di tali nozioni dipende dalla questione se gli elementi contabili risultanti dai documenti del produttore interessato su cui si baserà la Commissione riflettano, in linea di principio, i valori di mercato e consentano quindi un calcolo del valore normale conforme agli obiettivi di un’inchiesta antidumping.

57      L’insieme dei criteri che il legislatore dell’Unione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha stabilito all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base esprimono la volontà di verificare che l’operatore che richiede di beneficiare del TEM agisca, per quanto concerne la produzione e la vendita del prodotto simile interessato, in conformità ai principi che consentono un calcolo del valore normale.

58      È in tale contesto che il terzo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l’unico criterio considerato non soddisfatto nel caso di specie, richiede che «i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggett[i]e a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti».

59      Va osservato, in proposito, che la condizione indicata al punto 58 della presente sentenza fa riferimento ai costi di produzione e alla situazione finanziaria dell’impresa alla luce di determinati parametri connessi direttamente con i metodi di calcolo del valore normale enunciati all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Tali parametri sono, in particolare, le svalutazioni anche degli attivi, le passività di altro genere, il commercio di scambio e i pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti. È vero che tale elenco è indicativo, come mostra l’utilizzo dell’avverbio «anche». Tuttavia, l’utilizzo di tale termine non ha né lo scopo né l’effetto di consentire alla Commissione di respingere una richiesta di TEM sul fondamento di circostanze che, anche se si riferiscono alla situazione finanziaria dell’impresa in senso lato, non implicano automaticamente una distorsione – che deve, inoltre, essere «di rilievo» – di uno o di più fattori che determinano gli elementi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi [v., per analogia, per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punti da 78 a 82].

60      Di conseguenza, trattandosi di misure che riguardano la situazione finanziaria dell’impresa da un punto di vista generale e che, pertanto, non possono che distorcere tale situazione in modo significativo per quanto concerne la produzione o la vendita del prodotto simile, spetta alla Commissione valutare, alla luce degli elementi prodotti durante il procedimento amministrativo, se dette misure siano effettivamente all’origine di tale distorsione.

61      Infatti, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base si riferisce ai costi di produzione e ad una situazione finanziaria che «non s[o]no» soggett[i]e a distorsioni di rilievo, e non che «non possono» essere oggetto di siffatta distorsione. Dall’altro, il carattere «di rilievo» della distorsione in questione deve essere valutato in rapporto alla finalità di detta disposizione, la quale mira a garantire che gli elementi relativi ai costi di produzione e alla situazione finanziaria dell’impresa non siano distorti a tal punto che l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base possa dar luogo a risultati artificiosi, che rimettano in discussione gli obiettivi di un’inchiesta antidumping (v., per analogia, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 82).

62      Nel caso di specie, la Commissione ha rifiutato di concedere alla ricorrente il TEM per il solo motivo che essa non aveva dimostrato di soddisfare il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

63      In particolare, da un lato, nella lettera del 22 agosto 2013, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse beneficiato di vari vantaggi fiscali nell’ambito dell’imposta sulle società, vale a dire:

«–      (…) un regime fiscale [che] consente alle società a partecipazione straniera di beneficiare di un’esenzione fiscale totale nell’ambito dell’[imposta sulle società] (0%) per un periodo di due anni e di beneficiare di una riduzione del 50% dell’aliquota di [tale imposta] durante i tre anni successivi, ossia di un’aliquota del 12,5% anziché dell’aliquota normale del 25%;

–        un regime fiscale cosiddetto delle “imprese ad alta tecnologia”, in applicazione del quale la società è assoggettata ad un’aliquota d’imposta sulle società ridotta al 15% anziché all’aliquota normale del 25%. Tale aliquota preferenziale costituisce una sovvenzione in grado di adattarsi quasi in permanenza, la quale potrebbe anche avere l’obiettivo di attirare investimenti a tassi ridotti, falsando così la concorrenza».

64      La Commissione ne ha dedotto che le «aliquote ridotte creavano vantaggi finanziari notevoli», cosicché la ricorrente «non era stata in grado di dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non generavano distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato». La Commissione ha ricordato che «il regime fiscale cosiddetto delle “imprese ad alta tecnologia” era stato recentemente analizzato nella causa relativa ai Solar Panels e considerato un motivo sufficiente per rifiutare la concessione del TEM».

