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Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 – Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic)

(Causa T-341/13)1

(«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SO’BiO ētic – Marchi dell’Unione europea e nazionale denominativi anteriori SO… ? – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009  »)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Léa Nature SA (Périgny, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante : D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda, (Funchal, Portogallo) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional e la Groupe Léa Nature.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Groupe Léa Nature SA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) dall’interveniente dinanzi al Tribunale e alla Corte.

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1 GU C 260 del 7.9.2013.