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Cause riunite T‑241/05, da T‑262/05 a T‑264/05, T‑346/05, T‑347/05, da T‑29/06 a T‑31/06

The Procter & Gamble Company

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari tridimensionali — Pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Mancanza di carattere distintivo»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi tridimensionali

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi tridimensionali

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1.      Nell’ambito della valutazione delle abitudini del consumatore interessato, di cui si deve tener conto ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre tener conto delle usuali modalità di commercializzazione del prodotto in questione. Pertanto, trattandosi della registrazione di un marchio tridimensionale che si presenta sotto forma di pasticche detergenti, si può legittimamente prendere in considerazione la circostanza che le pasticche detergenti sono abitualmente vendute in confezioni recanti il nome del prodotto e sulle quali appaiono spesso marchi verbali o figurativi o altri elementi figurativi tra i quali può essere rappresentata l’immagine del prodotto. Ebbene, in generale, per quanto riguarda i prodotti commercializzati in tal modo, il livello d’attenzione del consumatore medio nei confronti del loro aspetto non è elevato. Pertanto, spetta al richiedente il marchio dimostrare, mediante indicazioni solide e concrete, la diversità delle abitudini dei consumatori sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 52‑54)

2.      Sono privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, i segni tridimensionali che si presentano sotto forma di pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato, la cui registrazione è richiesta per «Preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; prodotti per pulire, lucidare e sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi», che rientrano nella classe 3 ai sensi dell’accordo di Nizza. Infatti, l’aggiunta nel centro della pasticca di una figura simmetrica come quella rappresentata da ciascuno dei disegni in esame non modifica significativamente l’effetto della pasticca. La combinazione della forma quadrata bianca delle pasticche in questione con un disegno colorato, ossia le immagini floreali a quattro, cinque o sei petali in questione, non si discosta significativamente dalla presentazione della pasticca di detergente cui si pensa spontaneamente, nella quale i diversi principi attivi sono riportati in modo decorativo. Pertanto, considerata l’impressione complessiva derivante dalla combinazione della forma, dei colori e del disegno delle pasticche in esame, esse non consentiranno al consumatore medio interessato di identificare l’origine commerciale dei prodotti in oggetto, quando sarà chiamato ad effettuare una scelta in occasione di un acquisto.

(v. punti 78, 90)