65      Dall’altro lato, nella lettera del 13 settembre 2013, con cui la Commissione ha informato la ricorrente della sua decisione finale sulla sua richiesta di TEM in risposta alle sue osservazioni sulla lettera del 22 agosto 2013, la Commissione ha considerato, in particolare, quanto segue:

«L’applicazione di un regime d’aliquota preferenziale modifica l’importo degli utili pre-imposte che l’impresa deve generare per essere attraente per gli investitori. Il vantaggio assoluto conferito durante il periodo dell’inchiesta non è necessariamente un criterio decisivo per valutare l’entità della distorsione in relazione alla natura del vantaggio. Al contrario, tale valutazione deve riguardare l’impatto d’insieme della misura sulla situazione economica e finanziaria della società durante un periodo.

Si ricorda, in proposito, che era possibile applicare [alla ricorrente] l’aliquota ridotta (14,01%) poiché [essa] poteva cumulare il regime fiscale delle imprese ad alta tecnologia con un altro regime, quello del programma “Two Free 3 Halve”. L’effetto combinato è stato un’aliquota sensibilmente ridotta rispetto all’aliquota normale (25%), che poteva, in particolare, perseguire l’obiettivo di attirare capitali a tassi ridotti e così influire sulla situazione finanziaria ed economica della società nel suo insieme.

(…)

Infine, voi sostenete che la valutazione della Commissione, secondo cui il regime fiscale è in grado di adattarsi quasi in permanenza, è priva di fondamento. I vostri argomenti secondo cui i due regimi fiscali sono limitati nel tempo sono stati presi in debito conto. Tuttavia, il fatto che questi due regimi fiscali non abbiano carattere permanente non può mettere in discussione il fatto (…) che essi hanno come obiettivo quello di avere un impatto sulla situazione finanziaria ed economica dell’impresa».

66      Va rilevato, in proposito, che la Commissione ha basato la sua conclusione relativa alla condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base su elementi riguardanti un criterio diverso da quelli enunciati in tale disposizione (v. supra punto 58). Infatti, dalle lettere del 22 agosto e del 13 settembre 2013 si evince che essa si è basata, da un lato, sul vantaggio finanziario conferito in generale dalle aliquote ridotte di cui beneficia la ricorrente e, dall’altro, sul fatto che un vantaggio del genere potrebbe attirare investitori verso il capitale della ricorrente. Pertanto, la Commissione sembra aver respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’entità del vantaggio in questione sarebbe, in concreto, trascurabile, insistendo su ciò che definisce l’«impatto d’insieme» della misura di cui trattasi, consistente nella possibilità di «attirare capitali ad aliquote ridotte».

67      Orbene, è giocoforza rilevare che tali motivi riguardano tutt’al più la situazione finanziaria dell’impresa da un punto di vista eminentemente astratto, senza alcun legame con gli elementi esplicitamente menzionati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base o con altri elementi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile interessato, la cui distorsione di rilievo risultante dal vantaggio controverso metterebbe in discussione la possibilità di calcolare validamente il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

68      Infatti, in primo luogo, un regime di tassazione sulle società concerne il trattamento fiscale degli utili realizzati nel corso di un determinato esercizio. Pertanto, esso non ha né lo scopo né l’effetto di influenzare l’importo o l’aliquota stessi di tali utili, o di altri elementi, in quanto componenti del valore normale che la Commissione è tenuta a calcolare ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base ai fini di un’inchiesta antidumping. Di conseguenza, il riferimento generale della Commissione all’«impatto d’insieme» delle misure di cui trattasi sulla situazione finanziaria della ricorrente è irrilevante, in quanto tale e senza alcun’altra spiegazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

69      In secondo luogo, un’analisi simile si impone riguardo alle valutazioni della Commissione relative all’«attrattività» della ricorrente in quanto destinataria di capitali di investimento. In particolare, è giocoforza rilevare che, alla luce della formulazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, la mera possibilità che un regime fiscale preferenziale attiri investitori verso il capitale di un’impresa non è sufficiente per ritenere che la situazione finanziaria di quest’ultima «sia» effettivamente oggetto di una distorsione di rilievo. Inoltre, contrariamente a quanto suggerisce la Commissione, la decisione di investire nel capitale di una società non viene presa ad un’«aliquota» qualsiasi, sicché l’«obiettivo di attirare capitali a tassi ridotti» invocato da tale istituzione rimane una valutazione poco comprensibile. Di conseguenza, e in ogni caso, il fatto che un investitore destini i propri fondi all’acquisto di partecipazioni al capitale della ricorrente non ha, per sua natura, alcun rapporto evidente con una distorsione della situazione finanziaria di quest’ultima sotto il profilo della finalità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base (v. supra, punti da 59 a 61). Pertanto, la Commissione non può basarsi su mere congetture per presumerne gli effetti significativi, tali da essere qualificati come «distorsioni di rilievo», e quindi per respingere gli elementi forniti dalla ricorrente che tendono a negare la rilevanza della distorsione di cui essa ha, se del caso, beneficiato.

70      Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso della ricorrente, il produttore dimostra, in considerazione del modesto valore assoluto che gli incentivi fiscali rappresentano sul suo fatturato e sull’insieme dei suoi costi di produzione, la sua autonomia economica e finanziaria sul mercato di cui trattasi in relazione alle misure in questione per un periodo, vale a dire per il periodo dell’inchiesta.

71      Infatti, va rilevato che il fatturato di un’impresa è un indicatore rilevante della sua potenza economica e finanziaria a partire dal quale essa realizza i propri utili. Pertanto, avendo affermato che le distorsioni di cui trattasi rappresentavano l’1,14% del suo fatturato, la ricorrente ha effettivamente presentato un elemento, in linea di principio, affidabile e rilevante relativo all’impatto d’insieme della misura fiscale esaminata sulla sua situazione finanziaria.

72      In tali circostanze, spettava alla Commissione, quantomeno, chiarire il nesso tra la scelta di investire nel capitale della ricorrente, se del caso motivata da un regime fiscale vantaggioso, da un lato, e la distorsione della situazione finanziaria di quest’ultima, dall’altro, non in modo generale e teorico, ma alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base (v. supra, punti da 49 a 61).

73      Una valutazione del genere è suffragata dal fatto che, per respingere gli elementi presentati dalla ricorrente, la Commissione ha espressamente richiamato la sua analisi di uno dei regimi fiscali di cui trattasi nell’ambito della causa relativa ai «Solar Panels» e ha considerato che tale analisi era sufficiente per rifiutare di concedere alla ricorrente il TEM. Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, il TEM deve essere valutato alla luce delle condizioni economiche in cui opera ciascun produttore oggetto dell’inchiesta [v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 38].

74      Dalle valutazioni che precedono risulta che i motivi su cui la Commissione si è basata per respingere la richiesta di TEM della ricorrente sono viziati da un errore manifesto di valutazione, sicché la seconda parte del primo motivo è fondata. Pertanto, occorre annullare il regolamento impugnato senza che sia necessario pronunciarsi sulla prima parte del primo motivo nonché sugli altri motivi dedotti.

 Sulle spese

75      Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Nella misura in cui, nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha riservato le spese della ricorrente, della Commissione e dell’interveniente, spetta al Tribunale pronunciarsi, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso, incluso il procedimento di primo grado, nonché sulle spese inerenti al procedimento di impugnazione nella causa C‑301/16 P.

76      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

77      Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

78      Nel caso di specie, la Commissione è rimasta soccombente nel procedimento di primo grado e la ricorrente è rimasta soccombente nel procedimento di impugnazione. Tuttavia, poiché la Commissione e l’interveniente sono rimaste alla fine soccombenti dinanzi al Tribunale nel procedimento successivo al rinvio, si deve condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad esclusione delle spese relative all’intervento. L’interveniente sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente connesse al suo intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, è annullato.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, ad esclusione delle spese connesse all’intervento.

3)      La GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings relative al suo intervento.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.